Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25637
Tributi, IRAP, Medico di medicina generale in convenzione
con il SSN, Prova di assenza di autonoma organizzazione, Diritto al rimborso
Fatto e diritto
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come
integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 -bis del d.l. n. 168/2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n.
197/2016, osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei
confronti di E.C., esercente la professione sanitaria di medico di medicina
generale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché l’attività
libero professionale di medico di medicina del lavoro, che rimane intimato, per
la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in
controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto opposto
dall’amministrazione finanziaria all’istanza del contribuente di rimborso
dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007, ritenendo insussistenti i
presupposti per la sottoposizione del professionista all’IRAP con riferimento
all’attività svolta come medico convenzionato, accoglieva l’appello di
quest’ultimo annullando l’atto impositivo anche con riguardo alle annualità
2006 e 2007 (che in primo grado erano state escluse dal rimborso per non essere
state ancora liquidate le relative dichiarazioni reddituali) e rigettava
l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, diretto ad ottenere la
riforma della sentenza di primo con riferimento agli anni 2004 e 2005, ed il
rigetto dell’appello del contribuente per le restanti annualità.
Sosteneva la CTR che anche per le annualità 2006 e
2007 il professionista si era avvalso di una solo lavoratore part – time e che
lo stesso aveva dimostrato che le prestazioni rese in suo favore da altro
medico (il dott. A.) erano riferibili alle sostituzioni da quest’ultimo effettuate
per l’attività di medico di medicina generale in convenzione, «con il
conseguente regolamento dei rapporti economici tra medico titolare e
sostituto».
Il primo motivo di ricorso, con cui la difesa
erariale deduce la nullità della sentenza impugnata perché fondata su
motivazione meramente apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, è infondato
e va rigettato avendo il giudice d’appello espresso una chiara ratio decidendi
(esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione per avere il
contribuente dimostrato che si era avvalso nello svolgimento della propria
attività di un solo lavoratore part-time e che le prestazioni rese in suo
favore da altro medico erano riferibili alle sostituzioni da quest’ultimo
effettuate nell’attività di medico di medicina generale in convenzione), per
cui non ricorre quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo
apparente la motivazione grafica (Cass. n. 3276
del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016).
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con
cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997
e 2967 cod. civ., sostenendosi che,
diversamente da quanto affermato dalla CTR, la presenza di più collaboratori,
ed in particolare di un dipendente e di un collaboratore medico, rilevava ai
fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
Al riguardo, premesso che nella specie la CTR ha
dato atto che il contribuente si è avvalso nella sua attività di medico
convenzionato con il servizio sanitario nazionale della collaborazione di un
dipendente con contratto di lavoro part-time e di altro medico, ma per le sole
sostituzioni, e che tale accertamento in fatto condotto dai giudici di appello
non è stato adeguatamente censurato, deve ricordarsi il principio secondo cui
«In tema di IRAP, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità
dell’autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con
il sistema sanitario nazionale la disponibilità di beni strumentali non
eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e la
corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione
obbligatoria per malattia o per ferie» (Cass.,
Sez. 5, ord. n. 24702 del 03/10/2019, Rv. 655162; in termini, Cass. n. 20088 del 2016), precisandosi che
«l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della
collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part
time”), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il
riconoscimento della “autonoma organizzazione”» (Cass., Sez. 6-5, sent. n. 26982 del 19/12/2014,
Rv. 634240).
Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso,
mentre sulle spese processuali nessun provvedimento deve essere adottato in
mancanza di costituzione in giudizio dell’intimato.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa
alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016,
Rv. 638714).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.