Ai fini dell’ammontare dell’assegno familiare, il reddito rilevante è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli.
Nota a Cass. 4 novembre 2020, n. 24606
Francesca Albiniano
L’assegno per il nucleo familiare (disciplinato dall’art. 2, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 153), “finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dell’art. 2 cit., co. 2 e 6, il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza”.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (4 novembre 2020, n. 24606, difforme da App. Reggio Calabria, n. 922/2014; in senso analogo, v. anche Cass. n. 6351/2015), la quale rigetta la tesi dell’INPS, il quale (deducendo la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del citato D.L. n. 69/1988) aveva sostenuto che nel caso di separazione personale dei coniugi doveva considerarsi titolare del diritto all’assegno il coniuge affidatario dei figli, con la conseguenza che i requisiti reddituali dovevano essere verificati con riferimento al nucleo familiare di tale coniuge affidatario. Con la conseguenza che l’assegno non poteva essere riconosciuto qualora in capo al coniuge affidatario non si fossero realizzate le condizioni di cui all’ art. 2 cit., co. 10, che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente o equiparati – redditi nei quali rientra anche l’assegno di mantenimento dell’affidatario corrisposto dall’altro coniuge – sia almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.