Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2020, n. 29442

Sicurezza sul lavoro, Lavoro di facchinaggio, Violazione
delle norme di prevenzione, Informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello
di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma
dell’8.02.2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.L.V.A.M.,
M.F. e F.M. in ordine ai reati contravvenzionali ascritti perché estinti per
prescrizione;

sull’accordo delle parti e previa rinuncia a tutti
gli ulteriori motivi di appello sostituiva nei confronti di M.F. la pena
detentiva comminata per il capo 1, con quella pecuniaria per l’ammontare
complessivo di euro 45.000,00; confermava per il resto la condanna, sempre con
riferimento al capo 1, nei confronti degli imputati A.L.V. e M. alla pena di
mesi sei di reclusione nonché a risarcire in solido i danni patrimoniali e non
cagionati alla parte civile costituita, E.G.M., danni da liquidarsi in separata
sede.

1.1 La imputazione è così articolata: M.F., quale
datore di lavoro della G. s.r.I., che aveva la gestione del Teatro B.,
A.M.A.L.V., legale rappresentante e datore di lavoro della società A. s.a.s,
che il 23.04.2012 aveva stipulato con la G. s.r.l. un Accordo di rappresentanza
teatrale per la messa in scena di uno spettacolo musicale denominato
“S.” e F.M., datore di lavoro della S.F. S.C.A.R.I., di cui era
dipendente E.G.M., e che aveva avuto in sub appalto i lavori di facchinaggio
necessari per l’allestimento del teatro, in cooperazione colposa tra loro, per
colpa generica e in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
cagionavano al predetto E.G.M., lesioni gravi, giudicate guaribili oltre i 40
giorni, a seguito di una caduta nell’apertura della buca d’orchestra, profonda
2,5 metri, che si trovava sul palcoscenico ed era priva di adeguata protezione,
mentre, nell’ambito delle sue mansioni, stava provvedendo alle operazioni di
allestimento scenico, nel Teatro B. e stava trasportando un pesante baule.

In particolare, agli imputati si contestava la
violazione dell’art. 26 comma
2 lett. a e b) e dell’art. 55
comma 5 lett. d) D.Igs n.81/2008 in quanto ciascuno, nella propria qualità
ometteva di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dei rischi sul lavoro, di provvedere ad un’opportuna e necessaria dettagliata
informazione reciproca riguardante gli specifici rischi dell’ambiente di
lavoro, con particolare riferimento al pericolo di caduta dall’alto dei
lavoratori operanti sul palcoscenico del teatro a ridosso della buca di
orchestra e a porre in essere un sistema coordinato di misure di protezione
contro tale rischio, per rendere sicuro il movimento ed il transito dei
lavoratori che vi operavano. Omettendo di realizzare una dovuta azione di
coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi
interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare
che i lavoratori.

L’infortunio secondo la ricostruzione concorde dei
Giudici di merito, peraltro non contestata dalle parti, era avvenuto nei
seguenti termini:

– il 30.04.2012 E.G.M., dipendente della società
cooperativa r.l. S.F., stava lavorando con mansioni di facchino all’interno del
teatro B. in Roma in cui si stava allestendo la scenografia dello spettacolo
S., in programmazione per il successivo 1.05.2012;

-il teatro B. è dotato di una buca d’orchestra
collocata tra il palcoscenico e la platea, realizzata a filo del palcoscenico
profonda 2,55 m e larga quanto il palcoscenico ;

– per salire sul palcoscenico era stata montata per
le fasi dell’allestimento una passerella divisa in due tratti, il primo dalla
platea al palco, in pendenza, mentre il secondo, sopra la buca d’orchestra in
piano; la passerella aveva dei parapetti di protezione unicamente nella prima
parte, cioè nella rampa dalla platea al palcoscenico; mentre la parte che
copriva la buca di orchestra aveva solo una rete metallica non adeguatamente
fissata al muro; il teatro era scarsamente illuminato; E.G., mentre trasportava
un baule pesante, era stato visto perdere l’equilibrio, cadere all’indietro
sulla rete che non lo aveva sorretto e quindi era caduto dentro la buca
procurandosi lesioni gravi.

I Giudici del merito hanno dato rilievo, nella
individuazione delle posizioni di garanzia, al contratto, acquisito agli atti
dell’istruttoria, denominato accordo di rappresentanza teatrale, concluso tra
la G. s.r.I., denominata organizzatore e l’A., denominata compagnia, stipulato
in data 23.04.2012, con validità dal 30.04.2012 al 13.05.2012, finalizzato alla
concessione del teatro B. per la realizzazione di tredici repliche dello
spettacolo S., dietro corrispettivo dell’80% degli incassi, importo che la G.
si obbligava a versare all’A., al netto dell’iva e delle royalties che dovevano
essere versate direttamente alla S. 
production ltd, titolare esclusivo del diritto d’autore (fol 5 e 6
sentenza di primo grado).

