Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24924

Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito,
Rideterminazione della contribuzione correlata, Retribuzione percepita con
inclusione delle voci “variabili” e non solo “fisse”

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del
30 giugno 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato
le domande proposte da C.D. nei confronti di I.S.P. Spa con cui l’attore
chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione della
contribuzione correlata (da versare da parte del datore al Fondo di solidarietà
e di sostegno al reddito costituito con D.M.
158/2000) calcolata sulla base di tutta la retribuzione percepita con
inclusione nella stessa delle voci cd. “variabili” e non solo di
quelle cd. “fisse”, con conseguente condanna della società al
versamento all’Inps della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base
alla predetta normativa;

2. contro la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il soccombente con tre motivi ai quali ha resistito la società con
controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie;

 

Considerato che

 

1. i motivi di ricorso possono essere come di
seguito sintetizzati:

1.1. con il primo motivo si deduce violazione e
falsa applicazione dell’articolo 2, comma 28, della legge 662/1993, degli artt. 1 e ss. del D.M. 158/2000
e del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184
e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria,
volontaria e figurativa; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.); si censura diffusamente la sentenza impugnata per
aver considerato la contribuzione a favore del Fondo “figurativa”
piuttosto che “volontaria”;

1.2. con il secondo motivo viene dedotta ancora
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 28, della legge
662/1993, degli artt. 1 e ss. del
D.M. 158/2000 e del decreto legislativo 30
aprile 1997/184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa; omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), criticando la Corte
territoriale per avere respinto le istanze istruttorie;

1.3. con il terzo motivo viene dedotta sempre
violazione falsa applicazione dell’articolo 2, comma 28, della legge 662/1993,
degli artt. 1 e ss. del D.M.
158/2000 e del decreto legislativo 30 aprile
1997/184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa; omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto la Corte
d’Appello non avrebbe spiegato, sulla base della contrattazione collettiva
applicabile, per quale ragione la retribuzione da considerare avrebbe dovuto
essere solo quella “base”;

2. preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevata
la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, in
conformità a quanto statuito da Cass. n. 8956 del
2020;

nella citata sentenza, nell’ambito di un analogo
contenzioso volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento all’INPS,
quale gestore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale dipendente delle aziende di credito, di cui al D.M. n. 158/2000, di somme a titolo di
contribuzione, viene affermato il principio secondo cui nella controversia ove
si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione
correlata da parte del datore di lavoro l’ente previdenziale è litisconsorte
necessario e ciò indipendentemente dal fatto che la normativa di settore ponga
formalmente a carico del Fondo il versamento all’INPS della contribuzione
correlata, trattandosi di onere che grava in ultima analisi sull’istituto di credito
alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell’accesso al
Fondo medesimo;

il Collegio reputa che debba essere data continuità
a detto principio anche nella presente controversia in cui non risulta che
l’INPS sia stato parte, rinviando per ogni altra argomentazione di supporto al
precedente richiamato;

3. la nullità del giudizio per difetto di integrità
del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque
anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra
le altre Cass. n. 26388 del 2008 e n. 9394 del
2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la
necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla
sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio
(giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), per cui la sentenza
impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rimette le parti avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24924
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