Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2020, n. 32155

Azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Omesso
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti, Prova dell’effettiva corresponsione
delle retribuzioni, Modelli Dm 10 formati con il sistema informatico Uniemens

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 18 giugno 2020, la Corte
d’appello di Salerno ha confermato – disponendo la conversione della pena
detentiva di mesi quattro di reclusione in quella pecuniaria di euro 30.000,00
di multa – la sentenza del Tribunale di Salerno del 31 ottobre 2018 con la
quale l’imputata era stata condannata, in quanto imputata del reato di cui agli
artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2, comma 1 -bis, del n. 463 del
1983, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, ometteva di versare, nei termini prescritti, le ritenute
previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti, per complessivi euro 50.642,68 (periodi da aprile a giugno 2012),
con la recidiva specifica infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza l’imputata ha proposto,
tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano
vizi della motivazione in ordine alla prova dell’effettiva corresponsione delle
retribuzioni, quale presupposto per la configurabilità del reato. Si sostiene
che i modelli Dm 10 formati con il sistema informatico Uniemens potrebbero
essere valutati a tal fine, trattandosi di dichiarazioni, che seppure generate
dal sistema informatico dell’Inps, sono basate esclusivamente su dati
risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornita dallo
stesso contribuente. Si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe specificato
adeguatamente se nel caso di specie si fosse trattato effettivamente di questa
tipologia di modelli.

2.2. In secondo luogo, si prospetta l’inosservanza
dell’art. 157 cod. pen., sul rilievo che nel
caso di specie la recidiva, pur formalmente contestata, sostanzialmente non
sarebbe stata applicata. Tale mancata applicazione impedirebbe di considerare
la recidiva ai fini della determinazione del termine di prescrizione; con la
conseguenza che i reati contestati avrebbero dovuto essere ritenuti i
prescritti nel novembre 2019, ovvero in un momento antecedente alla pronuncia
della sentenza di appello.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di doglianza – con cui si
lamenta la mancata specificazione, da parte della Corte d’appello, di quale
fosse la tipologia di DM 10 da cui era stata desunta la prova dell’avvenuto
pagamento delle retribuzioni – è inammissibile, perché riferito a un profilo
irrilevante. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che l’imputata aveva
denunciato all’Inps con i relativi modelli DM 10 le somme dovute e poi non
versate. Dunque tali modelli provenivano dall’imputata ed erano stati ricevuti
dall’Inps; e ciò è ampiamente sufficiente come prova, restando del tutto
irrilevante quale fosse l’esatta tipologia di tali modelli – e, in particolare,
se fossero riconducibili al sistema “Uniemens” richiamato dalla
difesa – nell’ambito della generale categoria DM10. Deve dunque richiamarsi,
sul punto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3,
4 marzo 2010, n. 14839; 7 ottobre 2009, n. 46451), secondo cui i modelli DM 10
hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e,
dunque, la loro compilazione e presentazione equivale all’attestazione all’ente
di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati
versati i contributi, in mancanza di specifici elementi in contrario.

1.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la
mancata considerazione della prescrizione dei reati, che si sarebbe verificata
prima della pronuncia della sentenza d’appello, è manifestamente infondato.

Effettivamente emerge dagli atti che i giudici di
primo e secondo grado non hanno tenuto conto della contestata recidiva ai fini
del computo della pena, non avendola espressamente esclusa né posta in
comparazione con le circostanze attenuanti generiche riconosciute. Trova dunque
applicazione il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte,
secondo cui, in mancanza di espressa motivazione sulla sussistenza della
recidiva contestata e in assenza di aumento della pena a tale titolo o di
espressa considerazione della stessa ai fini del giudizio di comparazione con
altre circostanze, di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei
termini di prescrizione del reato (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.
15/05/2019, Rv. 275319). Il termine prescrizionale complessivo dei reati
contestati deve essere determinato, dunque, in sette anni e sei mesi, tenendo
conto del regime ordinario di cui agli art. 157,
primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.
Ciononostante i reati – contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente – non
erano ancora prescritti alla data della pronuncia della sentenza d’appello (18
giugno 2020). Il più risalente di essi è stato commesso, infatti, il 16 maggio
2012, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione legale di tre mesi e
della sospensione del decorso del termine prescrizionale per 155 giorni (per
rinvio dal 4 dicembre 2019 al 7 maggio 2020, per adesione del difensore
all’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria), e
giungendosi così al 20 luglio 2020. A fronte di un ricorso inammissibile, quale
quello in esame, trova dunque applicazione il principio, costantemente
enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche
dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex plurimis, sez.
3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22
marzo 2005, n. 4).

2. Tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2020, n. 32155
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: