Prassi – MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 19 novembre 2020, n. 17

Circolare in tema di tutele del lavoro dei ciclo-fattorini
delle piattaforme digitali ai sensi degli articoli 2 e 47-bis e seguenti, del decreto
legislativo n. 81/2015.

 

1. L’attività lavorativa dei ciclo-fattorini delle
piattaforme digitali trova la propria disciplina nel corpo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come
modificato e integrato dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, di conversione del decreto-legge
n. 101 dello stesso anno. Questa disciplina, in anticipo su altri Paesi
dove pure il fenomeno è maggiormente diffuso e radicato, si pone nell’ottica di
una iniziativa comune da parte dell’Unione Europea volta a dare una risposta
coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel
mercato del lavoro, tant’è che la Commissione ha nei propri piani di lavoro per
il 2021 un’iniziativa per «improving thè working conditions of platform
workers».

La legge n. 128/2019
attribuisce ai c.d. riders tutele differenziate a seconda che loro attività sia
riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 81/2015
ovvero a quella dettata dall’art.
47-bis dello stesso decreto con specifico riferimento ai ciclo-fattorini
autonomi; fatta salva, naturalmente, ricorrendone i presupposti secondo i
generali criteri di accertamento, l’applicabilità della fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c.

Preme al riguardo preliminarmente osservare che, sia
la definizione di ciclo-fattorino, sia quella di piattaforma digitale, sono
contenute nell’articolo 47-bis
del d.lgs. n. 81/2015, la disposizione di apertura del nuovo Capo V-bis del
decreto, aggiunto dalla legge n. 128/2019 e
dedicato, in via generale, alla tutela del lavoro tramite piattaforme.

In virtù della loro configurazione, entrambe le
nozioni – quella di ciclo-fattorino e quella di piattaforma digitale – sono
peraltro dotate di una valenza generale, riferibile sia alla ipotesi in cui
l’attività lavorativa risulti inquadrabile nella previsione dell’articolo 2, sia a quella in cui
la stessa sia riconducibile alla previsione dell’articolo 47-bis. Ciò è
desumibile dalla formulazione in termini essenzialmente descrittivo-fenomenici
delle due nozioni, giacché esse si limitano a descrivere – conformemente alla
rubrica del Capo V-bis – taluni tratti identificativi di carattere generale,
normalmente ricorrenti nel modus operandi della piattaforma e connotanti
l’attività materiale del ciclo-fattorino, i quali appaiono suscettibili di
operare a prescindere dalla tipologia negoziale in rilievo, come si evince
anche dall’articolo 2, comma 1,
del decreto n. 81/2015, così come modificato dalla legge n. 128/2019.

Ciò chiarito, si rende opportuno delineare
succintamente i contorni di questa disciplina e, segnatamente, l’ambito
applicativo delle due previsioni di riferimento, osservando in premessa che
quello dell’articolo 47-bis,
in forza dell’espressa clausola di salvezza di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, è disegnato
come residuale in rapporto a tale ultima previsione, e che questa, quindi,
costituisce l’ipotesi attrattiva prevalente di disciplina dell’attività dei
riders.

2. Nel caso in cui i riders, per le concrete
modalità operative osservate, lavorino in via continuativa e con attività
prevalentemente (e non più esclusivamente) personale, secondo modalità
esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile
la previsione dell’articolo 2;
ciò, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti «anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», come invece esigeva la vecchia
formulazione, ora soppressa.

In tal caso, ricorrendo gli estremi costitutivi
della fattispecie, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del
rapporto di lavoro subordinato (come confermato dalla sentenza n. 1663 del 2020 della Corte di
Cassazione), salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e
normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative
del relativo settore.

Nelle ipotesi in cui, invece, i riders lavorino in
mancanza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dall’articolo 2, si applicherà il Capo
V-bis. Ciò accade, in particolare, qualora essi svolgano una prestazione di
carattere occasionale, ossia priva del carattere della continuità richiesto
dall’articolo 2 come
necessario requisito per integrare la fattispecie dei rapporti di
collaborazione organizzati dal committente.

