Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24928

Procedimento civile, Domanda proposta da più lavoratori
contro lo stesso datore di lavoro, Litisconsorzio facoltativo improprio,
Configurabilità, Scindibilità delle cause in sede di impugnazione,
Sussistenza

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata ¡1 9.1.2014, la Corte
d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da I.S.
s.p.a. nei confronti di M.C.A. e altri litisconsorti per mancata integrazione
del contraddittorio nei confronti di taluni degli appellati che non si erano
costituiti, identificati come I.M., F.M. e M.E.;

che avverso tale pronuncia I.S. s.p.a. ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con
memoria;

che gli intimati indicati in epigrafe non si sono
costituiti;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia
nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 171 c.p.c.,
non avendo la sentenza impugnata indicato nell’epigrafe gli appellati A.F.,
I.G., I.E., I.M.D. (tutti quali eredi di I.A.), C.R. (quale erede di F.M.),
C.L., M.A., M.S. (tutti quali eredi di M.A.), O.M.N., P.A., P.R. e P.S. (tutti
quali eredi di P.M.) e avendo invece dichiarato la contumacia dei loro danti
causa I.A., F.M., M.A. e P.M.; che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce
nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 139 c.p.c., per avere la Corte di merito
ritenuto che la notifica dell’appello nei confronti di I.A. e F.M. non fosse
andata a buon fine, nonostante risultasse in atti la notifica ai loro eredi,
dianzi indicati;

che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia
nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c.,
per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità dell’intero appello
ancorché si trattasse di cause scindibili;

che il primo motivo è inammissibile per difetto
d’interesse in relazione alla mancata indicazione nell’epigrafe degli eredi
degli appellati per i quali la sentenza impugnata non ha attestato alcun
difetto di notifica (ossia M.A. e P.M.), dovendo darsi continuità al principio
di diritto secondo cui non ricorre un’ipotesi di nullità della sentenza, ma un
mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, nel caso in
cui la decisione sia stata formalmente pronunciata nei confronti della parte
defunta in corso di causa, anziché nei confronti degli eredi nei cui riguardi
il processo sia stato riassunto, qualora il contraddittorio si sia regolarmente
costituito e non sussistano incertezze circa i soggetti ai quali la decisione
si riferisce (Cass. nn. 2030 del 1994, 1970 del 1998, 504 del 2006);

che, nel resto, il motivo è, al pari del successivo
mezzo di censura, inammissibile per difetto di specificità, atteso che, pur
asserendosi che le notifiche nei confronti degli eredi di I.A. e F.M. si
sarebbero perfezionate in data 17 e 19 aprile 2012 (cfr. ricorso per
cassazione, pag. 11), non si spiega perché mai, come risulta dallo storico
della sentenza impugnata, «all’udienza del 18.12.2012» sarebbe stata nondimeno
disposta «previa richiesta dell’appellante, l’integrazione del contraddittorio
nei confronti degli appellati costituiti e per i quali la notifica non era
andata a buon fine, quali: I.M. [recte, Antonio], F.M.» (cfr. pag. 5 della
sentenza impugnata), in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui
l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito,
riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, richiede
pur sempre che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di
specificità, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei
suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire
alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter
processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n.
23834 del 2019); che il terzo motivo è invece fondato, essendosi chiarito che
la domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei
confronti del medesimo datore di lavoro dà luogo ad un’ipotesi di
litisconsorzio facoltativo improprio, di talché, pur nell’identità delle
questioni da affrontare, permane l’autonomia dei rispettivi titoli e dei
rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano
distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contraddittori, e
con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene
formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause
riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive
impugnazioni, che possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che
la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la
posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione
del contraddittorio nei loro confronti (Cass. n. 19937 del 2004), con
conseguente inapplicabilità dell’art. 331 c.p.c.,
che viene in considerazione nelle diverse ipotesi di cause inscindibili, nelle
quali la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge o la sentenza si
riferisce ad una situazione giuridica unica, o a situazioni tra loro
dipendenti, allorché la decisione di una controversia si estenda
necessariamente all’altra, costituendone il presupposto logico-giuridico
imprescindibile (Cass. n. 11386 del 2013);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta al
superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del
terzo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte
d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo, dichiarati inammissibili i
primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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