Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24133

Titolare di pensione di vecchiaia, Iscrizione obbligatoria al
Fondo integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas,
Prosecuzione volontaria, Estinzione del rapporto assicurativo

 

Rilevato che

 

1. B.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze
dell’ENI, già italgas e Società Italiana per il Gas, dal 1° gennaio 1980 al 30
aprile 2008, periodo nel quale era stato obbligatoriamente iscritto sia all’AGO
sia al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende
private del gas (di seguito Fondo), e di essere titolare di pensione di
vecchiaia dal 1° luglio 2010, affermava di aver chiesto, e di essere stato
ammesso, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
previdenziali nel Fondo, dal periodo in cui era stato posto in mobilità, maggio
2008, al secondo trimestre del 2010, allorché si erano compiuti i requisiti di
legge per la prestazione integrativa, e di aver omesso il versamento relativo al
terzo trimestre 2009;

2. riferiva che l’Inps provvedeva all’annullamento
della contribuzione successivamente versata per intervenuta decadenza dal
diritto alla prestazione integrativa a carico del Fondo e che, pertanto, agiva
per l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico integrativo, tenuto
conto della contribuzione integrativa versata al Fondo Gas, e per la condanna
dell’Inps alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati;

3. il Tribunale ha accolto la domanda, con decisione
confermata dalla Corte d’appello, con sentenza dell’11 agosto 2014;

4. per la Corte di merito, nel caso di esercizio
della facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi al
Fondo integrativo, il diritto alla prestazione si perfeziona, secondo il
disposto dell’art. 16, d.lgs. n.1084 del 1971, al compimento del sessantesimo
anno di età, purché si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione
al Fondo (come nel caso del B.); i contributi versati in ritardo rispetto ai
termini fissati sono da ritenersi indebiti e devono essere restituiti d’ufficio
ma ciò non realizza alcuna ipotesi di recesso o decadenza dalla facoltà
esercitata; alla stregua del quadro normativo, e in assenza di ulteriori
specificazioni, in caso di omissione nel pagamento di una rata, con ripresa dei
versamenti a partire dal trimestre immediatamente successivo, ciò non
costituiva espressione della volontà di cessare dalla contribuzione volontaria;
nessun effetto decadenziale poteva annettersi a siffatta omissione, sì da
vanificare tutti i versamenti posteriori; il diritto alla prestazione
integrativa discendeva dall’età raggiunta e da una certa durata del periodo di
iscrizione al fondo, non rinvenendosi alcuna menzione dell’avvenuto versamento
integrale, né veniva ricollegata alcuna decadenza all’omissione nella quale era
incorso il B.; il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza ne impediva
l’applicazione in via estensiva o analogica; nessuna disposizione sanzionava il
versamento delle contribuzioni volontarie in via non continuativa e i requisiti
per la prestazione prescindevano dal riscontro di tale carattere, richiedendo
soltanto il compimento dell’età o soglie temporali d’iscrizione al fondo; la
normativa generale sulla contribuzione volontaria escludeva che al tardivo o
omesso pagamento di un trimestre potesse riconnettersi l’esclusione del
beneficio in questione sicché, una volta concessa l’autorizzazione, il
contribuente volontario non decadeva dal diritto, anche se interrompeva il
versamento per poi riprenderlo successivamente;

5. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso
affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, B. R.;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie;

 

Considerato che

 

7. con il motivo di ricorso, deducendo violazione
dell’art. 38, co. 5 legge n.289 del
2002, del d.m. Ministro lavoro e politiche sociali del 16 giugno 2002,
dell’art. 8 del d.lgs. n.184 del
1997, l’ente previdenziale assume che l’interruzione dei pagamenti aveva
fatto venir meno il rapporto previdenziale assicurativo tra il ricorrente e il
Fondo, rapporto istituito volontariamente dal soggetto interessato per far
valere una maggiore contribuzione e conseguire un trattamento pensionistico più
favorevole, con estinzione del rapporto assicurativo in conseguenza del mancato
o ritardato versamento dei contributi nei termini di legge, in difetto di
previsione normativa, al pari del ritardo nel versamento (art. 8, d.lgs. n.184 cit. e art. 10 d.P.R. n.1432 del 1971);
che in difetto di allegazione o dimostrazione di una forza maggiore nel mancato
pagamento o dell’allegazione di voler utilizzare il versamento successivo per
saldare la rata precedente, doveva ritenersi automaticamente risolto il
rapporto assicurativo, con effetti sul trattamento pensionistico integrativo,
impregiudicata la prestazione pensionistica obbligatoria regolarmente fruita
dall’attuale intimato;

8. il ricorso è da rigettare;

9. la legge n.1084 del 1971 disciplina il Fondo di
previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas, integrativo
dell’assicurazione obbligatoria I.V.S. e costituito presso l’INPS, con gestione
autonoma (l’art. 7, comma 9, del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha poi soppresso, con effetto dal 1
dicembre 2015, il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente
dalle aziende private del gas; a decorrere dal 1 dicembre 2015, cessa ogni
contribuzione al Fondo, conseguentemente, dalla stessa data, non sarà più
possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali
integrativi ma tali disposizioni esulano, ratione temporis, dal ricorso
all’esame);