E’ stato pertanto ritenuto, anche sulla base del
contenuto letterale del contratto oltre che dell’istruttoria espletata, che le
due società avevano realizzato una vera e propria cogestione della complessa
attività di rappresentazione dello spettacolo, la G. s.r.I., quale committente,
mettendo a disposizione il teatro e garantendone l’agibilità e la sicurezza (
punto 3.8. dell’accordo) e l’A., quale compagnia, si era obbligata a porre in
essere le necessarie misure di sicurezza per l’allestimento dello spettacolo,
comprensivo delle operazioni di smontaggio e montaggio, volte a garantire
l’incolumità del pubblico, di terzi, del personale proprio che di quello
appositamente contrattualizzato, anche in appalto (clausola 4 punti 4 e 6),
impegnandosi ad assumere e adottare le procedure di cui all’art. 26 e quelle contemplate dal
titolo IV del dlgs 81/2008, con oneri di informazione nei confronti
dell’organizzatore.

E’ stato altresì accertato che la S. F. S.C.A.R.I.
era stata contattata da A. anche se poi era stata pagata dalla produzione, cioè
S. production, e che all’interno del teatro, luogo di lavoro, la G. s.r.l, l’A.
s.r.l. e la S.F. S.C.A.R.I cooperavano ciascuno secondo il proprio ruolo alla
complessa attività di messa in scena dello spettacolo.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione a mezzo del difensore, A.M.A.L.V. chiedendo l’annullamento della
sentenza e articolando i seguenti motivi:

I) violazione di legge in relazione all’art. 26 D.Igs 81/08 laddove
dalla mera presenza di più ditte esecutrici si fa discendere una responsabilità
per le imprese coinvolte. Il documento di valutazione dei rischi scaturenti
dalla interferenza delle lavorazioni, lascia immutato l’obbligo per ciascuna
impresa di elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione della prevenzione dei rischi specifici di ciascun
ditta appaltatrice. Nel caso di specie si è trattato della scelta operativa
posta in essere da una delle aziende coinvolte nell’utilizzo della passarella
per spostare la cassa non connessa ai rischi interferenziali e alla mancata
ottemperanza di un obbligo di collaborazione e coordinamento.

II) carenza e vizio di logicità della motivazione in
relazione alla errata interpretazione o travisamento delle risultanze
istruttorie; violazione della legge penale con riferimento all’art 590 e 40 cod.pen.;
deduce che la responsabilità dell’infortunio ai sensi dell’art. 590 cod.pen. secondo la ricostruzione
effettuata nella sentenza impugnata è attribuibile in via esclusiva alla
società S.F. che doveva assicurare un’altra via d’accesso al proscenio e
comunque una diversa protezione alla passarella di passaggio sopra la buca e
alla G. s.r.l., che doveva informare sulla presenza della buca d’orchestra e
sui rischi connessi e comunque approntare una rete di protezione efficace.
Nessun addebito può esser mosso all’A. che nella vicenda ha assunto solo il
ruolo di promoter, essendo tra l’altro priva di personale proprio. Nessuna
indagine è stata compiuta nei confronti della vera impresa committente e cioè
la S.C., rimasta estranea al processo e che invece ha assunto l’esercizio di
fatto di poteri direttivi; ne è prova il Duvri prodotto dalla G. e le fatture
relative ai pagamenti effettuati nei confronti della S.F. da parte della S. In
ogni caso anche ci fosse stato un coordinamento preventivo così come sollecitato
dalla Corte territoriale non avrebbe consentito di evitare l’evento in quanto
il teatro era dotato di rete di protezione; il Duvri elaborato da S.F. imponeva
presidi per eventuali passarelle non dotate di parapetti. Vi era quindi la
inesigibilità di una condotta alternativa.

III) vizio della motivazione ed errata motivazione
in ordine alla responsabilità dell’imputato e mancata assunzione di una prova
decisiva.

E’ stato omesso ogni accertamento circa il ruolo
decisivo svolto dalla S. i poteri esercitati dalla società inglese e i rapporti
tra le varie imprese;

IV) violazione di legge con riferimento alla mancata
concessione del beneficio della non menzione volto al recupero morale e sociale
del condannato mediante la eliminazione della pubblicità della condanna quale
conseguenza negativa del reato.

