Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2020, n. 27086

Cartella esattoriale, Premi Inail, Retribuzioni di
commisurazione dei premi, Contratto applicato dal datore di lavoro Maggiore
rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza 24.11.14, la Corte d’Appello di
Torino, in riforma della sentenza del 21.5.13 del tribunale di Cuneo, ha
dichiarato fondata la pretesa contributiva INAIL relativa a cartella
esattoriale per premi, per importo di oltre euro 7974 (somme peraltro
corrisposte nelle more del giudizio di primo grado).

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto
che l’INAIL ha dimostrato la maggiore rappresentatività delle organizzazioni
sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, sulle cui
retribuzioni ha commisurato i premi. La corte territoriale ha tenuto conto di
vari parametri (in particolare facendo riferimento al numero di imprese
associate, ai lavoratori occupati, alla diffusione territoriale, al numero dei
contratti stipulati, al numero dei verbali di revisione e alla
rappresentatività delle confederazioni di riferimento in ambito nazionale),
ritenendo la rappresentatività delle suddette organizzazioni prevalente
rispetto alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto applicato dal
datore di lavoro.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per
quattro motivi, cui resiste con controricorso l’INAIL.

 

Motivi della decisione

 

4. Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 1 del decreto 338/89,
convertito in legge 389/89, dell’articolo 12 prel.c.c., 2697
c.c. e del contratto collettivo, per avere utilizzato dati nazionali non di
categoria e relativi a periodi successivi per determinare la maggiore
rappresentatività delle oo.ss.

5. Con il secondo motivo si deduce si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- vizio di motivazione,
per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la distinzione tra
cooperative di consumo e cooperative di produzione e lavoro, applicando
contratto sottoscritto da organizzazioni di entrambe al datore ricorrente che è
solo una cooperativa di produzione e lavoro.

6. Con il terzo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 2729 c.c., 116
c.p.c., nonché-ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.-
vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata fatto riferimento a dati
numerici acquisiti dagli ispettori ai fini della rappresentatività, senza
richiamarli e contraddittoriamente riferendosi poi a dati successivi e diversi.

7. Con il quarto motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 1362 c.c., 20 contratto collettivo, 11 e
42 del contratto collettivo confederazione coop, per avere la sentenza
impugnata ritenuto coicindenti le declaratorie contrattuali dei diversi
contratti in questione e per averle prese a base del determinazione dei premi
dovuti.

8. I quattro motivi possono essere esaminati
congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.

9. Intanto, va evidenziato che non sussistono le
violazioni delle disposizioni richiamate, atteso che la sentenza impugnata ha
correttamente fatto riferimento ai contratti delle organizzazioni più
rappresentative come prescritto dalle leggi invocate dal ricorrente (nel
rispetto delle indicazioni di Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7622 del 10/07/1991, Rv. 473040 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4218
del 18/07/1984, Rv. 436170 – 01; Sez. L, Sentenza
n. 1320 del 01/03/1986, Rv. 444757 – 01), ha applicato correttamente le
regole sull’onere della prova dell’Istituto in ordine al contratto applicabile
(in linea con Cass. Sez. L, Sentenza n. 16764 del 17/07/2009, Rv. 609737 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5872 del 11/03/2010, Rv.
612072 – 01) ed ha altresì correttamente applicato la norma sulla presunzione
(nel rispetto di quanto precisato da Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15296 del 21/07/2005, Rv. 582868 – 01, e da Sez. L, Sentenza n.
12584 del 27/08/2002, Rv. 557142 – 01).

10. La sentenza è anche adeguatamente motivata,
avendo i giudici spiegato perché hanno ritenuto corretta l’applicazione da
parte degli ispettori INAIL del ccnl del settore distribuzione e non di quello
della produzione, fermo restando che, individuato il contratto applicabile, lo
stesso va applicato in tutti i suoi elementi.

11. Sostanzialmente la parte -pur lamentando
violazioni di legge e vizi motivazionali- contesta un accertamento in fatto
della maggiore rappresentatività sindacale e mira, in realtà, alla
rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi però andando al di
là dei limiti consentiti dal nuovo articolo numero 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. (v., tra le tante, Cass.
Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01).

12. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

13. Spese secondo soccombenza.

14. Sussistono i presupposti processuali per il
raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per competenze
professionali ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura
forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del
2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13, ove
dovuto.

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