Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2020, n. 27550

Inail, Debito contributivo, Classificazione dell’attività,
Destinazione successiva del prodotto, Tariffe dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Decreti
ministeriali, Natura di regolamenti delegati, Atti di normazione secondaria,
dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 14.6.14, la Corte d’appello di
Milano, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede
dell’8.1.10, ha accertato l’insussistenza del debito contributivo di cui alla
cartella opposta.

2. In particolare, la corte territoriale -premesso
che presso apposito laboratorio della società in epigrafe veniva svolta
attività di ricerca e sviluppo per conto di P.T. Spa (nella misura del 20%) e
per conto terzi (nella misura dell’80%), ha applicato il codice 06/12 (previsto
per l’Attività di Ricerca e Sviluppo effettuata da laboratorio) per entrambe le
attività, e dunque anche per la parte di attività svolta per conto di P.,
ritenendo la detta attività autonoma e non potendo dipendere la classificazione
dell’attività dalla destinazione successiva del prodotto, tanto più che le
attività per conto terzi e per P. vengono fatte in modo promiscuo dal
personale.

3. Avverso tale sentenza l’INAIL propone ricorso con
un articolato motivo, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno
depositato memorie.

 

Motivi della decisione

 

4. Con unico motivo si deduce -ex 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli da 1 a 6 del DM 12.12.00 per errata applicazione della
tariffa 06/12 (laboratorio analisi -istituto di ricerca scientifica) e mancata
applicazione della tariffa 21/95 (fabbricazione di pneumatici), per avere la
sentenza impugnata trascurato che l’attività lavorativa in questione è del
tutto strumentale all’attività principale.

5. Il motivo è fondato.

6. Giova premettere che l’art. 40, comma 1°, del testo
unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che le tariffe dei
premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera
dell’INAIL.

7. È altresì opportuno ricordare che per
giurisprudenza di questa Corte i decreti ministeriali con i quali, ai sensi
dell’art. 40 del testo
unico, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale e si determinano
le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati.
Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna,
suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360,
corna 1°, n. 3 cod. proc. civ. nonché di esame diretto e di interpretazione
da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in
generale (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass.
5/6/2012, n. 9034.

8. In attuazione del citato art. 40, le tariffe sono
state approvate, per quanto qui rileva, con d.m. 12
dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle
diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le
disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d.
M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così
riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una
classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma
articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (art. 1, comma 2, d.m. 12.12.2000,
cit.); “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di
operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese
le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di
lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano
effettuate in luoghi diversi” (art. 4,
d.m. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri
indicati nell’articolo 4, alla
corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è
inquadrato il datore di lavoro” (art. 5,
comma 1, d.m. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il
prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla
costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come
lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla
voce prevista per quest’ultima” (art. 5,
comma 3, d.m. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività
complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa
della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata
applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa
[…]” (art. 6, comma 1, d.m. cit.).

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