I commercialisti che non raggiungono la soglia reddituale che renderebbe obbligatoria l’iscrizione alla propria Cassa di previdenza devono iscriversi alla Gestione separata INPS.

Nota a Cass. (ord.) 26 giugno 2020, n. 12821

Alfonso Tagliamonte

I professionisti ordinistici (tra cui i commercialisti), iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi alla propria Cassa di riferimento, “rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, co. 12, D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica” (Cass. n. 30344/2017, seguita da Cass. n. 32166/2018).

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821.

Il contributo di solidarietà versato alla propria Cassa previdenziale non esonera il professionista dal pagamento dei contributi all’INPS
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