La condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni, integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. La prova di tale indebita percezione è nell’omesso versamento del dovuto a seguito del meccanismo del conguaglio, con detrazione di importi non corrisposti e fittiziamente indicati (così, Cass. n. 28328/2020; v. anche Cass. n. 51334/2016).
R. R.