Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2020, n. 24785

Maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, Riposi
compensativi, Risarcimento del danno, Retribuzione spettante per un giorno di
ferie moltiplicata per i giorni di riposo maturati, Deroga alla periodicità
del riposo settimanale

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 6 febbraio 2016, la Corte d’Appello
di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione resa dal
Tribunale di Bolzano, rigettava la domanda proposta da S.S.B. nei confronti
della R.A.I. S.r.l., alle cui dipendenze il San Brunone prestava la propria
attività lavorativa con inquadramento nel livello F del CCNL per le industrie
del settore gomma-plastica ed impiego in turni a ciclo continuo sette giorni su
sette, vedendosi riconoscere le maggiorazioni per lavoro straordinario e
festivo ma non i riposi compensativi, avente ad oggetto la condanna della
Società al risarcimento del danno in ragione della violazione di tale preteso
diritto, quantificato in relazione alla retribuzione spettante per un giorno di
ferie moltiplicata per i giorni di riposo maturati.

La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa del lavoratore, in ragione della
disciplina posta in sede collettiva finalizzata, tramite il riconoscimento di
una maggiorazione oraria particolarmente elevata, a compensare il disagio
derivante dalla maggiore penosità della prestazione e, così, a configurare
l’attribuzione di una indennità risarcitoria a ristoro del danno conseguente
alla mancata fruizione del riposo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il San
Brunone, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso,
la Società.

Il ricorrente ha poi presentato memoria

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, lett. b) e 17, comma 4, d.lgs. n. 66/2003 e
degli artt. 12 e 15 CCNL Industria Gomma Plastica
del 4.7.2008 anche sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione
e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non
conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale per porsi
quello in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale,
volto a sancire il carattere di assoluta eccezionalità della deroga al
principio di periodicità del riposo settimanale di 24 ore nell’arco della
settimana lavorativa, poi recepito in sede legislativa in termini tali da
limitare l’intervento derogatorio dell’autonomia collettiva subordinando la
mancata fruizione di riposi compensativi alla ricorrenza di motivi oggettivi ed
alla predisposizione di misure di protezione alternative.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 9,
d.lgs. n. 66/2003, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica
del rilievo espresso dalla Corte territoriale per cui l’articolazione
dell’orario di lavoro aziendale su cinque giorni con il sabato a zero ore
varrebbe di per sé a compensare la mancata fruizione del riposo settimanale
prevista in via ordinaria dalla contrattazione collettiva.

Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c. è prospettata in relazione
all’orientamento espresso dalla Corte territoriale circa l’inconfigurabilità, a
fronte dell’illecito relativo alla mancata concessione di riposi funzionali al
recupero delle energie psicofisiche del prestatore, di un danno in re ipsa,
tale da non implicare oneri di allegazione e prova da parte dell’istante.

Tutti gli esposti motivi meritano accoglimento non
trovando riscontro la lettura operata dalla Corte territoriale della disciplina
collettiva, di cui agli artt. 12
e 15 del CCNL per l’industria
della gomma-plastica del 4.7.2008, in termini di conformità al disposto
dell’art. 17, comma 4, d.lgs. n.
66/2003, che, in coerenza con i principi in materia posti dalla Corte
costituzionale, consente la deroga alla periodicità del riposo settimanale,
anche quando questa sia prevista in sede di autonomia collettiva,
“soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata”, né potendo condividersi, alla
stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 18.11.2002, n.
16234) la rilevanza ai fini del riposo settimanale dell’articolazione
dell’orario di lavoro su cinque giorni Implicante il sabato a zero ore.

Più specificamente è a dirsi come, a ben vedere, la
disciplina collettiva presa in esame dalla Corte territoriale neppure contenga
una deroga alla regola che impone, in caso di mancata fruizione del riposo
settimanale, la concessione del riposo compensativo, atteso che l’art. 15 del citato CCNL, dopo
aver previsto al par. A) che sono da definirsi festivi “le domeniche ed i
giorni destinati al riposo settimanale ai sensi del par. B) e delle
disposizioni legislative vigenti” al par. B) prevede che “il riposo
settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in
altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge” e
fissa, quale norma di chiusura, la regola per la quale “Nei casi in cui,
disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel
giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo
compensativo”.

Né una deroga a tale regola può farsi discendere,
come ritenuto dalla Corte territoriale dall’art. 12 del medesimo CCNL
ovvero da una norma che precede l’art.
15 ed è volta esclusivamente a definire ed individuare le maggiorazioni
applicabili in caso di lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.

