Sono deducibili dal reddito complessivo ex art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR i contributi previdenziali versati facoltativamente dal lavoratore alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
Nota AdE Risp., 19 ottobre 2020, n. 482
Marialuisa De Vita
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 482 del 19 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata applicativa dell’art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR.
Nel caso di specie, un ente pubblico, a fronte di numerose richieste di chiarimento sollevate da lavoratori dipendenti, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se, per i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, i lavoratori avessero diritto alla deduzione del relativo onere dal reddito complessivo ex art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR.
Le perplessità sul diritto alla deduzione derivavano dall’ordinanza 11 gennaio 2017, n. 436 con cui la Cassazione aveva escluso la deducibilità ai fini IRPEF della quota dell’indennità di buonuscita correlata ai versamenti volontari effettuati dai lavoratori per riscattare il periodo di studio universitario.
La norma invocata, l’art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR, prevede che si deducano dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati:
a) in ottemperanza a disposizioni di legge;
b) facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Nel caso di specie si discuteva dell’ipotesi sub a). In relazione ad essa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta de qua, che i contributi “sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento” (cfr. già Ris. AdE 3 marzo 2011, n. 25/E, Circ. AdE 8 luglio 2020, n. 19/E). Tale causa può, quindi, essere rinvenuta, tra le altre ipotesi:
- nei riscatti;
- nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
- nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto irrilevante nel caso di specie l’ordinanza richiamata dall’istante. Essa attiene alla determinazione della indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis del TUIR e non alla deducibilità di quanto versato.
Ne deriva che i lavoratori possono dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza anche nelle ipotesi in cui il versamento avvenga, come nel caso di specie, per il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita.