Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27683

Rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962
– Prescrizione del diritto, Termine decennale, Costituzione della riserva matematica
del relativo fondo di destinazione, Decorrenza dalla maturazione del termine
di prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per
l’accantonamento

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di Roma (sentenza pubblicata il
15.1.2019), accogliendo l’impugnazione di G.M. avverso la sentenza del
Tribunale della stessa sede – che le aveva rigettato la domanda volta
all’accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in
subordine, quella di risarcimento nei confronti di Città metropolitana di Roma
Capitale – ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla costituzione della
rendita ex art. 13 della legge
nr. 1338 del 1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le
parti dall’1.2.1982;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
la Città metropolitana di Roma Capitale, articolato in un unico motivo; ha
resistito, con controricorso, G.M.; l’INPS ha depositato procura speciale in
calce alla copia notificata del ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., è stata notificata
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

 

Considerato che

 

con un unico motivo, Città metropolitana di Roma
Capitale deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge, con
particolare riferimento all’art.
13 della legge nr. 1338 del 1962, contestando la decisione con la quale la
Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie non fosse maturata
l’eccepita prescrizione del diritto preteso dalla controparte. Assume, invero,
la ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il termine di
prescrizione decennale e individuare il dies a quo di decorrenza della stessa
dal momento della prescrizione del credito contributivo dell’Inps; nello
specifico, in ragione del periodo di domanda (tra il 15 febbraio 1982 e il 15
aprile 1989), la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere prescritto il
diritto azionato (con ricorso del 19.10.2010, v. sentenza impugnata, pag. 1,
primo rigo) in quanto il 15 aprile 1999 si era prescritto il credito
contributivo e il 15 aprile 2009 il diritto alla costituzione della rendita; il
motivo è fondato;

la questione controversa in causa è stata decisa
dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia nr. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente
principio di diritto:

«il diritto alla costituzione della rendita
vitalizia previsto dall’articolo 13 della legge
1338/1962 è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre
dalla maturazione del termine di prescrizione, anch’esso decennale, del diritto
al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario
alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione»;

la fattispecie concreta, oggetto di disamina da
parte delle sezioni unite, riguardava la domanda di condanna, intrapresa da una
lavoratrice nei confronti della propria datrice di lavoro, al versamento, in
favore dell’Inps, della riserva matematica necessaria alla costituzione di una
rendita, per l’omissione contributiva in relazione al periodo del rapporto di
lavoro intercorso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del
1974. Di qui, l’individuazione del termine decennale anche per la prescrizione
del credito contributivo dell’INPS;

a tale principio e alle ragioni che lo sorreggono,
qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre
assicurare continuità in questa sede;

l’esigenza di certezza del diritto impone di
affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore
interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la
rendita di cui all’art. 13
della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non
può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra
l’azione ex art. 13 della
legge nr. 1338 del 1962 e quella ex art. 2116,
comma 2, cod.civ. e sulla qualificazione in termini di responsabilità
contrattuale, v., in motivaz., Cass., sez.un., nr.
3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza,
quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione
della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei
contributi da parte dell’Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza
o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. nr. 983 del 2016 conf. a Cass. nr. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez.un., nr. 21302 cit.);

il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza
va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa
composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo
applicazione dei principi sopra esposti;

al giudice del rinvio è demandata, altresì, la
regolazione delle spese del presente giudizio;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1
-bis dello stesso art. 13.

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