3. M.F. a mezzo del proprio difensore ha presentato
ricorso deducendo i seguenti motivi:

I) violazione di legge con particolare riferimento
agli artt. 40 cod.pen., all’art. 590 cod. pen. e all’art. 26 D.Igs 9 aprile 2008 n. 81.
Lamenta che l’evento è stato causato esclusivamente dalla circostanza che la
rete posta a protezione della buca d’orchestra era mal collocata nonostante
durante il sopralluogo sembrasse salda, ancorata ai muri mediante fermi
avvitati. La struttura metallica faceva parte del teatro, era presente già
prima dell’allestimento dello spettacolo S.; è stata erroneamente ritenuto
sussistente il rischio interferenziale che non è rilevante nella fattispecie
stante l’assenza di nesso di causalità:

II)violazione di legge per l’art. 62 bis cod. pen. non risultando osservati i
principi giuridici posti a fondamento della disposizione normativa.

III)Violazione di legge con riferimento all’art. 53 L 689/81 essendo stata
respinta immotivatamente la richiesta della difesa di sostituzione della pena
detentiva con l’equivalente pena pecuniaria.

IV) Violazione del principio, di legge di cui all’art. 587 cod.pen. e dell’art 3 della costituzione poichè per il medesimo
fatto e la stessa posizione di garanzia sono state adottate decisioni
differenti con riferimento alla conversione della pena detentiva in quella
pecuniaria;

V) Illogicità della motivazione con riferimento alla
corretta irrogazione della pena inflitta considerato che risulta indimostrato
che vi fossero altre vie di accesso per il lavoro di facchinaggio.

4. Con nota in atti del 22.09.2020 il difensore
della parte civile ha presentato le proprie conclusioni chiedendo la conferma
della sentenza della Corte di Appello di Roma.

 

Considerato in diritto

 

1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto
manifestamente infondati e reiterano doglianze prospettate in appello cui la
Corte territoriale ha dato specifica ed esauriente risposta attraverso una
motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie già ampiamente
argomentate anche dal primo giudice.

2. Alcune considerazioni di premessa giovano ad una
più spedita trattazione dei motivi di ricorso appena riassunti.

2.1 Il sistema di sicurezza aziendale si configura
come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale
logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori
a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del ciclo
produttivo dell’azienda medesima.

Grava sul datore di lavoro, committente, l’obbligo
di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse
attività che si svolgono in successione o contestualmente all’interno di
un’area.

E’ stato chiarito dalla Suprema Corte che grava
l’obbligo di valutazione del rischio sul datore di lavoro committente, e cioè
su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4 n.14167 del 12.03.2015
Marzano,rv. 263150).

2.3. Giova richiamare a tal proposito che questa
Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione
di garanzia come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero
destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il
rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del
3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).

E, ancora, che, quando l’obbligo di impedire un
evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti
diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del
titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo
mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario
dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen ( Sez. 4 n. 244455
del 22.04.2015 rv 263733-01; sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez.
4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).

Si è poi precisato che, ai fini della attività di
valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio
interferenziale, art. 26 D.Igs
81/08 , occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica
attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto di
appalto, d’opera o di somministrazione, ma all’effetto che da tale rapporto
origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza – come nella
specie, di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori
di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni ( Sez. 4 n. 44792 del
17.06.2015 rv 264957-01).

Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di
lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di
adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non
risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell’ambiente di lavoro
(Sez. 4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento
gravanti sui datori di lavoro rappresentano la “cifra” della loro
posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l’ambito della loro
responsabilità.

L’assolvimento di tali obblighi risponde
all’esigenza antinfortunistica – avvertita come primaria anche dal legislatore
europeo – di gestire preventivamente tale categoria di rischio.

La vigente tutela penale dell’integrità psicofisica
dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di
attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi
all’attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla
programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello
collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa,
dovendosi così ricomprendere nell’ambito delle omissioni penalmente rilevanti
tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei
rischi.

2.4. La Corte territoriale ha fatto corretta e
coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, avendo considerato
nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle
doverose misure di prevenzione, facenti capo ai titolari delle posizioni di
garanzia.

3. Ricorso dell’Avv. N.P. per A.L.V.:

3.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo del
ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati
alla luce dei principi già richiamati al paragrafo 2.

