In caso di trasferimento il medico conserva tutti i crediti già maturati fra cui lo straordinario fortettizzato che diventa superminimo
Nota a Cass. 30 ottobre 2020, n. 24145
Maria Novella Bettini
In accoglimento del ricorso proposto da un medico anestesista transitato alle dipendenze di una Casa di Cura (Tricarico Rosano s.r.l.) per effetto della cessione dell’azienda da parte di altro Istituto (Ninetta Rosano s.r.I.), la Corte di Appello di Catanzaro (n. 1435/2016) ha dichiarato il diritto del lavoratore di conservare l’elemento distinto della retribuzione (EDAPR) attribuitogli dalla Casa di Cura cedente e goduto per oltre un decennio (dal 4.1.2001 al 27.5.2011), condannando la cessionaria al pagamento delle somme dovute a tale titolo oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
In linea con questa decisione, si è pronunziata la Corte di Cassazione 30 ottobre 2020, n. 24145, la quale precisa che l’art. 2112 c.c. assicura a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda, o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr. Cass. n. 29291/2019 e Cass. n. 19681/2003), per cui va riconosciuto al medico anestesista il compenso (EDAPR) che, in base al contratto individuale, era stato erogato pacificamente per tutta la durata del rapporto e fino all’intervenuto affitto dell’azienda, quale elemento della retribuzione funzionale alla prestazione nel suo complesso.
La Corte chiarisce inoltre che “il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n. 4/2015 e Cass. n. 542/2011).