Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2020, n. 26590

Rapporto di lavoro, Collocazione in CIGS a zero ore,
Risarcimento da illegittima sospensione di credito da inadempimento
contrattuale, Eredi

Rilevato che

 

1. con sentenza 28 agosto 2017, la Corte d’appello
di Cagliari, sez. dist. di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, rigettato l’appello incidentale di S. s.p.a. avverso di essa, condannava
la società al pagamento, in favore degli eredi del suo dipendente G.L. deceduto
in corso di causa (il coniuge M.A.U. e i figli G. e S.L.), delle somme di €
89.190,32, a titolo di differenze retributive del periodo da dicembre 2001 al
21 luglio 2009 (data di presentazione del ricorso introduttivo) di collocazione
in CIGS a zero ore, oltre interessi legali dalle singole scadenze e di €
293,50, a titolo di una tantum, oltre interessi legali, nonché di interessi e
rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
sulla somma liquidata di € 7.299,53;

2. in via preliminare, la Corte territoriale
ribadiva l’infondatezza dell’eccezione di 
prescrizione della società appellata (appellante incidentale), siccome
di durata decennale, per la natura del risarcimento da illegittima sospensione,
a seguito di collocamento del lavoratore in Cigs, di credito da inadempimento
contrattuale;

3. in base alle scrutinate risultanze istruttorie,
essa nel merito riteneva la genericità dei criteri di selezione dei lavoratori
da sospendere, indicati soltanto nel numero massimo senza neppure la
possibilità di accertare se tutti i colleghi della stessa unità di G.L.,
occupati nelle medesime mansioni, fossero coinvolti nella rotazione e non
soltanto a cadenza trimestrale (come aveva invece ritenuto il Tribunale, che
aveva liquidato la somma di € 45.420,48), così riconoscendogli un danno
risarcibile per l’intero periodo di collocamento in Cigs nella misura
determinata dal C.t.u., non censurata dalle parti;

4. inoltre, la Corte isolana riconosceva spettanti
l’una tantum per il rinnovo del CCNL e la quota armonizzazione e la
maggiorazione di rivalutazione ed interessi suindicate,  provvedendo alle relative condanne; non anche
però le ulteriori pretese risarcitorie a titolo di danno biologico, né esistenziale
e neppure morale, in parte per difetto di prova ed in parte perché già oggetto
di liquidazione;

5. essa confermava invece il risarcimento del danno
per dequalificazione professionale del lavoratore (determinato in misura del
10% dell’intera retribuzione mensile netta per tutto il periodo di inattività
giustificata), oggetto di appello incidentale;

6. con atto notificato il 2 (10) gennaio 2018, S.
s.p.a. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui gli eredi del lavoratore
resistevano con controricorso;

 

Considerato che

 

1. la società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c., per il ripristino dell’ordinario regime
di adempimento dei pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi, qualora
si chieda, per far valere l’inadempimento datoriale all’obbligo retributivo, la
“disapplicazione” del decreto ministeriale concessivo della Cigs,
derogante al normale regime di adempimento per l’istituzione di una sorta di
impossibilità della prestazione (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. secondo consolidato indirizzo di questa Corte,
meritevole di continuità, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per
illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs ha ad oggetto un
credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione
decennale, né rileva in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto
riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi avere riguardo alla natura del
credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (13 dicembre 2010 n. 25139; 4 dicembre 2015 n. 24738; Cass. 11 maggio 2017,
n. 11601);

4. la società ricorrente deduce poi violazione e
falsa applicazione dell’art. 1,
settimo e ottavo comma I. 223/1991 in relazione al contenuto degli accordi
del 9 marzo 2006, 2 marzo 2007, 30 gennaio 2008, 29 dicembre 2008, 30 aprile
2010, 15 dicembre 2010 e 20 dicembre 2011 e violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362, 1363,
1371 c.c., per illegittimità della sospensione
anche per gli anni successivi al 2005, per omessa comunicazione alle
rappresentanze sindacali delle garanzie procedimentali, erroneamente
riconosciuta per inosservanza delle regole generali di ermeneutica contrattuale
nella lettura di tali accordi, senza motivazione in ordine alle stesse lacune evidenziate
in quelli degli anni precedenti, sostanzialmente diversi (secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. la Corte territoriale ha correttamente applicato
i principi regolanti la materia, espressamente richiamati, in particolare
enucleabili in quelli di: specificità dei criteri di scelta, consistente nella
loro idoneità ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica
della corrispondenza della scelta ai criteri; violazione dell’obbligo di
comunicazione previsto dall’art.
1, settimo comma I. 223/1991 dell’apertura della procedura di trattamento
di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque
valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da
sospendere; inefficacia dei provvedimenti aziendali mancanti della
specificazione dei criteri di scelta (o dell’indicazione delle ragioni che
impediscano il ricorso alla rotazione), direttamente azionabile dai lavoratori,
per la finalità di regolamentazione della materia alla tutela, oltre che degli
interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori;
insanabilità del vizio della comunicazione di avvio della procedura con un
successivo accordo, neppure intervenuto prima della concreta sospensione dei
lavoratori, anteriormente all’entrata in vigore della legge 92/2012 (Cass. 1 agosto 2016, n. 15994;
Cass. 11 maggio 2017, n. 11601; Cass. 10 marzo
2020, n. 6761);