Il requisito della continuità in discorso si
determina caso per caso, tanto con riferimento alla reiterazione della
prestazione, quanto con riferimento alla durata del rapporto; pur dinanzi
all’occasionalità della prestazione, rileva altresì l’interesse del committente
al ripetersi della prestazione lavorativa e della disponibilità del
collaboratore ad eseguirla, all’interno di un arco di tempo apprezzabile.

A questi «lavoratori autonomi che svolgono attività
di consegna di beni per conto altrui… attraverso piattaforme anche digitali»,
la legge garantisce nel Capo V-bis del d.lgs. n.
81/2015, un corredo rilevante di diritti, che costituiscono peraltro
livelli minimi di tutela. Si tratta di diritti che vanno quindi riconosciuti
anche (ed anzi proprio) in mancanza di un rapporto di collaborazione
etero-organizzata, ed anche in mancanza di un rapporto di collaborazione
coordinata, per il solo fatto dello svolgimento della prestazione a carattere
autonomo.

Per ciò che attiene al compenso, l’articolo 47-quater, primo comma,
demanda ai contratti collettivi la facoltà di definire criteri di
determinazione del compenso complessivo, che tengano conto delle modalità di
svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. Il secondo
comma stabilisce, poi, che in mancanza della stipula di tali contratti, i
riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai
medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato
ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori
affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si prevede inoltre, al
terzo comma, che, in ogni caso, ai medesimi lavoratori deve essere garantita
un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento, per il lavoro svolto di
notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli,
determinata dai contratti di cui al comma 1, o, in difetto, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, deve ritenersi che all’interno della
delega alla contrattazione prevista nel primo comma non rientri la facoltà di
fissare il compenso del rider autonomo facendo esclusivo riferimento al sistema
del cottimo (c.d. “puro” o “integrale”). Ciò, in quanto la
legge autorizza il contratto collettivo a fissare criteri di determinazione del
compenso complessivo che tengano, soltanto, conto delle modalità di svolgimento
della prestazione, oltre che dell’organizzazione della piattaforma committente
(c.d. cottimo misto); non autorizza, invece, il contratto collettivo a
determinare il compenso in questione facendo esclusivo riferimento alle
consegne effettuate da ogni singolo rider (senza il rispetto di alcun altro
criterio). Tale forma di compenso deve ritenersi perciò sempre vietata, alla
stregua di una tutela minima inderogabile fissata dalla legge.

Nella stessa coerente accezione deve essere quindi
inteso il secondo comma dell’articolo
47-quater, il quale, in mancanza di accordo collettivo, vieta nella
sostanza qualsiasi forma di compenso in base alle consegne effettuate (e dunque
anche quello determinato attraverso il cottimo misto consentito dal primo comma
in presenza di contrattazione).

3. I contratti collettivi abilitati a dettare una
disciplina prevalente rispetto a quella legale sono, tanto nell’articolo 2, quanto nell’articolo 47-quater, quelli
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Come si legge nella sentenza della
Corte costituzionale n. 51 del 2015 (in materia di retribuzione per i soci
lavoratori di cooperative), attraverso tale tecnica il legislatore si propone
di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con
l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti
della proporzionalità e della sufficienza (art. 36
Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro
firmati da associazioni comparativamente più rappresentative. Tale tecnica è
estesa e adattata a quelle peculiari figure di lavoro autonomo oggetto della
disciplina, in particolare, del Capo V-bis.

