Ove l’impresa sia esercitata da tutti i coeredi, l’originaria comunione incidentale si trasforma in una società di fatto delle cui obbligazioni rispondono solidalmente tutti i soci.
Nota a Cass. 2 novembre 2020 n. 24197
Pamela Coti
Nel caso di comunione incidentale di azienda, se il suo godimento avviene attraverso il diretto sfruttamento della medesima ad opera di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto).
“Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino – come nella specie congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius“, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate” (v. Cass. 27 novembre1999, n. 13291).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (2 novembre 2020, n. 24197, conforme ad App. Cagliari 5 febbraio 2016) in relazione al ricorso promosso da una dipendente dell’impresa del de cuius nei confronti dei coeredi chiamati a rispondere solidalmente dei debiti da questo contratti nei suoi confronti.
Dinanzi all’eccezione sollevata dagli eredi (natura parziaria della responsabilità di ognuno di loro per i debiti ereditari), i giudici di legittimità, confermando la decisione dei giudici di merito, hanno affermato la responsabilità solidale di tutti i soci. Gli eredi, dopo la morte del de cuius, non limitandosi al mero godimento dei beni dell’impresa ereditata, ne avevano tratto profitto procedendo al diretto sfruttamento dell’azienda e realizzando un’impresa collettiva.
I Giudici, in particolare, hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di comunione di azienda e hanno specificato che “l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni” (v. Cass. 6 febbraio 2009, n. 3028).
L’originaria comunione incidentale si era quindi trasformata in una società di fatto senza alcuna “soluzione di continuità rispetto all’impresa individuale del de cuius, serbandosi il nesso fra responsabilità solidale tra la società e i soci anche per i crediti antecedenti.”