Prevedere per i soli docenti in possesso della qualifica di “supervisore di tesi” la possibilità di proseguire nel rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile e per gli altri docenti soltanto la possibilità di stipulare contratti a termine con retribuzione inferiore non viola il principio comunitario di parità di trattamento
Nota a Corte di Giustizia UE, 8 ottobre 2020, C-644/19
Alfonso Tagliamonte
I principi comunitari sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (artt. 1 e 2, Direttiva 2000/78/CE) non risultano violati da una normativa nazionale in base alla quale “tra i docenti di un istituto universitario che continuano a esercitarvi la propria professione dopo aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di ruolo, mentre i docenti che non hanno la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo”. Mentre contrasta con tale normativa la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999, in allegato alla Direttiva 1999/70/CE, “purché la prima categoria di docenti sia formata da lavoratori a tempo indeterminato comparabili a quelli rientranti nella seconda categoria e la disparità di trattamento attinente, segnatamente, a detto regime retributivo non sia giustificata da ragioni oggettive, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
È quanto afferma la Corte di Giustizia UE 8 ottobre 2020, C-644/19, la quale, in sintesi, ritiene conforme al diritto dell’Unione (e, in particolare, alla direttiva comunitaria sulla parità di trattamento), la fattispecie in cui, a seguito di una carenza di organico, si prolunghi il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile unicamente ai docenti in possesso della qualifica di “supervisore di tesi”, mentre, per gli altri docenti di ruolo che raggiungono tale età, si preveda unicamente la stipula di un contratto a termine rinnovabile, con retribuzione inferiore, specificando, però, che si potrebbe configurare una violazione della regola della non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli stabili, laddove il giudice nazionale dovesse accertare che i primi svolgano un lavoro identico o simile ai secondi.