Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2020, n. 25631

Contratto di appalto, Socio lavoratore di cooperativa, Somme
trattenute, illegittimamente operate, Genericità delle delibere sociali,
Versamento di un contributo a ripiano delle perdite di bilancio, Condizioni di
validità delle delibere impositive

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 22 aprile 2016, la Corte d’Appello
di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Bergamo e accoglieva
la domanda proposta da D.M.H. nei confronti della Società Cooperativa B. a r.l.
e della I. S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Cooperativa, presso la
quale operava quale socio lavoratore e della I. S.p.A. in solido, ai sensi
dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003,
per essere l’istante ivi impiegato in forza di un contratto di appalto in
essere tra le due società, alla restituzione in favore dell’istante delle somme
trattenutegli nel corso del rapporto dall’1.10.2010 al 28.8.2012 a titolo di
“quota sociale”, euro 0,88 l’ora ed euro 100 mensili, e di quelle
conseguenti alla mancata inclusione delle stesse nel computo del TFR.

La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per materia sollevata
dalla Cooperativa e, nel merito, dovute in restituzione le somme trattenute per
essere state queste illegittimamente operate, stante la genericità delle
delibere sociali che imponevano da parte dei soci il versamento di un
contributo a ripiano delle perdite di bilancio.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la
Società Cooperativa B. a r.l., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui
resistono, con controricorso, si l’originario istante sia la I. S.p.A. che a
sua volta propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, in
relazione al quale entrambi gli intimati non svolgono alcuna attività
difensiva.

La Società ricorrente ha poi presentato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la Società ricorrente
principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, I. n. 142/2001
come modificato dall’art. 9, comma
1, I. n. 30/2003, imputa alla Corte territoriale l’inosservanza della
regola sulla ripartizione della cognizione tra giudice ordinario e giudice del
lavoro assumendo che l’oggetto della controversia sia dato dalla restituzione
di conferimenti di capitali da parte dei soci lavoratori di cooperativa a
copertura delle perdite di esercizio e non la corresponsione di differenze
retributive.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 6 I.
n. 142/2001 in combinato disposto con l’art. 12
delle preleggi, la Società ricorrente principale lamenta la non conformità
a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale che subordina
l’opponibilità al socio lavoratore delle delibere che, in conformità alla norma
richiamata impongono al socio lavoratore apporti anche economici per la
soluzione di situazioni di crisi a delimitazioni dei criteri quantitativi e
temporali dei conferimenti.

Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2269 c.c. è prospettata in relazione
alla ritenuta inopponibilità al socio lavoratore anche delle delibere
impositive di un conferimento a ripiano delle perdite anteriori al suo ingresso
nella cooperativa, stante la regola codicistica per cui il nuovo socio è
responsabile delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di
socio.

Con l’unico motivo la Società ricorrente
incidentale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale
l’omessa pronunzia sulla domanda relativa al riconoscimento, in caso di
conferma della sentenza gravata, del diritto a fruire del beneficio di
preventiva escussione del patrimonio della cooperativa.

Tutti i sueposti motivi del ricorso principale, che,
in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente,
devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte
(cfr. Cass., sez. lav., 18.7.2018, n. 19096)
secondo cui “In tema di società cooperative la deliberazione, nell’ambito
di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi dei soci lavoratore e di forme di apporto economico da
parte di questi, ex art. 6, comma
1, lett d) ed e) della I. n. 142 del 2001 in deroga al principio generale
del divieto di incidenza “in pejus” del trattamento economico minimo
previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’art. 3 della predetta legge, è
condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi
all’essenziale applicazione di un termine finale ad esso” atteso che a
questa stregua deve affermarsi l’ammissibilità di condizioni di validità delle
delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori
finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, in difetto delle quali le
delibere stesse che ai predetti fini attingano, tramite trattenute, al
trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente
assunte in violazione del principio di immodificabilità in pejus di quel
trattamento, traducendosi pertanto il thema decidendum oggetto del giudizio nel
corretto adempimento dell’obbligo retributivo da devolversi alla cognizione del
giudice del lavoro.

Infondato si rivela altresì l’unico motivo del
ricorso incidentale atteso che la statuizione del giudice di primo grado intesa
ad accogliere la domanda già formulata in prime cure dalla Società odierna
ricorrente incidentale non risulta impugnata e così devoluta alla cognizione
del giudice del gravame che correttamente si è astenuto dal pronunziare in
ordine ad un capo della sentenza gravata passato in giudicato.

Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati con
attribuzione delle spese, liquidate come da dispositivo, a carico della sola
Società Cooperativa B. a r.l. ricorrente principale nei soli confronti di
D.M.H. atteso che la ricorrente

principale non ha formulato alcuna domanda nei
confronti della I. S.p.A. e che questa, limitatasi a proporre il ricorso
incidentale, ha tenuto analogo comportamento nei confronti di D.M.H.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e condanna parte
ricorrente principale al pagamento nei confronti di D.M.H. delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di
legge.

Rigetta altresì il ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art.
13, se dovuto.

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