Con due risposte ad interpello sul regime forfetario l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevano: i) il periodo d’imposta precedente inteso come anno solare precedente; ii) ed i premi di risultato. 

Nota a AdE Risposte nn. 359 e 398 rispettivamente del 16 e 23 settembre 2020

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte nn. 359 e 398 del 2020, è tornata ad occuparsi della causa ostativa al regime forfetario di cui alla lett. d-ter) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014. Per effetto di tale norma non possono avvalersi del regime forfetario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ……, eccedenti l’importo di 30.000 euro”.

Il dubbio alla base della Risposta n. 359/2020 riguardava l’identificazione del periodo d’imposta da prendere in considerazione. Nel caso di specie, il contribuente aveva intrapreso un’attività di lavoro dipendente all’estero nel corso del 2019 e intendeva rientrare in Italia nell’anno 2020 anche per beneficiare (eventualmente) del regime forfetario. Considerato che l’anno fiscale, nel paese estero (Inghilterra), decorreva dal 1° aprile al 31 marzo, il contribuente riteneva che nell’anno 2019 non avesse superato il limite dei 30.000 e che, quindi, a decorrere dal 2020, avrebbe potuto beneficiare del regime forfetario. L’istante chiedeva, dunque, chiarimenti in merito al periodo d’imposta rilevante ai fini della lett. d-ter), ovvero se egli avesse dovuto considerare il reddito percepito nel periodo d’imposta “inglese” (dal 1° aprile al 31 marzo), oppure se avesse dovuto considerare il reddito complessivamente percepito nell’anno solare precedente. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “che il riferimento al periodo d’imposta deve intendersi riferito all’anno solare, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, del TUIR” (così testualmente Risposta n. 359/2020). Di conseguenza, il contribuente istante non può così applicare il regime forfetario nel 2020, avendo superato la soglia dei 30.000 euro nell’anno solare precedente, ossia nel 2019. L’Agenzia delle entrate, nella suddetta risposta, ha inoltre precisato che ove fosse accertata la residenza estera dell’istante, a partire dal periodo d’imposta 2021, egli non potrebbe comunque accedere al regime agevolativo in parola, posto che ai sensi dell’art. 1, co. 57, lett. b) della L. n. 190/2014, “non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.

L’istante della Risposta n. 398/2020 si trovava, invece, nella seguente situazione: nell’anno 2019 aveva percepito sia redditi da lavoro dipendente, sia somme erogate a titolo di premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva. Costui si poneva il dubbio se, ai fini della permanenza nel regime forfetario nell’anno 2020, l’importo relativo ai premi di risultato dovesse essere ricompreso nel calcolo della soglia di Euro 30.000 oltre la quale opererebbe la clausola di esclusione di cui all’art. 1, co. 57, lett. d-ter) della citata legge. In replica a tale quesito, l’Agenzia delle entrate, per via del fatto che la disposizione di cui alla lett. d-ter) del co. 57 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 richiama espressamente tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, ha ritenuto che “ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino anche i premi di risultato oggetto della presente istanza” (così testualmente la Risposta n. 398/2020). Sulla base della descrizione fornita dall’istante, infatti, si trattava di somme percepite dallo stesso in via ordinaria nell’ambito della propria prestazione lavorativa fornita. Il contribuente istante, avendo superato la soglia dei 30.000 euro nell’anno solare precedente, non ha potuto applicare il regime forfetario nel 2020.

Regime forfetario: verifica del limite di reddito da lavoro dipendente
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