Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2020, n. 25977
Mansioni di programmatore junior, Licenziamento per giusta
causa, Onere della prova della giusta causa spetta al datore di lavoro, con
congrue e corrette argomentazioni, Fatti addebitati, Inadempimento degli
obblighi contrattuali, Impedita la prosecuzione del rapporto di lavoro,
Condotte gravi ed offensive nei confronti di un collega di lavoro
Fatti di causa
1. In data 29.4.2015 B. G., dipendente della C.I. B.
srl dal 9.5.2006 con qualifica impiegatizia e mansioni di programmatore junior,
veniva licenziato per giusta causa (per avere pronunciato epiteti ingiuriosi
nei confronti di colleghe tra cui tale V., per avere posto in essere molestie
sessuali nei confronti di quest’ultima nonché per avere effettuato un accesso
non autorizzato sul c/c del marito della predetta V.).
2. Impugnato il recesso, il Tribunale di Bologna con
ordinanza del 30.11.2015, accertata la sussistenza degli addebiti e ritenuta
proporzionata la sanzione espulsiva nonché disattesa la violazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970
e degli accordi sindacali del 29.9.2014, ha rigettato le domande formulate dal
lavoratore.
3. A seguito di opposizione ex art. 1 co. 51 della legge n. 92 del
2012, il medesimo Tribunale, con la pronuncia n. 150 del 2018, ritenuta la
insussistenza dei fatti contestati, ha revocato l’impugnata ordinanza e ha
dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando la società a
reintegrare il B. nel posto di lavoro e a pagargli una indennità risarcitoria
fino ad un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, detratto l’aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva
assistenziale e previdenziale.
4. Proposto reclamo da parte della C. I. B. srl, la
Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame, con la sentenza n.
690 del 2018, ha rigettato l’originario ricorso presentato da G.B..
5. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che:
a) si era formato un giudicato interno in ordine alla statuizione del Tribunale
che aveva dichiarato inammissibile la domanda del B. diretta ad ottenere il
ristoro dei pretesi danni non patrimoniali e che aveva escluso la prospettata
ritorsività del licenziamento, non essendovi state censure al riguardo; b)
erano stati dimostrati gli addebiti contestati al B. con la lettera del
3.4.2015 nonché la giusta causa di recesso e la proporzionalità della sanzione
espulsiva; c) anche sotto il profilo formale, con riferimento alla eccepita
violazione dell’art. 4 della
legge n. 300 del 1970, il licenziamento doveva considerarsi legittimo in
quanto è consentito al datore di lavoro verificare se i propri dipendenti
utilizzino indebitamente gli strumenti messi a loro disposizione per fini
esclusivamente professionali.
6. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione B. G. affidato a cinque motivi, cui ha resistito con
controricorso la C. I. B. srl.
7. Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la
violazione dell’art. 2909 cc e dell’art. 324 cpc, con riferimento alla parte della
pronuncia impugnata relativa al passaggio in giudicato del capo della sentenza
n. 150 del 2018 del Tribunale di Bologna in cui era stata esclusa la
ritorsività del licenziamento intimato. Sostiene di non avere eccepito, nel
merito, la natura ritorsiva per cui la Corte di appello aveva errato nel
ritenere passato in giudicato il rigetto di tale domanda.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la falsa applicazione
dell’art. 2697 cc e dell’art. 5 della legge n.
604 del 1966 sull’inidoneità, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di
appello, del compendio probatorio emerso all’esito del primo grado di giudizio
ai fini della pronuncia di legittimità del licenziamento intimato all’odierno
ricorrente.
4. Con il terzo motivo il B. si duole della
violazione dell’art. 18 co. 4
della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell’art.
360 co. 1 n. 3 cpc, in ordine alla insussistenza dei fatti contestati,
diversamente da quanto reputato dai giudici di seconde cure, a rendere fondato
l’addebito mosso nei suoi confronti.
5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la falsa applicazione
dell’art. 2119 cc e dell’art. 2106 cc, in ordine alla illegittimità del
licenziamento intimato al B. per insussistenza della giusta causa e per difetto
del requisito di proporzionalità, in relazione alla entità dei comportamenti
tenuti, al contesto dei rapporti soggettivi che intercorrevano con la dott.ssa
V. e alla condotta irreprensibile posta in essere dall’incolpato nel corso di
tutto il rapporto di lavoro con la società.
