Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 27552
Assistente di volo, Liquidazione dell’indennità di maternità
– Parametro, Retribuzione comprensiva dell’indennità di volo nella misura del
50%
Rilevato che
1. con sentenza in data 21 luglio 2014 la Corte di
Appello di Milano, riformando la decisione di primo, ha ritenuto non
discriminatorio il criterio adottato dall’I. per la liquidazione dell’indennità
di maternità alle lavoratrici rappresentate dalla Consigliera di parità, parametrata
alla retribuzione comprensiva dell’indennità di volo nella misura del cinquanta
per cento;
2. la questione controversa riguardava la
determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta alla
lavoratrice (assistente di volo) ed, in particolare, l’incidenza, per intero o
al 50 per cento, della voce retributiva detta indennità di volo;
3. la Corte territoriale ha concluso nel senso della
inclusione, nella misura del cinquanta per cento, dell’indennità di volo, sulla
base della considerazione che l’art.
23 del TU n. 151 del 2001 che disciplina la materia si limita a richiamare,
ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, gli stessi elementi
utilizzati per la quantificazione della indennità di malattia;
4. avverso detta sentenza, ha proposto ricorso la
Consigliera di Parità della Regione Lombardia, affidato a sei motivi,
ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito, con controricorso,
l’INPS, successore ex lege dell’I., ulteriormente illustrato con memoria;
5. l’INAIL è rimasto intimato;
Considerato che
6. con il primo motivo di ricorso la sentenza
impugnata è censurata, in sintesi, per l’interpretazione data dell’art. 23 del testo unico maternità
alla luce della normativa fiscale, in particolare dell’art. 51, sesto comma, del d.P.R. n.917
del 1986 che stabilisce che le indennità di volo concorrono a formare il
reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e si assume che
la disciplina dell’indennità di maternità di tutte le lavoratici, fra cui anche
le assistenti di volo, debba ritenersi contenuta nelle norme del testo unico sulla maternità n.151 del 2001, in
particolare negli artt. 22 e 23
e non in norme differenti, attesa la ratio della normativa volta a preservare
il maggior livello retributivo immediatamente precedente al congedo;
7. il primo motivo di censura è da accogliere in
continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte, con la sentenza n.
11414 del 2008, al quale va data continuità richiamando i passaggi
argomentativi;
8. la normativa di riferimento si rinviene nel Capo
III (congedo di maternità) del decreto legislativo
n. 151 del 2001, articolo 22 che disciplina il trattamento economico e
normativo e recita: «1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità
giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del
congedo di maternità, anche in attuazione dell’art. 7, comma 6, e art. 12, comma 2. L’indennità di maternità,
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con
le modalità di cui al D.L. 30
dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi
criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie»;
9. segue l’articolo
23 che, nel disciplinare le modalità di calcolo, recita: «1. Agli effetti
della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo di maternità. 2. Al suddetto importo va aggiunto il
rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente
erogati alla lavoratrice. 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di
malattia. 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo
che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del
mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile
per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione dei posto
per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto
previsto al comma 5, lett. c) (recte «l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso»);
10. il richiamato articolo 22 disciplina, in
generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità,
stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia «pari
all’80% della retribuzione» e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il
trattamento sia corrisposto «con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979,
n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
29 febbraio 1980, n. 33″ e con gli “stessi criteri previsti per
l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie»;
11. il rinvio ai «criteri previsti per l’erogazione
delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie»,
diversamente da quanto ritenuto dall’ente previdenziale, deve intendersi
riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l’indennità di malattia,
quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime
prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. n. 2865 del 2004);
12. per il resto, l’indennità di malattia gode di
una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione
dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni
garantite all’avente diritto e, soprattutto, vi è differenza tra le due tutele
in ragione delle modalità di finanziamento (cfr., in motivazione, Cass. n. 24009 del 2017);
13. la disciplina del calcolo del trattamento
economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum,
si rinviene esclusivamente nell’articolo
23 che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono
a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre
nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità;
14. ciò perché la norma stabilisce una specifica
disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro,
da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell’80 per cento di
essa (come stabilito dal precedente articolo
22), l’indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla
«retribuzione media globale giornaliera» che si ottiene dividendo per trenta
l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo;
15. già Cass. n. 8469 del 2003, sia pure in
riferimento a fattispecie diversa (disciplinata, ratione temporis, dalla legge n. 1204 del 1971, art. 16
e relativa a lavoratrici dello spettacolo), assimilabile, per analoghi
riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001,
aveva affermato che la misura dell’indennità di maternità andasse determinata
in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita restando,
invece, esclusa la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema
di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di
malattia;
16. a ciò è da aggiungere che, venendo in rilievo la
particolare e pregnante tutela della maternità, l’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001
è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt.
30, 31 e 37
Cost., privilegiando anche in via di interpretazione sistematica, un
criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo
immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il
computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di
alcune voci retributive;
17. ciò risulta anche conforme agli indirizzi
costituzionali, secondo i quali l’indennità è diretta ad assicurare alla donna
lavoratrice la possibilità di vivere l’evento senza una radicale riduzione del
tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991
e n. 271 del 1999), e agli indirizzi
eurounitari (a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n.
96/34/CE) ove da tempo, sia quanto all’Unione nel suo complesso sia da parte
dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità possa favorire
l’aumento dell’occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità
del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema
economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale
(v., in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012);
18. in conclusione, all’accoglimento del primo
motivo, dichiarati assorbiti gli altri, segue la cassazione della sentenza
impugnata che non si è attenuta ai predetti principi e, per essere necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in
dispositivo affinché proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano,
in diversa composizione.