Secondo la lettera della legge (confermata da una
sperimentata giurisprudenza della Corte di Cassazione: v. le sentenze nn. 4951 e 5189
del 2019), deve trattarsi, dunque, per un verso di una pluralità di agenti
sindacali, e non di un singolo agente, giacché entrambe le norme parlano al
plurale di organizzazioni sindacali (con previsione che nell’articolo 47-bis è rafforzata
dall’uso dell’articolo determinativo). E, per altro verso, è necessario che le
stesse organizzazioni possiedano il requisito della maggiore rappresentatività
comparativa da individuarsi sulla base degli indici comunemente impiegati in
giurisprudenza (quali, ad esempio, la consistenza numerica del sindacato, una
significativa presenza territoriale sul piano nazionale, la partecipazione ad
azioni di autotutela, alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi
di lavoro, l’intervento nelle controversie individuali, plurime e collettive);
da utilizzarsi ai fini di una valutazione, appunto in chiave comparativa, per
la selezione di quelle più rappresentative.

Va ricordato in proposito che l’art. 47-octies stabilisce che i
rappresentanti designati dalle medesime organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sono chiamati a far parte
dell’Osservatorio permanente, la cui istituzione è prevista dalla norma presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il compito di assicurare
il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del Capo V-bis,
di verificarne gli effetti, e di proporre eventuali revisioni in base
all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Deve inoltre ritenersi che il criterio della
maggiore rappresentatività comparata necessariamente si determini avuto riguardo
alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del più ampio settore,
al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative,
si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il
trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.

Il contratto collettivo nazionale concluso in
assenza dei criteri indicati, perché sottoscritto da organizzazioni sindacali
di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale
di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale, non è idoneo a derogare
alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale
disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori
cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.

Stante la inidoneità del contratto a produrre un
tale effetto disabilitante delle tutele legali, risulterà pienamente
applicabile – a seconda dei casi – la previsione dell’articolo 2, primo comma, o quella
dell’articolo 47-quater,
secondo comma, onde il lavoratore avrà il diritto, tutelabile anche con lo
strumento della diffida accertativa ex articolo 12 del decreto legislativo n.
124/2004, all’eventuale differenza tra gli importi, relativi al trattamento
economico, discendenti dall’applicazione della disciplina legale e quelli
contrattualmente previsti ed effettivamente corrisposti.

4. Il Capo V-bis riconosce inoltre ai riders
autonomi il diritto di ottenere la stipula di un contratto formale, posto che
le condizioni contrattuali devono essere provate per iscritto ( in conformità
di quanto stabilito dalla direttiva UE 2019/1152);
ed inoltre il diritto di ricevere ogni informazione utile sulle condizioni
applicabili al contratto «per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e
della loro sicurezza» (art.
47-ter), con facoltà di rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro
affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro il termine di
quindici giorni. L’effettività del diritto all’informazione è garantita, in
caso di violazione, attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, ed inoltre dal diritto ad un’indennità
risarcitoria.

La legge (art. 47-quinquies) riconosce,
poi, l’applicazione ai riders autonomi della disciplina antidiscriminatoria
stabilita per i lavoratori subordinati, in quanto compatibile con la natura del
rapporto, ivi compreso l’accesso alla piattaforma. Il richiamo deve essere
inteso alla disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore,
individuata dalla prima parte dello Statuto dei lavoratori (ivi compreso l’art. 4) ed a tutti i fattori
di discriminazione previsti dall’ordinamento (sesso, razza, origine etnica,
religione, convinzioni personali, politiche, sindacali, disabilità, età,
orientamento sessuale, ecc.).

Inoltre, allo scopo di evitare che venga sanzionata
nei fatti la libertà di disconnessione e di non accettare le chiamate,
inducendo il lavoratore ad orari di lavoro gravosi a discapito della salute e
della sicurezza, la norma riconosce un’importante tutela (azionabile in
giudizio) dal momento che vieta l’esclusione dalla piattaforma o le riduzioni
delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.

L’articolo
47-sexies prevede che i dati personali dei lavoratori che svolgono la loro
attività attraverso le piattaforme digitali, siano trattati in conformità alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679,
del 27 aprile 2016, e al codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Infine, l’articolo 47-septies prevede la
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Pertanto, la piattaforma è tenuta a tutti gli
adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Ed inoltre è tenuta ad
assicurare il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul
lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sempre a propria cura e spese.

Prassi – MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 19 novembre 2020, n. 17
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