Tra l’altro le doglianze non tengono conto e non si
raffrontano con la ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito ( cd.
doppia conforme ); tendono semplicisticamente a individuare i soggetti titolari
delle posizioni di garanzia solo in capo al legale rappresentante della società
che aveva la disponibilità del teatro B., in cui era posizionata la rete
metallica fissata in modo precario e in capo al legale rappresentante della
società che aveva assunto in appalto i lavori di facchinaggio da cui dipendeva
il lavoratore rimasto infortunato; escludono, con argomentazioni apodittiche
che il rischio di caduta nella buca dell’orchestra, coperta da una passarella
protetta da una rete fissata in malo modo, rientri nell’ambito dei rischi
interferenziali derivanti dalla presenza in uno stesso ambiente di lavoro di
più imprese e negano la titolarità di una propria posizione di garanzia in capo
alla A. sul presupposto fattuale, peraltro indimostrato e contraddetto dalle
risultanze processuali, di aver svolto un ruolo di mero promoter in quanto il
vero committente dei lavori di allestimento del teatro sarebbe stato la S., il
cui profilo decisionale era rimasto estraneo al processo.

La ricorrente omette del tutto di menzionare nella
descrizione delle tesi difensiva alternativa la pattuizione contrattuale del
23.04.2012, prodotta nel dibattimento di primo grado, all’udienza del
6.06.2016, e valorizzata nel percorso motivazionale di entrambi i Giudici di
merito, sottoscritta da M.F., quale legale rappresentante della G. s.r.I.,
denominata come “Organizzatore” e dalla A.L.V. per la A., denominata
“Compagnia” e nel cui oggetto sociale era prevista l’attività di
organizzazione di spettacoli ed eventi teatrali. La Corte territoriale (fol. 9)
con logicità e coerenza evidenzia infatti che:

-in base all’accordo l’A. conveniva di rappresentare
nel teatro B. per 14 volte dal 1 maggio 21012 al 13.05.2012 lo spettacolo
denominato S. e la G. s.r.l. di mettere a disposizione dell’A. il teatro B., di
cui aveva la disponibilità, a seguito di un regolare contratto di affitto
stipulato con la proprietà, dal 30.04.2012 (giorno in cui si è verificato
l’infortunio) per le operazioni di montaggio fino alle ore 24,00 del giorno
dell’ultima replica, prevista in orario pomeridiano; le operazioni di montaggio
e smontaggio erano state affidate proprio dall’A., che aveva avuto contatti
diretti con il M. per la parte relativa al lavoro di trasporto e facchinaggio
affidato in subappalto alla S. F. ( sul punto la Corte territoriale a fol 14
richiama l’interrogatorio reso da M. e le dichiarazioni del teste R.);

– le parti dell’accordo avevano convenuto che la G.
assumeva l’impegno relativo alle misure di sicurezza in materia edilizia
antincendio e pubblica sicurezza, la A. si obbligava ad adottare le misure di
sicurezza necessarie a garantire l’incolumità del pubblico, del personale
dell’organizzazione e del proprio, di terzi in genere contro ogni eventuale
danno diretto e/o indiretto che possa verificarsi in occasione o durante
l’allestimento, lo svolgimento dello spettacolo, il disallestimento o lo
smontaggio, la riconsegna, per effetto di personale proprio o contrattualizzato
anche in appalto. Era specificato che la Compagnia, vale a dire l’A., era
tenuta ad adottare le idonee procedure di sicurezza in attuazione dell’art. 26 e quelle contemplate nel
titolo IV del D.Igs 81/2008 informando sempre l’Organizzatore;

– risultava accertato e sostanzialmente non
contestato il difetto da parte dei titolari delle posizioni di garanzia, e in
specie dell’A. delle misure organizzative, di coordinamento e di un’adeguata
informazione e formazione reciproca sui rischi e le criticità sicuramente
prevedibili che si potevano verificare nelle operazioni attinenti
all’allestimento del teatro, connesse con la presenza della buca d’orchestra e
con i pericoli di caduta dall’alto durante le attività di trasporto di
materiali pesanti che transitavano su una passarella priva di parapetti;
omissioni di cooperazione, coordinamento informazione che hanno dato luogo alla
contestazione dei reati contravvenzionali di cui ai capi 2,3,4,5
dell’imputazione (dichiarati estinti per prescrizione) e che costituiscono le
condotte colpose che hanno causato l’evento lesivo.

Tanto più la Corte ha evidenziato, rispondendo allo
specifico motivo di appello poi reiterato nel terzo motivo del presente
ricorso, che nessun elemento oggettivo e concreto è stato offerto
all’istruttoria processuale per individuare a carico della S. Productione ltd
specifici obblighi aventi ad oggetto l’organizzazione dello spettacolo e i
conseguenti obblighi di sicurezza e che in ogni caso quest’ultimi si sarebbero
semmai affiancati a quelli assunti dalla A. con il contratto del 23.04.2012.