10. l’art. 4 della legge prevede che scopo del Fondo
sia quello di integrare il trattamento A.G.O. e di consentire la corresponsione
di un’indennità nei casi previsti dalla legge;

11. l’art. 7 prescrive l’obbligo generalizzato di
iscrizione al Fondo per impiegati ed operai e l’art 9 prevede che il
finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità di cui all’art. 4
avvenga con contributi a carico delle aziende e da calcolare sulla retribuzione
globale di fatto (nozione, questa, indicata nell’art. 10 della citata legge)
(sul carattere obbligatorio del fondo v., fra le altre, Cass. n.1473 del 2013);

12. il finanziamento del fondo, ai fini della
eroganda prestazione integrativa, si radica su un contributo a totale carico
delle aziende e il versamento di tale contributo è effettuato dal datore di
lavoro a periodi trimestrali posticipati e il suo ritardato versamento comporta
l’obbligo a carico delle aziende di corrispondere un interesse di mora (artt.9,
11 legge cit.);

13. la legge del 1971 non ha previsto alcun
versamento a carico del lavoratore né alcuna forma di contribuzione volontaria
alla cessazione dal servizio prima della maturazione del diritto alla pensione
né contribuzione volontaria al fine del raggiungimento del requisito
contributivo pari a quindici anni di contribuzione nel fondo (art.16, n.1,
legge cit.);

14. il legislatore del 2002, con legge n.289 (legge finanziaria per l’anno 2003, art. 38, comma 5), ha riconosciuto
in favore degli iscritti al fondo, posti in mobilità a seguito di
ristrutturazione aziendale e che non avessero maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche integrative, la facoltà di proseguire volontariamente
il versamento dei contributi integrativi (ordinariamente dovuti solo dal datore
di lavoro) fino al raggiungimento dei requisiti prescritti per le predette
prestazioni, con disposizione che recita: «I lavoratori iscritti al Fondo
integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende
private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive
modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in
conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a
seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di
contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria,
nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il
versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei
requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato»;

15. come prescritto dalla fonte normativa primaria,
le modalità sono state previste con decretazione ministeriale – d.m. 16 giugno 2003 – che oltre a ripetere la
disposizione legislativa, all’ultimo comma recita: « in materie di prosecuzione
volontaria trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del presidente della repubblica 31 dicembre
1971, n.1432, e successive modificazioni ed integrazione, alla legge 18 febbraio 1983, n.47, e successive
modificazioni, ed integrazioni, e al decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.184»;

16. le disposizioni alle quali viene fatto
riferimento sono gli artt. 7 e 10
del d.P.R. n. 1432 del 1971 che dispongono «la contribuzione volontaria si
intende regolarmente eseguita qualora l’importo dei contributi dovuti per
ciascun trimestre (…) sia versato durante il trimestre successivo» (art. 7 ult.co.d.P.R. n.1432 cit.) e
«i contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle
disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse per
periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti
e vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato o ai suoi aventi causa, all’atto
dell’accertamento dell’indebito versamento» (art. 10 d.P.R. n.1432 cit.);

17. l’art.
10, secondo comma, d.P.R. n.1432 cit. dispone, inoltre, che: «Le
disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel
versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore»;

18. infine, l’art. 8 del d.lgs. n.184 del 1997
disciplina le modalità ordinarie di versamento (trimestre successivo a quello
solare cui è riferita la contribuzione) e prevede, al terzo comma: «i termini
di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono
rimborsate, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a
richiesta dell’interessato al trimestre immediatamente precedente la data del
pagamento»;

19. dalla descritta cornice normativa si evince che
l’autorizzazione dell’ente previdenziale ad effettuare versamenti volontari al
fine di incrementare la posizione contributiva per colmare periodi scoperti di
contribuzione obbligatoria risulta irrevocabile e il diritto potestativo
dell’assicurato (così delineato da Cass. n. 11241
del 2019) alla prosecuzione volontaria per poter fruire della pensione
integrativa non è assoggettabile ad alcuna decadenza, neanche prevista nelle
richiamate fonti normative, che vanifichi gli effetti della contribuzione
versata al fondo integrativo;

20. l’obbligo di osservare il ritmo contributivo
(come definito in Cass. n.11490 del 1992) comporta che con l’inosservanza della
scadenza trimestrale l’assicurato non possa colmare il vuoto relativo a quello
specifico trimestre ma non preclude la prosecuzione dei versamenti a copertura
dei periodi successivi fino a che non venga a maturazione il diritto a
pensione;

21. nessun effetto decadenziale può dunque
annettersi all’inosservanza della scadenza trimestrale ancor più considerato
che il diritto alla prestazione integrativa della quale si discute discende
dall’età raggiunta e dalla durata temporale di iscrizione al fondo e non
risulta in alcun modo condizionato dal versamento della contribuzione
volontaria in via non continuativa;

22. conclusivamente la sentenza impugnata che si è
conformata ai principi illustrati è immune da censure;

23. segue coerente la condanna alle spese, liquidate
come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato P.B. dichiaratosi
antistatario;

24. ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del
2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e
altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato P.B.
dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, d.P.R.n.115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24133
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