L’Agenzia chiarisce che i buoni mobilità, erogati da un Ente locale, finalizzati ad incentivare modalità di trasporto e spostamento sostenibile, sono tassati ai fini IRPEF, salvo non superino, nel periodo d’imposta, unitamente agli altri fringe benefits, l’importo di 258,23 euro (516,46 per il solo 2020).

Nota a AdE, Risposta 31 agosto 2020, n. 293

 Antonio Guidone

Con la Risposta ad interpello 31 agosto 2020, n. 293, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i buoni mobilità erogati da un Comune ai propri dipendenti, allo scopo di favorire nuove forme di mobilità (ciclistica, pedonale, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling), rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 51, co. 3, del Tuir, se nel periodo d’imposta superano complessivamente l’importo di 258,23 euro (516,46 per il solo 2020) e, in tal caso, concorrono per il loro intero alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, il Comune istante, nell’ambito della sua partecipazione ad un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, aveva erogato ai propri dipendenti, su richiesta esplicita di questi, alcuni incentivi economici per modificare le loro abitudini di spostamento, in particolare, nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, sostituendo i veicoli a motore, ad esempio, con l’uso di biciclette elettriche. Tuttavia, così come precisato dall’istante, vi erano casi in cui il dipendente non avrebbe potuto avvantaggiarsi di questo beneficio: erano esclusi i percorsi effettuati nell’orario di lavoro e per svolgere le proprie mansioni, i rientri per ragioni d’ufficio e l’eventuale rientro a casa in pausa pranzo.

Il bonus attributo ai dipendenti aveva un ammontare di euro 0,25 per chilometro, ferma una soglia massima mensile di 50 euro, ovverosia di 600 euro annui.

Secondo l’Ente istante gli incentivi in questione non costituivano reddito di lavoro dipendente e chiedeva conferma di tale conclusione.

L’Amministrazione finanziaria, in risposta al quesito, ha ricordato che l’art. 51, co.1, del Tuir, prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, purché relativi al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività).

Fatta questa premessa, l’Agenzia ha evidenziato l’esistenza di alcune deroghe a suddetta disciplina, in nessuna delle quali è stato ritenuto possibile far rientrare il bonus mobilità in questione. Esso non rientra nelle prestazioni di servizi di trasporto collettivo, erogate alla generalità o a categorie di dipendenti (che non concorrano alla formazione del reddito del lavoratore); non rientra neppure nelle somme erogate da parte del datore di lavoro, per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o quelle relative al loro acquisto o rimborso. Nel caso di specie, infatti, il lavoratore non avrebbe fruito né di un servizio di trasporto, né di somme per l’acquisto di un abbonamento; al contrario avrebbe ricevuto un valore economico da utilizzare per abbattere il costo annuale delle spese di spostamento. Questo consente di escludere la sua riconducibilità alle indennità sostitutive del servizio di trasporto che sarebbero integralmente tassate.

Ciò posto, l’Amministrazione finanziaria riconduce il buono mobilità nell’alveo del co.3 dell’art. 51 del Tuir, per il quale sono esenti da tassazione i fringe benefits non espressamente disciplinati dal legislatore fino ad un importo totale di euro 258,23 (516,46 per il solo 2020).

Quest’ultima precisazione per l’Agenzia è determinante in quanto atteso il valore del bonus (euro 0,25 per chilometro, ferma una soglia massima mensile di 50 euro), qualora il lavoratore raggiungesse mensilmente la soglia massima, supererebbe sicuramente, nel periodo d’imposta, la somma di 258,23 euro (516,46 per il solo 2020) e pertanto l’intero ammontare dovrebbe essere tassato.

Tassato il bonus mobilità per i dipendenti: a quali condizioni?
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