Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2020, n. 32393

Plurime contravvenzioni, avvinte dalla continuazione, in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, Ipotesi di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, Contravvenzioni punite con limiti edittali,
Pena inflitta nella sola specie pecuniaria, in termini prossimi al minimo
edittale

 

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto

 

1. Con sentenza del 12 settembre 2019, il Tribunale
di Nola ha condannato l’odierno ricorrente alla complessiva pena – sospesa alle
condizioni di legge – di 4.500 Euro di ammenda in ordine a plurime
contravvenzioni, ritenute avvinte dalla continuazione, in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con il primo motivo,
l’omessa motivazione in ordine alle ragioni ritenute ostative al riconoscimento
dell’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur
specificamente richiesta in sede di conclusioni e benché dalla sentenza non
emergano, neppure implicitamente, ragioni ostative (essendo stata applicata la
sola pena pecuniaria in termini prossimi al minimo edittale, con concessione
della sospensione condizionale della pena).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa
motivazione in ordine al riconoscimento del pur richiesto beneficio della non
menzione della condanna, nonostante la sussistenza dei relativi presupposti
quali ravvisabili in base alla stessa sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, che pure dà atto della
specifica richiesta avanzata in via subordinata dal difensore in sede di
conclusioni, non reca alcuna motivazione in ordine all’applicazione della causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto, né risultano
argomentazioni dalle quali sia possibile ricavare un’implicita esclusione dei
presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen.
Ed invero, trattandosi di contravvenzioni punite con limiti edittali che
certamente rientrano nel campo di operatività della fattispecie, la pena è
stata inflitta nella sola specie pecuniaria, in termini prossimi al minimo
edittale e sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, avendo il
Tribunale attestato che l’imputato – incensurato – aveva tenuto un
atteggiamento collaborativo ed adempiuto alle prescrizioni imposte dall’organo
di vigilanza, sanando le omissioni riscontrate nel termine assegnatogli, tanto
da essere ammesso alla possibilità di estinguere i reati mediante il pagamento
di una sanzione amministrativa.

E’ ben vero che l’imputato è stato ritenuto
responsabile di una pluralità di distinte contravvenzioni in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, tra le quali è stato ritenuto il vincolo della
continuazione. Questa circostanza, tuttavia, non è di per sé ostativa, non
potendosene automaticamente dedurre l’abitualità del comportamento. Ed invero,
il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità
della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131 -bis cod. pen., non osta, in
astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, dovendosi,
tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più
articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la
lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in
definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento
in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv.
278830; Sez. 4, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, De Angelis, Rv. 278642;
Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D’Ambrosio, Rv. 277928; Sez. 5, n. 32626 del
26/03/2018, P. Rv. 274491), dovendosi altresì considerare se i reati legati dal
vincolo della continuazione riguardino azioni commesse nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se
dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di
particolare intensità del dolo o versatilità offensiva (Sez. 4, n. 4649 del
11/12/2018, dep. 2019, Xhafa Gentian, Rv. 274959).

Non essendo i reati prescritti, la sentenza
impugnata va pertanto annullata limitatamente alla non ravvisabilità
dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto con rinvio al Tribunale di Nola
in diversa persona fisica per giudizio sul punto.

Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo
di ricorso, che sarebbe parimenti fondato, non avendo il giudice concesso,
senza alcuna motivazione, il beneficio della non menzione della condanna, pur
richiesto dalla difesa dell’imputato in sede di discussione.

Per contro, deve ritenersi irrevocabile
l’accertamento di penale responsabilità, con conseguente dichiarazione in
dispositivo ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod.
proc. pen., essendo precluso al giudice di rinvio di rilevare l’eventuale
successivo decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del
giudicato progressivo in punto di accertamento del reato (cfr. Sez. 3, n. 38380
del 15/07/2015, Ferraiuolo e a., Rv. 264796; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016,
Mazzoccoli e a., Rv. 267590; Sez. 3, sent. n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv.
265434).

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non
ravvisabilità dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto e rinvia sul punto
al Tribunale di Nola in diversa persona fisica.

Dichiara irrevocabile la parte della sentenza
relativa all’affermazione di responsabilità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2020, n. 32393
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