La prestazione resa anche in favore di altro ente richiede una preventiva autorizzazione, pena la restituzione delle somme.

Nota a Tar Sicilia – Catania – Sez. III, 12 novembre 2020, n. 2972

Gennaro Ilias Vigliotti

Un medico, professore associato presso l’Università di Messina, era stato nominato Presidente di un’azienda comunale ed aveva presentato formale richiesta di autorizzazione. Il Preside della Facoltà aveva rilasciato il nulla- osta di competenza, poi confermato dal Rettore (secondo il procedimento di cui all’art. 53, D.LGS. n. 165/2001, co. 10), ma tardivamente e senza indicare alcun periodo di riferimento. Con la conseguenza che il ricorrente aveva svolto l’incarico in questione senza autorizzazione (nel periodo 6 ottobre 2003 – 7 maggio 2004).

Successivamente, l’Università ha avviato il procedimento di infrazione per violazione delle disposizioni di cui all’art. 53, co. 9, D.LGS. n. 165/2001 in materia di cumulo di incarichi, sostenendo che l’autorizzazione non era stata rilasciata (sino al 7 maggio 2004) e che non poteva ammettersi l’efficacia retroattiva dell’autorizzazione medesima. Diversamente opinando, infatti, sostiene il Collegio, “sarebbe del tutto lecito violare a piacimento la disciplina normativa, salvo ricorrere “in extremis” a un’autorizzazione postuma in sanatoria, con la conseguenza che la “ratio” e la finalità della legge risulterebbero assolutamente neutralizzate”. Sulla base di tali considerazioni, è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso del medico, il quale sosteneva che l’autorizzazione del Rettore risultava valida ed efficace e retroagiva al momento della domanda.

L’art. 53, co. 7, come noto, stabilisce che: “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Il medico in questione ha inoltre sostenuto che, nella fattispecie, si doveva applicare il meccanismo del silenzio-assenso circa la sua richiesta di autorizzazione a ricoprire il nuovo incarico e che comunque l’autorizzazione del Rettore risultava valida ed efficace e retroagiva al momento della domanda.

I giudici precisano, tuttavia, che il legislatore (D.LGS. n. 165/2001, art. 1, co.2) non menziona fra le Pubbliche Amministrazioni le aziende comunali, con la conseguenza, che nella specie non trova applicazione il regime del silenzio-assenso di cui all’art. 53, D.LGS. n. 165/2001, co. 10, secondo il quale: “10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”.

Medico professore associato e autorizzazione tardiva per incarico esterno (Tar Sicilia – Catania – Sez. III, 12 novembre 2020, n. 2972)
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