Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2020, n. 26267

Cartelle esattoriali, Debiti contributivi, Somme corrisposte
formalmente a titolo di indennità di trasferta, Non prevista la sede di lavoro
principale, Misura fissa, non legata né al tempo né alla distanza,
Modulistica recante giustificazione standardizzata della trasferta

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza del 17.9.14, la Corte d’Appello di
Trieste ha confermato, per quel che qui rileva, le sentenze del 31.1.12. e
16.1.13 con le quali il tribunale di Udine aveva rigettato l’opposizione
dell’impresa in epigrafe avverso cinque cartelle esattoriali emesse da
Equitalia per conto di INPS ed INAIL per debiti contributivi in relazione a
somme corrisposte (formalmente a titolo di indennità di trasferta) ai propri
dipendenti.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto
che le somme in questione dovevano ritenersi retribuzione e non indennità di
trasferta, in quanto non era prevista la sede di lavoro principale, non vi
erano accordi che prevedessero la misura dell’indennità erogata, la quale
peraltro era in misura fissa, non legata né al tempo né alla distanza, e non
accompagnata da qualsivoglia documentazione a suffragio delle spese affrontate
dagli addetti, ma solo da una modulistica recante giustificazione
standardizzata della trasferta.

3. Avverso tale sentenza ricorre la società per tre
motivi, cui resistono INPS ed INAIL con controricorsi.

 

i. Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente,
lamentando -ai sensi dell’articolo 360 co. 1 n.
3 e 5- violazione dell’art. 51 co. 5
del D.P.R. 917/1986 (richiamato dall’art. 12 L. 153/1969, come
modificato dall’art. 6 d.Lgs.
314/97), per avere la sentenza impugnata trascurato l’applicazione
datoriale del contratto collettivo nazionale dell’edilizia e del contratto di
secondo livello della provincia di Udine, che espressamente prevedono
l’indennità di trasferta, ed altresì per aver trascurato l’applicazione
aziendale (qualificabile come uso aziendale ovvero come proposta di
integrazione contrattuale accettata tacitamente dai lavoratori) di un trattamento
di trasferta più favorevole, articolato in relazione alla qualifica del
lavoratore ed alla distanza da percorrere.

5. Il motivo è infondato, attendendo all’aspetto
sostanziale del rapporto di lavoro delle parti e non ai profili previdenziali
dell’obbligo contributivo, che si ricollegano alla natura di indennità di
trasferta effettiva, al di la della previsione formale inter partes
dell’attribuzione economica. Il motivo non si parametra alla sentenza, che ha
attribuito rilevanza all’assenza di pattuizione espressa individuale non per
escludere l’obbligo datoriale relativo; ma per desumere l’assenza di criteri
certi sui quali basare la configurabilità -e quindi l’effettività- della
trasferta e, con essa, l’esenzione parziale dall’obbligo contributivo.

6. Con il secondo motivo si lamenta analoga
violazione di legge, per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla
mancata prova di esborsi effettivi da parte dei lavoratori in c.d. trasferta,
essendo gli esborsi eventuali rimborsabili in aggiunta e restando estranei alla
indennità.

7. Anche tale motivo è infondato, posto che la
sentenza impugnata desume dalla mancata prova di esborsi l’ineffettività della
trasferta, la cui configurabilità del resto resta subordinata alla prova del
datore di lavoro.

8. Il datore non ha nella specie adempiuto all’onere
della prova che la giurisprudenza pone a suo carico, non avendo fornito
elementi dai quali potesse desumersi l’effettività degli spostamenti dei
lavoratori (in tema, si richiamano Cassazione,
Sez. L, Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018, Rv. 649815 – 01, e Sez. L,
Sentenza n. 13011 del 24/05/2017, Rv. 644511-01, secondo quali, in tema di
sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso
riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda
di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di
rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti
legittimanti l’esonero).

9. Non vi è dunque falsa applicazione della
disposizione invocata dal ricorrente, per rinconfigurabilità di una effettiva
trasferta.

10. Con il terzo motivo si lamenta analoga
violazione di legge per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla
modulistica standardizzata di autorizzazione della trasferta e alla erogazione
di indennità fissa ed indifferenziata.

11. Anche tale motivo è infondato, atteso che la
corte territoriale, con valutazione del materiale probatorio raccolto e con
motivazione logica e coerente, ha escluso la natura di indennità di trasferta
delle somme in questione, sottolineandone la erogazione in misura fissa, e
ravvisandovi una sorta di premio legato alla disponibilità ad operare
spostamenti nei diversi cantieri, anche all’interno del medesimo territorio
comunale. Trattandosi di incentivo economico fisso sul trattamento stipendiale,
la corte ne ha dedotto correttamente, con giudizio di fatto incensurabile in
sede di legittimità, la natura effettiva di retribuzione imponibile ai fini
contributivi.

12. La sentenza, con valutazione corretta e percorso
motivazionale non censurato dal ricorrente (che ha peraltro lamentato asserite
mere violazioni di legge, invero in alcun modo configurabili con riferimento
alle disposizioni richiamate), ha del resto valutato congiuntamente tutti gli
elementi innanzi dedotti, deducendo – dall’assenza di specifici accordi, dalla
misura fissa dell’emolumento e dall’assenza di documenti di spesa-
l’inconfigurabilità di una trasferta e la conseguente affermazione della natura
pienamente retributiva degli emolumenti, assoggettati come tali alla ordinaria
contribuzione previdenziale.

13. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, come modificato dall’art.
1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di
ciascuna delle parti ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in euro
10.000 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, spese
forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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