6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la falsa
applicazione dell’art. 4 di cui
alla legge n. 300 del 1970, nella dizione in vigore all’epoca dei fatti
oggetto di causa, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere, in
contrasto con la disposizione citata che vieta l’uso di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, che il datore di lavoro non solo possa, ma debba verificare se i
propri dipendenti abbiano indebitamente utilizzato gli strumenti messi a loro
disposizione per fini esclusivamente professionali, allorquando la società ha
contestato al B. che, dopo essersi procurato il nome del marito della V., aveva
visionato il suo conto corrente riferendo alla collega il relativo saldo.
7. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica va
posticipato l’esame del primo motivo del ricorso.
8. Orbene, venendo all’esame secondo motivo, deve
rilevarsi la sua infondatezza.
9. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cc si configura soltanto nell’ipotesi
che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da
quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche
quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie,
il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale
onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito
della prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass 5.9.2006 n. 19064; Cass.
10.2.2006 n. 2935).
10. Nel caso de quo la Corte territoriale,
applicando correttamente l’art.
5 della legge n. 604 del 1966 secondo cui l’onere della prova della giusta
causa del licenziamento spetta al datore di lavoro (Cass. n. 9590 del 2001; Cass. n. 13188 del 2003), ha ritenuto (pagg. 9 e
ss. della gravata sentenza) con congrue e corrette argomentazioni, che la
società aveva dimostrato che i fatti addebitati al B. configuravano un
inadempimento ai suoi obblighi contrattuali così elevato da impedire la
prosecuzione del rapporto di lavoro, non potendo il datore di lavoro continuare
a riporre fiducia in un dipendente che aveva tenuto condotte così gravi ed
offensive nei confronti di una collega di lavoro.
11. Il terzo motivo è inammissibile.
12. Il ricorrente, infatti, invoca la violazione di
una norma (art. 18 co. 4 legge
n. 300 del 1970) che non è stata applicata nella fattispecie, risolvendosi,
invece, la doglianza in una mera ed inammissibile richiesta di riesame delle
circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha
considerato sussistente la gravità dei fatti contestati.
13. Il quarto motivo è infondato.
14. La giusta causa di licenziamento e la
proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo
scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole
nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cd.
clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che
richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la
valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di
principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni
del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è,
quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre
l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli
elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della
loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone
sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e
incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass.
9.7.2015 n. 14234; Cass. 26.4.2012 n. 6498).
15. La contestazione del giudizio valutativo operato
dal giudice di merito non si deve limitare, pertanto, per essere ammissibile in
sede di legittimità, ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma
deve contenere, invece, una specifica denunzia di non coerenza del predetto
giudizio rispetto agli “standards” conformi ai valori
dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
16. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto,
in sostanza, che i fatti addebitati (comportamenti tenuti dal lavoratore
consistiti nelle molestie sessuali avvenute in ufficio nei confronti della
collega V. e accessi non autorizzati sul conto corrente del marito della
predetta) fossero di gravità tale da integrare l’ipotesi della giusta causa di
licenziamento e da giustificare, quindi, l’applicazione della massima sanzione
espulsiva osservando che la particolare gravità della condotta portava a
ritenere il comportamento del lavoratore idoneo a vulnerare, in maniera
irreparabile, il peculiare vincolo di fiducia con la società e, quindi, a
considerare il licenziamento sorretto da giusta causa; in ordine alla
proporzionalità ha, poi, rilevato che i fatti posti in essere integravano una
grave lesione dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro e che il datore
di lavoro, tenuto al rispetto dell’art. 2087 cc, non poteva non adottare una
sanzione espulsiva a fronte della gravità dei fatti accertati.
17. Ciò a prescindere dalla rilevanza penale delle
condotte, stante la autonomia, in tema di licenziamento, tra i due
procedimenti, disciplinare e penale (cfr. Cass. n. 4758 del 2015).