La circostanza che in sede di informazioni ex art. 425 c.p.c. si siano espressi in tal senso gli
esponenti delle parti sindacali stipulanti non è stata considerata sufficiente
neppure dalla Corte territoriale, che ne ha cercato conferma nella formulazione
testuale della norma ed ha ritenuto di poterla rinvenire nelle disposizioni ivi
contenute che fissano una più alta maggiorazione, pari al 50%, per “il
lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi” e per
“il lavoro straordinario festivo e domenicale” rispetto a quella pari
solo al 25% prevista per “il lavoro domenicale con riposo compensativo”
e ciò sulla base di una lettura del verbo “retribuire”, genericamente
utilizzato solo nell’incipit dell’art.12
(“Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le
seguenti:…”) e perciò riferito a ciascuna delle maggiorazioni indicate,
come significativo, relativamente alle sole disposizioni che prevedevano la
maggiorazione del 50%, della volontà delle parti di configurare quella
maggiorazione come comprensiva di una quota di natura indennitario/riparatoria
compensativa della definitiva perdita del riposo settimanale.

Sennonché un tale argomento letterale palesemente
prova troppo, trovando chiara smentita ad una più accurata analisi del testo
della clausola, che esclude quanto la Corte territoriale ritiene di poter
desumere dal riferimento dell’art. 12 al lavoro domenicale con riposo
compensativo ovvero che la maggiorazione del 50% riferita tout court al lavoro
in giorni festivi (e quindi anche di riposo settimanale) sarebbe da leggersi
nel senso di escludere la fruizione del riposo compensativo a fronte della
perdita definitiva del riposo settimanale.

In effetti, la Corte territoriale non si avvede che
le richiamate disposizioni dell’art.
12 distinguono tra lavoro festivo e lavoro domenicale (infatti, la
previsione di cui al n. 2 della clausola riconosce la maggiorazione del 50% per
le ore non straordinarie lavorate nei giorni “considerati festivi”,
quella di cui al n. 3 stabilisce la stessa maggiorazione per le ore
straordinarie lavorate la domenica ed i giorni festivi il numero 4 prevede
l’inferiore maggiorazione del 25% ove risulti lavorata la domenica ma a ciò
segua il riconoscimento di un riposo compensativo) e che, conseguentemente, le
stesse vanno lette tenendo conto di tale distinzione.

Ne discende che la clausola di cui al n. 2 deve
ritenersi prevedere la maggiorazione del 50% laddove le ore lavorate coincidano
con la giornata di riposo settimanale, imponendosi una tale lettura in base al
disposto del successivo art. 15,
che nella locuzione “sono considerati festivi” qui utilizzata
accomuna le domeniche e i giorni destinati al riposo settimanale, fondando
l’interpretazione qui sostenuta del riferimento specifico alle giornate di
riposo con esclusione di ogni riflesso sulla fruizione del riposo compensativo
che, viceversa, risulta dovuto ai sensi dell’art. 15, par. B), comma 2, sopra
riportato; dal canto suo la clausola di cui al n. 3 va intesa nel senso che la
maggiorazione del 50% va riconosciuta laddove le ore lavorate eccedano quelle
ordinarie nelle giornate di domenica ed in quelle festive, termine che, non
ricomprendendo la domenica (giornata, ai sensi del medesimo art. 15, par. B, comma 1, di
norma dedicata al riposo settimanale), limita il riferimento alle sole giornate
di festività, con esclusione di quelle altre giornate dedicate al riposo
settimanale; infine la clausola n. 4 assegna la maggiorazione inferiore, pari
al 25%, nel caso di prestazione resa, per le sole ore ordinarie, nel giorno di
domenica, inteso come tale e non come giornata di riposo settimanale, purché tale
impiego sia poi compensato dalla concessione di una apposita giornata di
riposo. A tale stregua l’illecito dato dalla mancata concessione del riposo
compensativo a fronte della perdita del riposo settimanale ove accertato in
fatto sarebbe ravvisabile con diritto del lavoratore al risarcimento del danno
da usura psicofisica configurabile in re ipsa e, come tale, presumibile, a
prescindere da qualsiasi onere di allegazione e prova.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza
impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata
di Bolzano, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità,
disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata
di Bolzano, in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2020, n. 24785
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