L’Agenzia chiarisce che si applica, ai sensi dell’art. 17, co.1, lett. b) TUIR, il regime di tassazione separata ai compensi arretrati derivanti da una modifica del ccnl e alle somme erogate in esecuzione di una sentenza, essendo entrambe cause di carattere giuridico giustificanti l’applicazione di tale regime fiscale.
Nota a Ade Risposte 17 settembre 2020, nn. 367 e 369.
Antonio Guidone
Con le Risposte ad interpello 17 settembre 2020, nn. 367 e 369, l’Agenzia delle entrate si è espressa riguardo all’applicabilità del regime della tassazione separata a taluni emolumenti arretrati erogati in un’unica soluzione, chiarendo che è possibile l’applicazione di tale regime di tassazione quando il ritardo nel pagamento è dovuto al sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi. In tali casi, infatti, per l’applicazione della tassazione separata non è richiesta alcuna indagine in ordine alle ragioni del ritardo nella corresponsione, ovvero alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo.
Come noto, lo scopo di questa particolare modalità di tassazione è, infatti, quello di evitare che la percezione in un’unica soluzione di redditi prodotti in più periodi di imposta possa causare, per il tramite del sistema della progressività delle aliquote Irpef, un ingiustificato aumento della base imponibile nell’anno in cui sorge il diritto del lavoratore al loro incasso, ledendo così il principio di capacità contributiva.
In dettaglio, con la Risposta n. 367, un’associazione chiedeva di conoscere il trattamento fiscale applicabile all’importo forfettario di 1.200,00 euro lordi riconosciuto, a seguito di un rinnovo del ccnl di settore, a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che avevano prestato servizio nel periodo di vacatio contrattuale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. L’istante, invero, riteneva che nella fattispecie potesse trovare applicazione il regime della tassazione separata previsto dal TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha rilevato che, nella fattispecie, poiché il ritardo nel pagamento dipendeva dal rinnovo della parte normativa ed economica di un ccnl, ipotesi espressamente prevista nell’art. 17, co.1, lett. b), TUIR, alle somme erogate fosse applicabile il regime di tassazione separata.
Identica ratio, ma diversa causa giuridica, si evince dalla Risposta n. 369, nella quale un Ministero, condannato dalla Corte di Appello di Roma al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e indennità di fine rapporto in favore di un proprio dipendente, chiedeva a quale modalità di tassazione assoggettare le somme dovute.
L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito, ha specificato che le somme in questione sono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, poiché erogate in ragione del rapporto di lavoro intercorrente tra l’istante e il proprio ex dipendente.
Ebbene, anche in questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria riconduce gli emolumenti spettanti all’ex dipendente al regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, co.1, lett. b), TUIR. Tale norma prevede, infatti, che siano assoggettati a tale regime di tassazione gli arretrati di lavoro dipendente, maturati in anni antecedenti a quello di corresponsione, ma erogati in esecuzione di sentenza.
L’Agenzia si occupa anche della determinazione dell’imposta, richiamando i criteri previsti all’interno dell’art. 21 del TUIR e specificando quanto segue: di regola, l’imposta è determinata applicando alla somma percepita l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito, ma:
a) se il contribuente non ha maturato reddito imponibile in uno dei due anni anteriori, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno;
b) se il contribuente non ha maturato alcun reddito nell’intero biennio, alle somme percepite si applicherà l’aliquota del primo scaglione di reddito, pari al 23 %.