L’estensione ai propri dipendenti di “quota 100” e dell’indennità di fine servizio anticipata attuata dalla Regione Sicilia, senza prevedere la relativa copertura finanziaria, è incostituzionale.
Nota a Corte Cost. 10 novembre 2020, n. 235
Fabio Iacobone
I provvedimenti con i quali la Regione Sicilia (L.R. n.14/2019) ha esteso ai propri dipendenti la “quota 100” e l’indennità di fine servizio anticipata, enunciando genericamente (nel corpo della legge) la c.d. clausola di invarianza finanziaria, è incostituzionale per violazione dell’art. 81, co. 3, Cost. Ciò, poiché le due misure indicate comportano necessariamente una notevole spesa, della quale nella legge non sono rinvenibili precise, adeguate coperture.
Nello specifico, la Corte rileva che:
– l’art. 7, L.R. n. 14/2019, “estende ai dipendenti della Regione l’applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (cosiddetta “quota 100”, ossia la sommatoria tra il requisito dell’età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell’anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell’indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della cosiddetta “quota 100” di poter conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione, dettati dal citato D.L. n. 201 del 2011) previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 23 del D.L. n. 4 del 2019, come convertito; mentre il comma 2 dello stesso art. 7, individua, per una certa categoria di dipendenti regionali – quelli di cui all’art. 52, comma 5, della L.R. n. 9 del 2015 – requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l’incremento della speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 (…) e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici”;
– e dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della L.R. Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi), ravvisando, fra l’altro, la violazione dell’art. 17, L. n. 196 del 2009, “per l’assenza di una relazione tecnica a corredo del disegno di legge in punto di quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture”. Tale disposizione, infatti, contiene “metodologie di copertura” finanziaria delle leggi di spesa che, richiamando proprio l’art. 81, co. 3, Cost., nonché l’art. 19, co. 2, della medesima L. n. 196/ 2009, vanno utilizzate anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Né, secondo i giudici risulta confortata dalla chiara formulazione dell’impugnato art. 7, co.1, L. n. 14/2019 cit., la asserita limitazione della platea dei destinatari ai dipendenti di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 10, L.R. n. 21 del 1986.