Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24145

Cessione d’azienda, Diritto a conservare l’elemento distinto
della retribuzione, Modifiche unilaterali del rapporto da parte della società
subentrante, Interpretazione del contratto a partire dal senso letterale,
insieme a quello logico, Criterio di interpretazione sufficiente che non
consente di fare ricorso a criteri sussidiari, Contrapposizione di una
interpretazione ad un’altra entrambe plausibili

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Catanzaro in accoglimento
del ricorso proposto dal dott. V.C., anestesista transitato alle dipendenze
della C.T.R. s.r.l. per effetto della cessione dell’azienda da parte
dell’Istituto N.R. s.r.l., ha dichiarato il suo diritto a conservare l’elemento
distinto della retribuzione (EDAPR) attribuitogli dalla cedente e goduto per
oltre un decennio (dal 4.1.2001 al 27.5.2011) condannando la cessionaria al
pagamento delle somme dovute a tale titolo nel periodo dal 27 maggio 2011 al
31.1.2015 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Inoltre
ha dichiarato il diritto del C. a conservare l’anzianità maturata alle
dipendenze dell’Istituto N.R. s.r.l.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il diritto
alla conservazione dell’EDAPR e dell’anzianità di servizio maturata scaturisse
dalla corretta applicazione dell’art. 2112 cod.
civ. il quale, al primo comma, prevede che in caso di trasferimento di
azienda il lavoratore dipendente della cedente conservi tutti i diritti che
derivano dall’originario rapporto. Il giudice di appello ha poi escluso che il
quarto comma del citato art. 2112 potesse
essere richiamato a fondamento di modifiche unilaterali del rapporto da parte
della società subentrante.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto
tempestivo ricorso la C.T.R. s.r.l. affidato a tre motivi ai quali ha opposto
difese con tempestivo controricorso il dott. V.C.. La ricorrente ha depositata
memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.
1. cod. proc.civ.

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione dell’art. 1362 e ss. per avere la
Corte di merito erroneamente ritenuto che l’EDAPR riconosciuto al dott. C.
nella scrittura privata del 4 gennaio 2001 avesse funzione di compenso
forfettario per prestazioni di lavoro straordinario eventuali trasformatosi poi
in un superminimo costituente parte integrante della retribuzione.

4.1. Ad avviso della ricorrente il giudice di
appello non avrebbe rispettato i canoni ermeneutici che avrebbero dovuto
guidare prioritariamente l’interpretazione del contratto a partire da quello
letterale che, ove sia sufficientemente chiaro, insieme a quello logico è
criterio di interpretazione sufficiente che non consente di fare ricorso a
criteri sussidiari, utilizzabili solo quando i primi non siano bastevoli.
Conseguentemente, stante la connessione tra compenso aggiuntivo e prestazioni
ulteriori richieste, ritiene la ricorrente che una volta che tali ulteriori
prestazioni non siano più richieste il compenso non deve più essere erogato.

4.2. Inoltre avrebbe errato la Corte nell’attribuire
natura di compenso per lavoro straordinario forfettizzato all’erogazione,
trasformatasi in un superminimo, ed osserva che, anche ammessa la natura di
superminimo dell’emolumento, comunque si tratterebbe di compenso suscettibile
di assorbimento per effetto dell’incremento della retribuzione stante il tetto
di sette milioni di lire indicato dalle parti nel contratto.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod.
civ., in relazione all’art. 360 primo comma n.
3 cod. proc. civ.

5.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito
avrebbe erroneamente ritenuto violato l’art. 2112
cod.civ. per effetto della mancata erogazione dell’EDAPR. Il giudice di
appello avrebbe trascurato di considerare che, successivamente all’affitto di
azienda, la Casa di Cura non aveva avuto più necessità di avvalersi dell’opera
del dott. C. per le particolari esigenze ulteriori rispetto all’orario di
diciannove ore settimanali convenuto ed espletato.

5.2. Osserva perciò che essendosi modificate le
condizioni della prestazione il compenso non doveva essere più erogato. Al
lavoratore era consentito, semmai, ai sensi del comma 4 dell’art. 2112 cod. civ. di recedere dal contratto, ma
certo questi non poteva pretendere l’erogazione di un compenso in relazione ad
una prestazione non più richiesta.

6. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, la
società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod.civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., e
l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in
relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.
civ.

6.1. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale
avrebbe ritenuto violato l’art. 2103 cod.civ.
trascurando di considerare che la disposizione riguarda gli elementi ordinari
del trattamento retributivo e non anche le indennità corrisposte in ragione
delle particolari modalità della prestazione.

7. Il ricorso non può essere accolto.

7.1. Il primo motivo in quanto la ricorrente con la
sua censura più che denunciare una violazione delle regole dettate dal codice
civile per l’interpretazione dei contratti propone piuttosto una lettura del
contratto diversa rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata senza
chiarire perché ed in che termini i canoni di interpretazione invocati
sarebbero stati violati.

7.2. Nel riprodurre il testo del contratto e la
motivazione della sentenza la ricorrente si limita ad affermare che sarebbe del
tutto ovvio che il compenso preteso fosse correlato alla prestazione e che, non
essendo questa più stata resa, non sarebbe dovuto.

7.3. Si tratta all’evidenza della contrapposizione
di una interpretazione ad un’altra entrambe plausibili e la censura è perciò
inammissibile in quanto la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda
denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione
di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui
agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha invece
l’onere di specificare non solo i canoni che in concreto assuma violati ma, in
particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli
stessi discostato. Le censure, infatti, non possono risolversi nella mera
contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella
sentenza impugnata. Quest’ultima non deve essere infatti l’unica astrattamente
possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni. Ne consegue che
allorquando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di
legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. Cass.
28/11/2017 n. 28319 e 27/06/2018 n. 16987).

8. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L’art. 2112 cod. civ.
assicura a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda o
un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal
rapporto lavorativo con l’impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già
maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr. Cass.
23.12.2003 n. 19681 e recentemente Cass. 12/11/2019 n. 29291) e dunque
correttamente la Corte di merito ne ha accertata la violazione, evidenziando
che il compenso (EDAPR) era stato riconosciuto al C. nel contratto individuale
ed era stato erogato pacificamente per tutta la durata del rapporto e fino
all’intervenuto affitto dell’azienda.

9. Del pari non può essere accolto l’ultimo motivo
di ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod.civ., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., e
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra
le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n.
5 cod. proc. civ.

9.1. Sotto il primo profilo va ricordato che il
compenso è stato correttamente identificato come un elemento della retribuzione
funzionale alla prestazione nel suo complesso ed il compenso forfettario della
prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per
lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione
straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo,
assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello
straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione
ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro (cfr. Cass.12/01/2011
n. 542 e 05/01/2015 n. 4).

9.2. Per quanto concerne poi l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio è appena il caso di osservare che nella censura
non viene affatto chiarito quale sia il fatto decisivo trascurato dalla Corte
di merito né tanto meno ne viene argomentata la decisività.

10. In conclusione il ricorso va rigettato e le
spese vanno poste a carico della soccombente nella misura indicata in
dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 5.250,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre accessori di
legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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