Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2020, n. 25804
Collocamento in Cigs, Violazione degli accordi sindacali che
avevano regolato il passaggio del personale, Natura giuridica degli accordi
sindacali, Criteri di individuazione del personale da assumere, Priorità in
senso logico e letterale, Prova dei fatti costitutivi del diritto
all’assunzione, da fornire in modo rigoroso
Fatti di causa
1. G.P.Z., premesso di essere stato assunto in
12.9.1986 alle dipendenze di A.L.A.I. spa come pilota e di essere divenuto, a
partire dall’ottobre 1995, Comandante, dapprima pilotando il velivolo MD-80 e,
successivamente, il Boeing 767 e il Boeing B – 777, esponeva di essere stato
collocato in CIGS per il periodo di quattro anni per la crisi che aveva coinvolto
A. spa, da cui era scaturita A. CAI spa e di non essere stato assunto da
quest’ultima società (che pure lo aveva occupato a tempo determinato dal 13
gennaio 2009 al 31 ottobre dello stesso anno) in violazione degli accordi
sindacali che avevano regolato il passaggio del personale A. spa ad A. CAI spa.
2. Adiva, pertanto, il Tribunale di Civitavecchia
chiedendo la condanna di A. – C.A.I. spa, in quanto subentrante ex art. 2112 cc alla A. spa, ad assumerlo con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’inquadramento spettante e al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, fondando la propria
pretesa sulla mancata attuazione, da parte della società, degli accordi quadro
del 14.9.2008, 30.10.2008 e 24.11.2008, nonché del successivo accordo sindacale
del 19.2.2009, con la precisazione: a) che vi erano stati numerosi
pensionamenti di comandanti dei Boeing 777 più anziani di lui, il cui organico
non presentava eccedenze; b) di non essere pensionabile per ragioni anagrafiche
e di anzianità lavorativa; c) di essere in possesso di tutte le abilitazioni
necessarie per l’immediato reimpiego; d) di essere stato precedentemente
localizzato a Roma Fiumicino.
3. Nel contraddittorio delle parti e sulla base
della documentazione prodotta, l’adito Tribunale rigettava la domanda.
4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n.
4328 del 2016, confermava la gravata pronuncia. I giudici di seconde cure,
respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda, in quanto, da un lato,
il ricorrente aveva chiesto in sostanza di volersi avvalere degli accordi, di
cui è causa, aventi natura, nei suoi confronti, di contratti a favore del
terzo, e, dall’altro, della possibilità di ottenere una sentenza costitutiva, essendo
stata invocata l’applicazione dell’art. 2112 cod.
civ. sul presupposto dell’accertamento di una continuità ope legis del
rapporto di lavoro, ritenevano, in primo luogo, che in considerazione della
peculiarità della vicenda, giuridico-normativa, relativa alla costituzione di
A. CAI, che non fosse ravvisabile una fattispecie rientrante nell’ambito
operativo del trasferimento di azienda; rilevavano, poi, che l’accordo di cui è
causa conteneva chiaramente una serie di criteri per la individuazione del
personale da assumere e che l’originario ricorrente non aveva allegato, e
successivamente dimostrato, di essere in possesso degli ulteriori requisiti,
oltre all’abilitazione alla guida del Boeing B-777, quali la localizzazione, i
carichi familiari e l’anzianità aziendale.
5. Per la cassazione proponeva ricorso G.P.Z.,
affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso la C.A.I. spa, già A. –
C.A.I. spa.
6. Le parti costituite hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc
e dell’art. 132 cpc, in ordine agli oneri
probatori circa la ricorrenza o meno dei requisiti contrattualmente previsti
per l’assunzione presso A. CAI. Deduce che la Corte territoriale non aveva dato
alcuna motivazione per confutare le argomentazioni contenute nell’atto di
appello e riguardanti la questione che quelli previsti nell’accordo del 30-31
ottobre 2008 erano criteri selettivi e non semplici caratteristiche soggettive,
di talché spettava al datore di lavoro, in una situazione paragonabile a quella
dei licenziamenti collettivi, di indicare perché un lavoratore era stato
preferito ad altro nella successiva fase di assunzione; la Corte di merito si
era, invece, limitata a ripetere, come aveva statuito il primo giudice, che il
lavoratore avrebbe dovuto allegare e, poi, provare, di essere in possesso di
tutti i requisiti, oltre all’abilitazione alla guida del Boeing B-777, la
localizzazione e l’anzianità aziendale.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1362 e 1363 cc, relativamente alla interpretazione
dell’accordo del 30-31 ottobre 2008 in senso difforme da quello della sua
previsione di criteri di precedenza e non di semplici qualità soggettive da
considerare globalmente. Si sostiene che i giudici del merito, non riconoscendo
tale caratteristica di criteri di precedenza contenuti nell’accordo, avevano
violato i criteri di interpretazione legale del contratto ex artt. 1362 e 1363 cc.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362
e 1363, con riguardo alla previsione del
contratto 30-31 ottobre 2008, sull’immediato utilizzo dei lavoratori già
operativi in settori privi di esubero. Deduce che la Corte di appello non aveva
individuato la ratio fondamentale dell’accordo del 31 ottobre 2008 per le
assunzioni, che era quella di dare priorità alle esigenze organizzative e,
quindi, di conservare la posizione lavorativa dei comandanti di Boeing B-777
non pensionabili e facenti parte di settori non in esubero.
5. I tre motivi, per la loro interferenza
logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
6. E’ opportuno premettere che, nel caso in esame,
non risultano impugnate le statuizioni della Corte territoriale concernenti la
natura giuridica degli accordi sindacali, in particolare quello dell’autunno
2008, come contratti a favore del terzo di cui l’originario ricorrente aveva
dimostrato, anche in giudizio, di volersi avvalere. Analogamente, non risulta
essere stata oggetto di gravame la statuizione secondo cui la cessione di
complessi aziendali, con il connesso impegno ad assumere 12.500 unità, da A.
