Il datore non può chiedere ai dipendenti di dichiarare con anticipo la loro adesione a uno sciopero.
Nota a Trib. Firenze 15 ottobre 2020
Fabrizio Girolami
Il regolamento aziendale che impone ai lavoratori che intendono esercitare il diritto di sciopero di attenersi ad attività e adempimenti che implicano un preventivo avvertimento (preavviso) del datore di lavoro circa la loro intenzione di astenersi dalla prestazione lavorativa, costituisce condotta antisindacale.
Lo ha affermato il Tribunale di Firenze con sentenza del 15 ottobre 2020 che offre preziosi spunti di riflessione sui limiti di esercizio del diritto di sciopero tutelato dall’art. 40 della Costituzione.
Nel caso di specie, un’organizzazione sindacale confederale del settore trasporti lavoratore aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), al fine di ottenere una declaratoria di antisindacalità delle disposizioni di servizio emanate da una società concessionaria di autostrade e imposte ai propri dipendenti con mansioni di esattore prima dell’inizio dello sciopero e dopo lo sciopero.
Secondo il sindacato, l’imposizione agli esattori che intendono scioperare di una serie di articolate, complesse e vincolanti attività e adempimenti prima dell’inizio dello sciopero: a) impone, di fatto, un illegittimo “preavviso di sciopero”, impedendo ai lavoratori di poter decidere “istantaneamente” di scioperare; b) costringe i lavoratori a neutralizzare gli effetti (pregiudizievoli per l’azienda) della loro protesta; c) ostacola l’esercizio del diritto di sciopero, stante l’effetto disincentivante derivante dalle citate prescrizioni.
Il Tribunale, in accoglimento della tesi dell’organizzazione sindacale, ha stabilito quanto segue:
- lo sciopero deve ritenersi legittimo, indipendentemente dalle sue modalità di attuazione, quando risultano rispettati i limiti cosiddetti “esterni” derivanti dalla concorrente tutela giuridica, su un piano prioritario, di posizioni soggettive eventualmente confliggenti, quali il diritto alla vita e all’incolumità personale, o comunque paritario, tra cui il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell’organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato;
- l’art. 40 Cost., che riconosce e attribuisce ai lavoratori il diritto di sciopero (pur consentendo che l’astensione arrechi un danno al datore di lavoro) non esclude il diritto del datore medesimo di avvalersi di ogni mezzo legale che possa – senza impedire lo sciopero – evitarne o attenuare gli effetti nocivi;
- tuttavia, nel caso di specie, le attività imposte agli esattori prima dell’astensione limitano in maniera evidente l’esercizio del diritto di sciopero, imponendo, di fatto, l’obbligo di anticipare la manifestazione della volontà di scioperare. In altri termini, l’ordine di servizio ha l’indebito effetto di imporre al lavoratore l’obbligo di decidere anticipatamente se fare sciopero o meno, impedendogli di potersi astenere dal lavoro senza alcun preavviso e anzi obbligandolo a dargli un preavviso tale da consentirgli, con la sua obbligata cooperazione, di ridurre i disagi e le disfunzioni che le potrebbero derivare dallo sciopero.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale e, accertata l’antisindacalità della condotta datoriale, ha condannato la società a revocare le disposizioni di servizio e a darne notizia a tutto il personale interessato.