18. Si tratta di una valutazione in fatto,
adeguatamente motivata, coerente sul piano logico, rispettosa dei principi
giuridici in precedenza indicati e corretta sotto il profilo della sussunzione
con le disposizioni contrattuali collettive.
19. Il giudizio operato dalla Corte territoriale non
è stato, del resto, sottoposto a specifiche censure, idonee ad evidenziare la
non coerenza del predetto giudizio agli “standards” di valutazione
esistenti nella realtà sociale, limitandosi, in realtà, il ricorrente a
ripercorrere la valutazione di merito e a contrapporre ad essa la propria
diversa valutazione.
20. Il quinto motivo è anche esso infondato.
21. E’ opportuno precisare che, nel caso di specie,
la norma che disciplina il caso concreto è l’art. 4 co. 2 della legge n. 300
del 1970 nella versione ratione temporis applicabile prima della nuova
formulazione introdotta dal D.Igs. n. 185 del 2016.
22. La condotta contestata (nella settimana dal 23
al 27 marzo 2015, dopo essersi procurato il nome del marito della V., avere
visionato il conto corrente e avere riferito alla collega il saldo del conto)
era stata rilevata dalla società a seguito di una richiesta di chiarimenti del
titolare del conto corrente.
23. Gli accertamenti effettuati dalla datrice di
lavoro rientravano, quindi, nella categoria dei cd. “controlli
difensivi” che esulavano dall’ambito applicativo dell’art. 4 co. 2 della legge n. 300
del 1970.
24. Si trattava, infatti, di verifiche dirette ad
accertare comportamenti illeciti e lesivi dell’immagine aziendale e
costituenti, astrattamente, reato (Cass. n. 2722 del 2012; Cass. n. 10955 del
2015).
25. Inoltre, va osservato che si è trattato di
controlli disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento in
addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della
prestazione lavorativa (Cass. n. 13266 del 2018) e che non può ritenersi in
alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, atteso che
non corrisponde ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore,
in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con sanzione
espulsiva, una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei
all’impresa (Cass n. 10636 del 2017).
26. A ciò va aggiunto, per completezza, che -in ogni
caso (la circostanza è riconosciuta da entrambe le parti) – vi era un accordo
sindacale del 29 settembre 2014, volto a disciplinare le modalità di
svolgimento dei controlli ex art.
4 St. lav., in cui era prevista la utilizzazione da parte della società
delle informazioni estratte nell’ipotesi di sussistenza di indizi di reati.
27. Nel caso de quo, si rientrava certamente in
questa fattispecie perché, da un lato, il dato letterale dell’accordo
richiedeva la presenza di “indizi” di reato e non di
“prove” e, quindi anche la possibilità di effettuare una prima
verifica sulla natura dei comportamenti commessi, ai fini del successivo
inoltro alle autorità competenti; dall’altro, perché la contestazione, facendo
riferimento ad accessi ad un conto corrente di terze persone e all’avere
riferito notizie di esso a persona estranea al conto medesimo, era riferibile
inequivocabilmente alla ipotizzabilità di illeciti penali di cui al D.Igs. n.
196 del 2003.
28. Con riguardo, infine, al primo motivo, deve rilevarsi
la sua inammissibilità per carenza di
interesse sull’oggetto della censura.
29. Invero, è orientamento oramai consolidato nella
giurisprudenza di legittimità (Cass n. 9468 del 2019; Cass. n. 26035 del 2018)
che in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto
ex art. 1345 cc deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva
ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente
addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale, con la conseguenza che
la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell’applicazione della
tutela prevista dall’art. 18 co. 1 St. lav. novellato, richiede il previo
accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del
licenziamento.
30. Nella vicenda in esame, l’accertata giusta causa
del recesso, per quanto sopra detto, determina l’irrilevanza della censura sul
punto, non rivestendo alcuna influenza una eventuale decisione di rito sulla
problematica della ritorsività del licenziamento, se cioè vi sia stata, da
parte dei giudici di seconde cure, ultra-petizione o lesione del principio del
giudicato su una questione, che si assumeva non essere stata prospettata in
primo grado, ma che non può più assumere alcuna importanza.
31. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve
essere rigettato.
32. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano
come da dispositivo.
33. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.