6.1. la Corte ha quindi proceduto ad una
interpretazione, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente
argomentata in base allo scrutinio dei verbali di accordi sindacali
(dall’ultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 10 della sentenza), anche
successivi all’anno 2006 (in particolare riferimento ai verbali di accordo di
gennaio 2008 e dicembre 2008: ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza), letti
soprattutto alla luce delle risultanze della prova orale (al primo capoverso di
pg. 6 della sentenza), in esito al cui scrutinio essa ha accertato come la
“sospensione” non abbia “interessato dal 2001 in poi tutto il
personale della S. s.p.a. con la medesima professionalità del Loria”(così
al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza);

6.2. all’interpretazione giudiziale la società ha
meramente contrapposto la propria, pure in assenza di una corretta denuncia di
violazione dei canoni ermeneutici; ed è noto che l’interpretazione di un atto
negoziale sia tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., o di motivazione inadeguata,
ovverosia inidonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per
giungere alla decisione: sicché, onde far valere una violazione sotto il primo
profilo, occorre non solo un puntuale riferimento alle regole legali
d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente
violati ed ai principi in esse contenuti, ma precisare altresì in qual modo e
con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con
l’inammissibilità del motivo di ricorso che, pur fondandosi sull’asserita
violazione di norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione, si risolva in
realtà nella proposta di una diversa interpretazione (Cass. 30 aprile 2010, n.
10554; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 12 febbraio 2019, n. 4139);

7. la società ricorrente deduce infine l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
e violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116 c.p.c., in riferimento all’ammissione alla
Cigs, a rotazione dal marzo 2001, del personale avente identiche mansioni di
Loria e non di tutto il personale con la sua medesima professionalità, con
esclusione di alcun suo danno, se non derivante dall’omessa rotazione (terzo
motivo);

8. anch’esso è inammissibile;

9. l’omissione non sussiste, essendo stato il fatto
storico dedotto (identità di mansioni e professionalità di G.L. di personale
ammesso, contrariamente a lui, alla rotazione o non sospeso) esaminato e
valutato dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 6 della sentenza);

9.1. la doglianza ha piuttosto ad oggetto la
valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte (al secondo
capoverso di pg. 6 della sentenza), al di fuori dell’ambito di corretta
devoluzione del novellato testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5 c.p.c., che non prevede che l’omesso esame di elementi
istruttori integri, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte
le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile
2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);

9.2. neppure si configura la denunciata violazione
degli artt. 115 e 116
c.p.c., che deve essere esclusa quando si censuri, come appunto nel caso di
specie, un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice
di merito; essa ricorrendo invece solo allorché si alleghi che quest’ultimo
abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero
disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero
considerato come piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi
di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass.
17 gennaio 2019, n. 1229);

9.3. né infine è pertinente la denuncia di
violazione dell’art. 116 c.p.c. (che sancisce
il principio di libera valutazione delle prove, salva diversa previsione
legale), idonea ad integrare il vizio di error in procedendo solo qualora il
giudice di merito disattenda il principio in assenza di una deroga
normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti  secondo prudente apprezzamento una prova o
risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n.
11892);

9.4. quanto alla valutazione delle prove, il
principio del libero convincimento opera poi interamente sul piano
dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: sicché, la
denuncia di violazione delle predette regole da parte del giudice del merito
non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali,
sussumibile nella fattispecie prevista dall’art.
360, primo comma, n. 4 c.p.c., bensì errore di fatto, da censurare
attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque
nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma 1,
n. 5 c.p.c., come riformulato dall’art. 54 d.l. 83/2012, conv. con
modif. dalla I. 134/2012 (Cass. 12 ottobre
2017, n. 23940);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con
la statuizione sulle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e il
raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei
presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre
2019, n. 23535);

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna la società alla
rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che
liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre
rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis, dello stesso art. 13, se
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2020, n. 26590
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: