Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 27542
Contributi Inps e somme aggiuntive, Cartella esattoriale,
Documento di valutazione dei rischi, Mancanza, Illiceità della fornitura di
lavoro temporaneo, Impresa utilizzatrice liberata dall’adempimento
dell’obbligazione, solo fino a concorrenza dei contributi versati, Elementi di
calcolo variabili, quali l’aliquota contributiva e l’imponibile,
Classificazione previdenziale del datore di lavoro
Premesso
Che con sent. n. 248/2014, depositata il 21 agosto
2014, la Corte di appello di Cagliari, accolto il gravame dell’I.N.P.S., in
riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha annullato la cartella
esattoriale emessa nei confronti di E. S.r.l. (poi A. S.p.A.), condannando la società
al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alla cartella
medesima, detratti peraltro i contributi già versati da A.I. S.p.A. in
relazione ai rapporti di alcuni lavoratori impiegati nel corso dell’anno 2002
nelle forme previste dalla I. 24 giugno 1997, n.
196;
– che la Corte ha rilevato che i predetti lavoratori
avevano prestato la propria attività in mancanza del documento di valutazione
dei rischi e che ciò aveva determinato, ai sensi dell’art. 1, c. 4, lett. e), I. n.
196/1997, la illiceità della fornitura di lavoro temporaneo;
– che era conseguentemente fondata la pretesa
creditoria dell’Istituto, poiché i lavoratori avviati da A.I. S.p.A. dovevano
considerarsi alle dipendenze dirette dell’impresa utilizzatrice, ai sensi dell’art. 10, comma 1, I. n. 196/1997
e della I. 23 ottobre 1960, n. 1369;
– che il pagamento dei contributi previdenziali
effettuato a suo tempo da A.I. aveva liberato l’impresa utilizzatrice
dall’adempimento della stessa obbligazione, ma solo fino alla concorrenza delle
somme effettivamente versate e non anche per gli eventuali contributi
eccedenti, per le somme aggiuntive e per gli interessi, al cui pagamento
l’utilizzatrice era comunque tenuta in proprio;
– che, stante la soccombenza, l’appellata doveva
essere condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, sia
in favore dell’I.N.P.S., sia di A.I. S.p.A.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione A. S.p.A. con tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso,
l’Istituto previdenziale e A.I.;
– che quest’ultima e la società ricorrente hanno
depositato memoria illustrativa;
Rilevato
Che con il primo motivo la ricorrente si duole che
la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto consistente
nell’effettivo mancato versamento, da parte di Adecco, di una parte dei
contributi dovuti e relative somme aggiuntive, conseguentemente errando
nell’applicare la normativa in materia di regime sanzionatorio (art. 116, comma 8, lett. a) I. n.
388/2000), di cui – in difetto di una omissione contributiva mai di fatto verificatasi
– non ricorrevano i presupposti;
– che con il secondo la ricorrente, deducendo
violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.
proc. civ., censura la sentenza impugnata per averla condannata al
pagamento delle spese processuali a favore dell’I.N.P.S., nonostante che essa,
per l’inesistenza di ulteriori debiti contributivi, non potesse essere ritenuta
soccombente nei confronti di tale parte;
– che con il terzo motivo, deducendo violazione e
falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e
degli artt. 324, 91
e 112 cod. proc. civ., la ricorrente si duole
della condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da A.I. S.p.A.
con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, non avendo Adecco proposto
appello avverso la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva disposto la
compensazione delle spese fra le due società, con conseguente passaggio in
giudicato di tale capo della sentenza di primo grado, e non avendo la
ricorrente riproposto in grado di appello la domanda subordinata di manleva
formulata contro Adecco, domanda ritenuta dal primo giudice assorbita
dall’accoglimento del ricorso di E. S.r.l contro l’I.N.P.S.;
Osservato
Che il primo e il secondo motivo, da esaminarsi
congiuntamente per connessione, devono essere disattesi;
– che invero la società ricorrente, denunciando
l’omesso esame del fatto costituito dalla inesistenza di contributi ulteriori
rispetto a quelli versati dall’impresa fornitrice, svolge una censura
riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
senza, tuttavia, assolvere gli oneri specifici di deduzione richiesti dalla giurisprudenza
di questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n.
8053 e n. 8054/2014 e con le numerose successive che ad esse si sono
conformate, in particolare non chiarendo se, come e quando le parti avessero
rappresentato tale fatto alla Corte di merito e quale ne fosse la decisività,
anche alla luce del rilievo che l’obbligazione contributiva non ha
necessariamente per oggetto la stessa prestazione, anche con riguardo ai
medesimi lavoratori e allo stesso periodo di tempo, ma dipende da elementi di
calcolo variabili, quali l’aliquota contributiva e l’imponibile, legati anche
alla classificazione previdenziale del datore di lavoro;
– che, d’altra parte, non può ritenersi che la Corte
di appello abbia acquisito al giudizio la “regolarità” del versamento
contributivo effettuato da Adecco, come sembra indicare la ricorrente con il
richiamo alla p. 9, ultimo rigo, della sentenza impugnata, posto che in tale
passaggio motivazionale il giudice di secondo grado non esprime la conclusione
di un proprio accertamento, ma si limita a riportare il rilievo formulato da A.
nella propria memoria di resistenza in appello; né può considerarsi ammissibile
la censura, secondo la quale il fatto omesso (e cioè l’inesistenza di
contributi ulteriori effettivamente dovuti rispetto a quelli versati da Adecco,
con le relative somme aggiuntive) non avrebbe formato oggetto di contestazione
alcuna da parte dell’I.N.P.S. nel giudizio di primo grado, non essendo stati
riprodotti, e neppure specificamente indicati, in violazione del requisito di
cui all’art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ.,
gli atti difensivi o le sedi processuali, in cui tale non contestazione,
chiaramente distinta dalla non contestazione del pagamento effettuato dalla
fornitrice, sarebbe configurabile;
– che, avendo la Corte territoriale ritenuto, in
accoglimento della domanda dell’Istituto, che il pagamento effettuato da A.I.
potesse risultare liberatorio per l’impresa utilizzatrice esclusivamente fino a
concorrenza delle somme effettivamente versate, ma non anche per gli eventuali
contributi eccedenti, per le somme aggiuntive e gli interessi, è da ritenersi
del tutto corretta la statuizione di condanna alle spese di lite a favore
dell’appellante I.N.P.S., in quanto fondata sul principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.);
– che deve invece essere accolto il terzo motivo di
ricorso, avendo la Corte di appello posto a fondamento della statuizione di
condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
A.I. considerazioni relative alla infondatezza della domanda di manleva
formulata nei confronti di questa società nel giudizio di primo grado, senza,
tuttavia, valutare che avverso la decisione, con la quale il Tribunale aveva
compensato per intero le spese tra A. e Adecco, non risultava interposto alcun
gravame e, pur dando atto della mancata riproposizione in appello della domanda
di manleva, senza valutare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 346 cod. proc. civ., che l’odierna ricorrente
era stata vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado per essere stata
accolta la sua opposizione;
Ritenuto
conclusivamente che, in accoglimento del terzo
motivo di ricorso, l’impugnata sentenza n. 248/2014 della Corte di appello di
Cagliari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione
delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione,
la quale procederà, alla stregua dei rilievi sopra svolti, a nuovo esame del
regolamento delle spese di giudizio tra A. S.p.A. e A.I. S.p.A.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il
primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa
composizione.