In caso di svolgimento di attività sindacale, l’importo del premio ai lavoratori dipendenti deve essere determinato computando tra i giorni di lavoro rilevanti anche quelli in cui il dipendente, in distacco o in permesso sindacale, si è recato in ufficio su convocazione dell’amministrazione o ha svolto la propria attività presso la sede sindacale. Non sono tuttavia identiche nei due casi le modalità per attestare la presenza e la responsabilità del datore di lavoro nell’applicare l’agevolazione fiscale.
Nota AdE Risposta, 3 novembre 2020, n. 519
Marialuisa De Vita
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 519 del 3 novembre 2020, ad integrazione della Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 e della Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 (cfr. in questo sito M. DE VITA, Premio ai lavoratori dipendenti: i primi chiarimenti), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “premio ai lavoratori dipendenti” previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”).
Come noto, nell’ambito delle misure fiscali introdotte dal decreto “Cura Italia” a sostegno del lavoro si inserisce il c.d. “premio ai lavoratori dipendenti” previsto dall’art. 63. Si tratta di un bonus, pari a € 100, esente da tassazione, riconosciuto ai lavoratori che, durante l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, hanno continuato a recarsi sul posto di lavoro.
Come ribadito in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, tale misura è stata introdotta al fine di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto (c.d. smart working).
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti (sia pubblici, sia privati) che, nel periodo di imposta 2019, hanno percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000.
Dal punto di vista oggettivo, il premio spetta per le sole prestazioni rese dai suddetti soggetti nel mese di marzo 2020 ed è determinato in rapporto “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro”.
Ciò premesso, con il provvedimento in commento, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del premio nel caso di distacchi e permessi sindacali.
Nel dettaglio, un’amministrazione si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se tra i giorni lavorati rilevanti ai fini del calcolo del premio potessero essere ricompresi quelli durante i quali i dipendenti in distacco per motivi sindacali o in permesso sindacale si erano recati in ufficio su convocazione dell’amministrazione o avevano svolto l’attività sindacale presso la sede del sindacato.
L’Agenzia delle Entrate, per fornire risposta positiva al quesito, ha ricordato preliminarmente che i periodi di distacco per motivi sindacali (art. 31, co. 6 d.P.R. n. 164/2002) e i permessi sindacali (art. 32, co. 9, d.P.R. n. 164/2002) sono giuridicamente equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione.
Lo svolgimento dell’attività sindacale non determina, infatti, alcuna interruzione del rapporto di lavoro e, quindi, non costituisce – afferma l’Agenzia delle Entrate – circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico in esame.
Tuttavia, affinché possa trovare applicazione l’art. 63, è necessario che, su convocazione dell’amministrazione, i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove, invece, l’attività sindacale si sia svolta, come nel caso di specie, presso la sede sindacale, “sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico”.