Il controllo della salute dei lavoratori è rimesso ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali
Nota a Cass. 29 luglio 2020, n. 16251
Pamela Coti
Il dipendente, seppur frequentemente assente, che rifiuta l’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) sul proprio stato di salute non può essere licenziato.
Lo afferma la Corte di Cassazione (29 luglio 2020, n. 16251, conforme ad App. Milano n. 1524/2017) in relazione al caso del licenziamento in tronco di un lavoratore che si era rifiutato di sottoporsi ad un accertamento tecnico preventivo sulla sua salute chiesto dal datore di lavoro che dubitava della veridicità delle assenze per malattia.
La Corte rileva, preliminarmente, che l’accertamento tecnico preventivo, previsto nell’art. 445 bis c.p.c., ha la finalità di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e non di consentire al datore di lavoro di controllare lo stato di salute dei dipendenti. Secondo i giudici di legittimità, a tal fine, il datore deve avere a riferimento l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori che sancisce, al primo comma, il divieto di accertamenti da parte del datore circa l’infermità per malattia o infortunio del dipendente, e stabilisce, al secondo comma, che il controllo delle assenze per le infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Inoltre, secondo la Corte, la condotta del lavoratore – l’essersi rifiutato di sottoporsi all’esame richiesto dal datore – non costituisce violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro.
Su tali presupposti la Cassazione rigetta il ricorso della società, dichiarando ingiustificato il licenziamento, con conseguente reintegro del lavoratore nel precedente posto di lavoro con le medesime o equivalenti mansioni e l’ottenimento dell’indennità risarcitoria.