Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2020, n. 25985

Nullità della sentenza, Omessa lettura del dispositivo in
udienza, Risarcimento del danno

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza n. 2204 depositata il 27.4.2016, la
Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice di prime cure
che aveva respinto la domanda di V. J. di risarcimento del danno nei confronti
della società A. B. s.r.l. per infortunio sul lavoro subito in data 4.2.2009,
ritenendo preliminarmente infondata l’eccezione di nullità della sentenza
impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, sia in quanto lo
stesso risultava depositato in cancelleria lo stesso giorno dell’udienza di
discussione sia sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che,
anche a fronte di una tale ipotesi di nullità, escludeva l’applicazione degli artt. 353 e 354
cod.proc.civ.;

2. propone ricorso il lavoratore affidandosi a due
motivi; la società A. B. resiste con controricorso, la società A. s.p.a.,
chiamata in giudizio a garanzia del datore di lavoro sin dal primo grado, è
rimasta intimata;

3. per effetto del principio della cosiddetta
“perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod.proc.civ.), nessuna efficacia può
dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione, la sopravvenuta rinuncia
che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza
di discussione (cfr., da ultimo, Cass. n. 26429 del 2017).

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia – ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,
cod.proc.civ. – violazione degli artt. 156 e 429 cod.proc.civ., e,
richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nelle cause soggette al
rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione
determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito
formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, si censura
la decisione della Corte distrettuale che ha omesso di rinviare la causa al
giudice di primo grado;

2. con b secondo motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. –
violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., per
aver, la Corte distrettuale, trascurato di applicare la compensazione
(quantomeno parziale) delle spese di lite a fronte della fondatezza del motivo
di appello concernente la nullità della sentenza di primo grado per omessa
lettura del dispositivo in udienza;

3. Il primo motivo di ricorso concernente l’omessa
lettura in udienza del dispositivo della sentenza di primo grado è
inammissibile, per plurime ragioni;

4. nel caso in esame il motivo censura solo una
delle due rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del
rigetto dell’impugnazione proposta dallo J.; in particolare, il motivo non
investe l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui
l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita omessa
lettura del dispositivo era infondata perché quest’ultima risultava
documentata, per implicito, da un altro atto processuale o circostanza (diversi
dalla menzione nella sentenza o nel verbale di udienza) consistente nel
deposito in cancelleria della sentenza di primo grado nella stessa data in cui
era stata tenuta l’udienza di discussione;

5. inoltre, è carente l’interesse a dedurre la
nullità con il ricorso per Cassazione in quanto, come questa Corte ha già
affermato, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del
dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da
farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in
base al principio generale sancito dall’art. 161
c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato
tale nullità, ove dedotta con l’appello, possa né rimettere la causa al primo
giudice – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente
previste dagli art. 353 e 354 c.p.c. – né limitare la pronunzia alla mera
declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; pertanto,
qualora il giudice d’appello proceda, come nel caso di specie, all’esame delle
altre censure dedotte con l’impugnazione, difetta l’interesse a far valere come
motivo di ricorso per Cassazione la nullità della sentenza di primo grado in
quanto non dichiarata dal giudice d’appello, perché l’eventuale rinvio ad altro
giudice d’appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la
pronuncia su tutti i motivi d’impugnazione (Cass. n.13781 del 2001; Cass. n. 10869 del 2006; da ultimo, Cass. n. 4385 del 2020).

6. il secondo motivo non è fondato posto che la
sentenza impugnata non ha accolto, nemmeno parzialmente, il motivo di appello
concernente la nullità della sentenza di primo grado (per omessa lettura del
dispositivo in udienza) e, in ogni caso, questa Corte ha affermato che la
compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una
facoltà discrezionale del giudice del merito, e conseguentemente, la
valutazione della ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi è rimessa al suo
prudente apprezzamento ed è sottratta all’obbligo di una specifica motivazione,
soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il
giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici
od erronei (Cass. n. 1898 del 2002);

7. in conclusione, il ricorso non è fondato e le
spese di lite seguono la soccombenza come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ.;

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, a favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art.
13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2020, n. 25985
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: