Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24916

Contratti di somministrazione lavoro giudizialmente
illegittimi, Trasferimento di azienda, Intervenuta decadenza dall’impugnativa
della cessione del contratto di lavoro

 

Rilevato che

 

Con ricorso al Tribunale di Palermo Giacomo Terzo
deduceva di aver lavorato per la s.p.a. M. con vari contratti di
somministrazione lavoro dichiarati giudizialmente illegittimi e che
successivamente vi era stato un trasferimento di azienda nei confronti della
S.A.S. (S.A.S. s.c.p.a.), quale soggetto successore a titolo particolare nel
rapporto.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la SAS;
resisteva il Terzo.

Con sentenza depositata il 13.7.07, la Corte
d’appello di Palermo accoglieva il gravame ed in particolare riteneva
inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall’impugnativa della
cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c.,
ai sensi dell’art. 32, co.4,
lett.c) L. n. 18310.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
il Terzo, affidato a nove motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la
SAS con controricorso.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la
violazione eo falsa applicazione dell’art. 32, co.4, lett. c) della L. n.
18310, ritenendo la sua inapplicabilità nel caso di specie.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (ex aliis Cass. n. 1004419, Cass. n.14791/19, Cass. n. 1992019)
la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda,
avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e
nella fattispecie si era peraltro già verificata, sicché non vi era alcuna
necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti
del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo
(che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale),
essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il
lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione
nel termine di cui all’art. 32,
co. 4 lett.c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa
controricorrente SAS, egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione
della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al
fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente
(SAS), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso”.

Del resto l’art. 32, comma 4, L. n. 18310
prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in
materia di impughazione del licenziamento di cui all’art.6 (novellato) L. n. 60466, e dunque, per quanto qui interessa,
in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto
del trasferimento ex art. 2112 c.c., in
sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in
cui la si persegua.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza
impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame della
controversia, nonché per la regolazione delle spese, comprese quelle inerenti
il presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti
gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla
censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte
d’appello di Palermo in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24916
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