L’assegnazione alle rappresentanze sindacali aziendali (rsa) di una sala riunioni in via permanente, ma non esclusiva, costituisce condotta antisindacale.

Nota a Trib. Milano 21 agosto 2020, n. 20813

Maria Novella Bettini e Sonia Gioia

Assegnare alle rsa una saletta riunioni “in via permanente ma non esclusiva”, oltre che di ridotte dimensioni e comunque non idonea all’esercizio dell’attività sindacale, integra gli estremi del comportamento antisindacale.

Lo afferma il Tribunale di Milano (21 agosto 2020, n. 20813) in un caso in cui il sindacato aveva lamentato che il locale assegnato dall’azienda alle rsa era inidoneo alla sua destinazione in quanto: a) di limitate dimensioni, tali da non consentire la presenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei lavoratori; b) destinato non esclusivamente alla attività sindacale; c) e con pareti di vetro sprovviste di una pellicola che lo oscurasse.

Come noto, l’art. 27 Stat. Lav. (L. n. 300/1970) in merito ai locali delle rappresentanze sindacali aziendali stabilisce che: “il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni”.

Come si vede, tale disposizione richiede che il locale assegnato sia caratterizzato da due requisiti essenziali: la idoneità e la permanente disponibilità.

Il primo requisito, secondo i giudici, non sussisteva poiché la vetrata della sala consentiva di verificare la presenza dei lavoratori che esercitavano l’attività sindacale o esponevano le problematiche lavorative che li riguardavano.

Quanto al secondo requisito, per i giudici la disponibilità permanente “non può essere dissociata dalla esclusività del suo utilizzo”.

La società, al contrario, aveva affermato che, stante la carenza di sale riunioni all’interno dell’azienda, la sala in questione, pur se posta a disposizione dei sindacati in via permanente, non lo era in via esclusiva, potendo essere utilizzata anche dall’azienda e dai dipendenti quando non fosse servita alle rsa per l’esercizio delle loro funzioni.

Il Tribunale ha rilevato che la possibilità delle OOSS di chiedere ai lavoratori presenti nel locale di allontanarsi per cedere l’uso alle rsa, poneva queste ultime in situazione di disagio e poteva “facilmente dare adito a frizioni o incomprensioni tra lavoratori e loro rappresentanti sindacali”. Peraltro, la sala era stata nominata “balance” e non “saletta sindacale”. Inoltre il locale era di dimensioni assai ridotte (2,5 m per lato) e presentava un tavolo al centro con 4 sedie (pur essendo provvista di telefono, pc, televisore e connessione internet)

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto antisindacale la condotta dell’azienda per la mancata assegnazione, in via permanente ed esclusiva, di un locale idoneo allo svolgimento dell’attività sindacale delle rsa, caratterizzato da “segni distintivi che ne identifichino immediatamente la destinazione sindacale e che assicurino la necessaria privacy dei soggetti fruitori”.

Inidoneità del locale assegnato alle rsa
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