Il versamento tardivo di una rata non determina la decadenza del diritto alla contribuzione volontaria.
Nota a Cass. (ord.) 14 settembre 2020, n.19054
Matteo Iorio
In materia di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, il ritardato pagamento di un bollettino postale, con scadenza trimestrale, comporta l’inefficacia di tale versamento ai fini del conseguimento della pensione e non la decadenza del diritto agli ulteriori versamenti utili a tale fine.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 14 settembre 2020, n. 19054, conforme ad App. Torino n. 257/2014), la quale specifica che la contribuzione previdenziale volontaria è caratterizzata dalla seguenti connotazioni:
- si configura come “un meccanismo dettato nell’esclusivo interesse del soggetto che intende conservare i diritti derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria interrotta o sospesa o raggiungere i requisiti per il diritto a pensione”;
- riguarda coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa, per cui non sussiste alcun obbligo nei loro confronti da parte dell’ente gestore dell’assicurazione generale obbligatoria (c.d. a.g.o.);
- “la persistenza del diritto alla prosecuzione volontaria è connessa strettamente con la posizione del soggetto rispetto alla sussistenza o sopravvenienza di altre forme assicurative, per la riacquistata possibilità lavorativa, ovvero per la percezione di pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria” (Cass. n. 13193/1991).
La facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata, a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, mediante il pagamento di appositi bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, rilasciati dall’INPS (art. 7, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432).
I contributi versati tardivamente, ossia dopo la scadenza del trimestre successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono, sono “indebiti”, quindi, inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, e “vengono rimborsati d’ufficio all’assicurato o ai suoi aventi causa” dall’istituto previdenziale (art. 10, D.P.R. n. 1432/1971). Ciò, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore, cioè da una causa non imputabile all’assicurato (Cass. n. 8543/1996).
Pertanto, in caso di accesso alla contribuzione volontaria, “ciascun trimestre deve ritenersi effettivamente coperto da contribuzione a condizione che il relativo pagamento sia avvenuto entro il trimestre successivo e che, in difetto di tale tempestivo adempimento ed in mancanza di causa di forza maggiore che lo abbia impedito o di espressa richiesta dell’interessato di imputazione a periodo precedente, il trimestre non può considerarsi efficacemente coperto da contribuzione e l’eventuale pagamento tardivo è indebito e va restituito dall’INPS a chi lo ha versato”.
Ne consegue che dall’intempestivo versamento di un bollettino deriva, come unico effetto, la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il tardivo adempimento si riferisce. Altrimenti, si introdurrebbe “implicitamente una decadenza in relazione non all’esercizio di un diritto ad una prestazione”, ma “in relazione all’esercizio di una facoltà che ha per oggetto l’effettuazione di un pagamento, come tale, certamente non soggetto, né a decadenza né a prescrizione”, dal momento che l’assicurato non è creditore di alcuna prestazione ma debitore (Cass. n. 13193/1991).
In attuazione di tali principi, la Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha dichiarato illegittimo l’annullamento disposto dall’INPS della contribuzione volontaria versata da una lavoratrice, iscritta, ai sensi dell’art. 38, co. 5, L. n. 289/2002, al Fondo Integrativo per i dipendenti delle aziende private del gas (c.d. Fondo Gas), in conseguenza del mero ritardato pagamento di un bollettino trimestrale.