La Corte territoriale con argomentazione logica e
coerente ha, quindi, evidenziato che l’A., cui competeva l’obbligo di fornire
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di
lavoro, in cui erano destinati ad operare anche terzi, nonchè di prevedere le
misure di prevenzione e di emergenza necessarie in relazione alla propria
attività, ha omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative per ridurre
al minimo i rischi connessi alla compresenza di imprese, ha cioè omesso di
valutare il rischio interferenziale prevedibile relativo alla fase di
facchinaggio connessa con l’allestimento dello spettacolo comunque di
assicurare e prescrivere la adeguata protezione dei lavoratori con carichi
pesanti trasportati manualmente su una passarella priva di parapetto e altre
protezioni atte ad evitare cadute dall’alto considerato che lo sbandamento del
lavoratore o un piede messo in fallo era facilmente prevedibile e avrebbe
potuto provocare l’incidente che poi si è verificato (fol 10 e 16).

3.2. Con riferimento al quarto motivo e alla mancata
concessione del beneficio della non menzione deve ritenersi l’assoluta
genericità della doglianza che non tiene conto delle specifiche argomentazioni
della Corte territoriale la quale ha motivato qualificando
“scellerato” e particolarmente grave il comportamento della A.L.V.
sotto il profilo della colpa, nel momento in cui ha assunto impegni
contrattuali relativi alla sicurezza sul lavoro, sapendo di non poterli onorare
in quanto per sua stessa ammissione la società era priva di strutture e
personale adeguati, sia per numero che per competenza professionale; di qui la
valutazione, non censurabile in sede di legittimità, di non concedere il
beneficio della non menzione al fine della conoscibilità della condanna da
parte dei terzi che intendano stipulare contratti, in cui debba essere
garantita la sicurezza sul lavoro ( fol 16).

4. Ricorso dell’Avv. A.G. per M..

4.1. Il primo motivo e il quinto motivo, che possono
essere trattati congiuntamente sono generici e manifestamente infondati, non
tengono conto della compiuta ricostruzione effettuata dai Giudici di merito che
hanno evidenziato le omissioni nell’adozione delle doverose cautele, imposte
dagli artt. 64 e 68 del dlgs n.
81 del 2008, cui era tenuto nella qualità di datore di lavoro del E.G.,
volte a garantire e prevenire infortuni e danni alla integrità fisica dei
lavoratori; nella specie avrebbe dovuto, infatti, impedire al proprio
dipendente di transitare con un carico pesante sulla passarella priva di
parapetto e con pericolo di caduta dall’alto e pretendere una volta verificato
il rischio che fosse garantita una idonea rete protezione o comunque
individuata un’altra via di accesso, così come previsto dal DVR della società a
pag. 120, in cui espressamente si affermava che tutte le zone di intervento da
parte degli operatori di altezza pari o superiori a m 1,50 da terra devono
esser protette con parapetti anticaduta di altezza non inferiore a cm 100 e con
luce libera tra i traversi non superiore a cm 50 ( fol 13 e 14).

4.2. I motivi secondo e terzo riguardanti l’entità
della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della
conversione in pena pecuniaria sono inammissibili oltre che per genericità
perché richiedono una valutazione di merito non consentita in questa sede a
fronte di una motivazione compiuta ed articolata svolta dalla Corte
distrettuale a fol 16 e 17 della sentenza impugnata. Conformemente all’orientamento
espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto
di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Im.
3609 dell’8/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VIn. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Parimenti in tema di sanzioni sostitutive,
l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare
una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981,
n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di
legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1 – , n.
35849 del 17/05/2019 Ud. (dep. 08/08/2019) Rv. 276716 – 01).

4.3. Manifestamente infondato il quarto motivo e il
richiamo all’art. 587 cod.proc.pen. con
riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al coimputato F., la cui
distinta posizione processuale è stata definita attraverso un pena concordata
in appello, con rinuncia ai motivi e con sostituzione della pena detentiva con
la pena pecuniaria, anche a seguito della revoca nei suoi confronti della
costituzione di parte civile in ragione di un intervenuto accordo risarcitorio
in via transattiva ( fol 7 e 16).

5.In conclusione i ricorsi vanno dichiarati
inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché la
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile
costituita, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro tremila
oltre accessori di legge.

 

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2020, n. 29442
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