LAI spa ad A. CAI, non fossero applicabili le disposizioni di cui all’art. 2112 cod. civ.
7. Quanto alla dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 132 cpc, cui è connessa
quella dell’art. 2697 cod. civ. -in ordine agli
oneri probatori circa la ricorrenza o meno dei requisiti contrattualmente
previsti dall’accordo del 30.31 ottobre 2008 previsti per l’assunzione presso
A. CAI – va premesso che la motivazione apparente, che la giurisprudenza
parifica quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in
parte mancante, sussiste allorquando, pur non mancando un testo della
motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva
esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le
argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico –
giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la
motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in
procedendo, quando, benché pacificamente esistente, non renda tuttavia
percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per
la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete
il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez.
Un. n. 22232 del 2016) oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di
indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li
indichi senza una approfondita loro disamina logico-giuridica e rendendo, in
tal modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure ancora, nell’ipotesi in cui le
argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla
di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.
n. 20112 del 2009).
8. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili
nella sentenza impugnata dalla quale è agevole ricostruire il percorso
logico-giuridico che ha condotto al rigetto del motivo di appello concernente
l’individuazione del soggetto su cui incombeva l’onere di provare la ricorrenza
di tutti i requisiti (o criteri) previsti dall’accordo del 30.31 ottobre 2008.
9. Invero, la Corte territoriale, esclusa
l’applicabilità del meccanismo operativo di cui all’art.
2112 cod. civ. e individuata la natura di contratto a favore del terzo degli
accordi in questione, ha affermato, concordemente a quanto rilevato dal primo
giudice, che il Z. non aveva dimostrato di possedere i requisiti per potere
essere assunto in virtù dell’accordo citato.
10. Le argomentazioni della Corte di merito sono esaustive
e logiche perché, in primo luogo, essa ha indicato i criteri di individuazione
del personale da assumere previsti dall’accordo sindacale; ha, poi, enucleato
tra i detti criteri quelli che rivestivano priorità in senso logico e
letterale; ha, infine, dato atto che l’allora appellante non aveva dimostrato
di possederli tutti.
11. Né è ravvisabile una violazione delle
disposizioni di cui all’art. 2697 cod. civ.
perché la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che
preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di fatti
costitutivi del diritto all’assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso
dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l’onere della prova,
trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell’assunzione
ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro.
12. In relazione a tale problematica va, da ultimo,
osservato che non è pertinente il riferimento del ricorrente alla procedura sui
licenziamenti collettivi, ove l’onere della prova sulla scelta di preferire un
lavoratore rispetto ad un altro incombe sul datore di lavoro, in quanto i
principi dettati dagli artt. 4
e ss. legge n. 223 del 1991 non si estendono alle fattispecie in cui sia
stata disposta l’amministrazione straordinaria ai sensi del D.lgs. n. 270 del 1999, con l’accordo sindacale di
cui all’art. 47 della legge n.
428 del 1990 (cfr. Cass. n. 1383 del 2018;
Cass. n. 31946 del 2019; Cass n. 10414 del 2020).
13. In ordine, infine, alle censure riguardanti
l’interpretazione dell’accordo del 30.31/ottobre/2008, deve rilevarsi che la
parte, la quale con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di
diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione della clausola contrattuale,
non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.
1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che, in
concreto, assuma violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudice
di merito si sia discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi
nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella
accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica
astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni sicché,
quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni,
non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal
giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata
privilegiata l’altra (Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017).
14. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, pur
insistendo nel sostenere l’interpretazione disattesa, non ha affatto
specificato i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e in che modo il
giudice di merito se ne sarebbe discostato.
15. Anzi, le doglianze presuppongono che l’accordo
di cui è causa contenga una indicazione di semplici qualità soggettive da
considerare globalmente a fronte, invece, della rilevata natura di criteri di
precedenza, adottata dalla Corte territoriale, la cui statuizione è stata
sufficientemente e adeguatamente motivata.
16. Infatti, sotto questo profilo, i giudici di
seconde cure hanno precisato che i criteri indicati andavano interpretati in
relazione al contesto generale sotteso (esigenze del nuovo progetto industriale
e dei nuovi assetti organizzativi dell’azienda) e hanno, poi, individuato
quelli che rivestivano priorità in senso logico-letterale per assicurare la funzionalità
della nuova società tanto più in presenza della notoriamente difficile
situazione commerciale, organizzativa e di immagine ereditata: in particolare,
quelli del domicilio/residenza/dimora; quelli dei carichi familiari, quello
delle limitazioni all’impiego e delle attitudini professionali. Sono, poi,
giunti alla conclusione, dopo avere esaminato il materiale probatorio, che non
era stato dimostrato, oltre alla abilitazione alla guida del Boeing B 777, il
possesso degli ulteriori requisiti quali la localizzazione, i carichi familiari
e l’anzianità aziendale.
17. Le doglianze, quindi, sono infondate sia in
relazione alla ricostruzione della volontà delle parti, adeguatamente motivata
dai giudici di seconde cure, e il cui accertamento è riservato al giudice di
merito, sia perché insistono a ritenere ravvisabile nell’accordo la sussistenza
di semplici qualità soggettive da considerarsi globalmente, ai fini della
futura assunzione, quando, invece, la Corte di merito, con motivazione logica,
congrua e corretta relativamente ai criteri ermeneutici legali, ha reputato che
si trattasse di criteri selettivi caratterizzati da priorità e prevalenza.
18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve
essere rigettato.
19. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano
come da dispositivo.
20. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.