Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24610

Giornalisti, Accertamento ispettivo dell’Inpgi, Indici di
subordinazione, Regime sanzionatorio ex art. 116 della L. n 388/2000,
recepito dall’INPGI con delibera n. 23/2006, Obbligazioni contributive
riferite ad un periodo precedente

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla
soc. V. Radio p a. avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’INPGI
per il pagamento di contributi e sanzioni relativi ai giornalisti E.C., A.C.,
B.C., B.V., R.R., S.S.M., V.V., V.S., B.S., E.E., G.M. , M.M., T.C., M.E.,
P.E.B., P.L. i quali, in base all’accertamento ispettivo dell’Istituto,
dovevano considerarsi lavoratori subordinati .

Secondo la Corte la decisione di primo grado era
condivisibile in quanto dall’istruttoria svolta erano emersi chiari indici di
subordinazione. Con riferimento al regime sanzionatorio ha ritenuto non
applicabile l’art 116 I. n 388/2000
in quanto disposizione recepita dall’INPGI solo con delibera n 23 del 2006,
mentre le obbligazioni contributive in esame si riferivano ad un periodo
precedente. Ha precisato che l’INPGI, ente privatizzato, aveva il potere di
adottare, in materia di regime sanzionatorio, autonome delibere fermo l’obbligo
di coordinare tali delibere con le norme che regolano il regime sanzionatorio
generale o sostitutivo.

2. Avverso la sentenza ricorre la V. Radio con 5
motivi. Resiste l’INPGI.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso
esame di un fatto decisivo (art 360 n 5 cpc)per
aver la Corte omesso l’esame delle risultanze istruttorie ed affermato la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i collaboratori e la
società. Osserva che la Corte si era adeguata alla decisione del Tribunale che
era frutto di incompleta ed errata valutazione delle risultanze istruttorie .
Riesamina ciò che era emerso nel corso dell’istruttoria in ordine agli elementi
della subordinazione e riporta parte delle dichiarazioni rese dai testi in
ordine agli obblighi di presenza, di chiedere permessi, di dare giustificazioni
in caso di assenza, di vincoli di orario e del potere disciplinare , in ordine
allo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale .

4. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt 116, 132, 115 cpc (art. 360 n 3
cpc) , errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie;
l’insussistenza della subordinazione ; l’eccessiva rilevanza data
all’iscrizione nel registro dei giornalisti o pubblicisti o praticanti,
piuttosto che all’attività in concreto svolta (art
360 n 3 cpc).

5. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 132, 1 comma, n 4cpc e 118 disp. Att. cpc (360
n 3 cpc) omessa concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
posta alla base della decisione . Osserva che la Corte si era limitata ad
affermare che “dalle risultanze istruttorie erano emersi chiari indici
della natura subordinata …” senza spiegare nulla in ordine alle ragioni
che avevano determinato la decisione limitandosi ad un generico recepimento
delle motivazione del giudice di primo grado .

6. Con il quarto motivo denuncia , in relazione al
regime delle sanzioni, la violazione dell’art. 116 L n 388/2000, dell’art. 24 Cost.. Deduce che Cass. 6680/2002 aveva
ritenuto applicabile detta normativa ; che aveva formulato contestazione ai
conteggi eseguiti dall’INPGI calcolati per un rapporto full-time anche per
quelli part-time. Censura l’entità delle sanzioni in quanto in base a quanto
previsto dall’art 116 le
sanzioni non potevano superare il 40% del debito e che nella specie erano
invece pari al 100%.

7. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 18 L 689/1981 lamentando
che la mancata audizione della società nel procedimento amministrativo
determinerebbe un vizio del procedimento amministrativo.

8. Il ricorso è infondato .

Con riferimento alle censure di mancanza di
motivazione per essersi la Corte limitata ad affermare che “dalle
risultanze istruttorie erano emersi chiari indici della natura subordinata
…” senza spiegare nulla in ordine alle ragioni che avevano determinato
la decisione, va rilevato che la Corte territoriale , dopo aver manifestato di
voler accogliere integralmente il contenuto della sentenza del Tribunale, ne
riporta, in modo specifico, i punti salienti -da cui sono ben desumibili le caratteristiche
della prestazione lavorativa resa dai giornalisti per i quali l’Inpgi ha
richiesto il pagamento dei contributi- nonché i motivi dell’appello e gli
argomenti opposti dall’Inpgi.

La motivazione della Corte territoriale, che
conferma la bontà della motivazione del Tribunale, con riferimento al potere
disciplinare, direttivo e alle mansioni, va individuata proprio ove riporta i
tratti salienti della sentenza del Tribunale e esaminandoli, afferma di volerli
condividere .

Può, quindi, concludersi che sussiste una
motivazione sebbene essa debba essere ricavata per relationem da quella del
Tribunale che la Corte riporta e fa sua e che ritiene fondata anche alla luce
della giurisprudenza di questa Corte, richiamata in modo pertinente,
sottolineando la particolarità del lavoro giornalistico e le relative
caratteristiche della subordinazione.

Va osservato, con riferimento alla motivazione per
relationem, che si è affermato che “La motivazione della sentenza
“per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in
modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione,
essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e
dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia
oggetto del rinvio” (cfr Cass. n. 21978/2018). Nella specie la decisione
impugnata risponde a tali caratteristiche e dunque è infondata ogni censura
circa un difetto assoluto di motivazione .

9. Circa gli altri motivi va rilevato che la
ricorrente, nonostante il richiamo nella prima parte dell’intestazione, a
violazioni di legge, finisce con il censurare la valutazione delle risultanze
istruttorie operata dal giudice del gravame sollecitando questa Corte ad una
rivisitazione del merito non consentita in questa sede. Ed infatti, è stato in
più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione
delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di
fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra
altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n.
17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass.
n. 11933 del 07/08/2003).

Peraltro, va ricordato che la qualificazione
giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto
limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della
natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli
elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso
concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono
idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce
apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente
motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681;
Cass. 23 giugno 2014, n. 14160).

10. I motivi sono, altresì, inammissibili nella
parte in cui si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che
sono stati oggetto di discussione tra le parti non presentando alcuno dei
requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n.
5 cod. proc. civ. nella nuova formulazione ( così come interpretato da SU n. n. 8053 del 07/04/2014) finendo: a) con il
lamentare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione
storico-fenomenica ( e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto
principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo
del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione
probatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di risultanze istruttorie; b)
con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base
dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un
caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda
la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui
il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in
relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.
il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del
requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione).

11. Quanto al quinto motivo va rilevato che il
richiamo alla L. n. 689/1981 risulta
inconferente essendo applicabile in caso di sanzioni amministrative, mentre
nella fattispecie si tratta di contributi previdenziali e sanzioni civili.

12. Circa le sanzioni in base all’art. 116 L. n. 388/2000, i
precedenti di questa Corte ne escludono l’applicabilità si è affermato,
infatti, che “In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi
previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
(INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509
del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 116 della I. n. 388 del 2000
non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio
del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette
ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma dell’art. 76 della I. n. 388 del 2000,
di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime
delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale
obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle
obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della
disciplina da parte dell’istituto.(cfr 838/2016,
12208/2011). Tale recepimento è avvenuto nel
2006.

13. Per le considerazioni che precedono il ricorso
deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del
processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n.
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna /ai/ricorrente a
pagare le spese processuali che liquida in Euro 8.000,00 per compensi
professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge , nonché
Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis,
dello stesso art. 13.

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