Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28216

Risarcimento del danno da demansionamento, Mancata rotazione
CIG, Insussistenza di professionalità sovrapponibili, Controllo del vizio di
legittimità, Verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo
contenuto “minimo costituzionale”

 

Rilevato che

 

– con sentenza in data 22 ottobre 2015, la Corte
d’Appello di L’Aquila ha accolto l’appello proposto da A.E. SCPA in
liquidazione avverso la sentenza del locale Tribunale che ne aveva disposto la
condanna al pagamento, in favore di D.P., della somma di euro 85.625,00 a
titolo di risarcimento del danno da demansionamento e da mancata rotazione CIG;

– in particolare, la Corte, riesaminando
integralmente le risultanze processuali, ha escluso che vi fosse stata
qualsivoglia discriminazione nell’ambito della rotazione in ordine alla cassa
integrazione e, altresì, negato la sussistenza del demansionamento lamentato;

– avverso tale pronunzia propone ricorso D.P.,
affidandolo a quattro motivi;

– resiste, con controricorso, la A.E. SCPA in
liquidazione.

 

Considerato che

 

– con il primo motivo di ricorso si denunzia
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti con riguardo al ritenuto difetto di prova in ordine ad
elementi fattuali concernenti la discriminazione lamentata dal ricorrente sia
relativamente all’attribuzione di mansioni asseritamente dequalificanti sia con
riguardo alla rotazione in CIG;

– con il secondo motivo si deduce ancora l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti con riferimento al ritenuto demansionamento per effetto
dell’assegnazione dell’incarico di Responsabile Ufficio Monitoraggio e
Controllo, previa revoca del precedente incarico di Responsabile Progetto
Acquisizione Dati Sistri;

– con il terzo motivo si fa valere l’omesso esame di
un fatto decisivo, sempre ai sensi dell’art. 360,
n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta legittimità delle modalità
di effettuazione della rotazione dei dipendenti nell’ambito della CIG;

– con il quarto motivo, infine, si fa valere la
violazione di norme di diritto con riguardo all’art.
115 cod. proc. civ., in ordine all’asserito difetto di elementi probatori
atti a dimostrare l’impossibilità di adibire il P. ad un nuovo impiego, anche a
tempo determinato;

– i primi tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente
per ragioni di ordine logico – giuridico, devono ritenersi inammissibili;

– va preliminarmente rilevato che, in seguito alla
riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del
cod. proc. civ., disposto dall’art.
54 co 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134
che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico
grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il
controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della
esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo
costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma
6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata
giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in
relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito
essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta
ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile)
che si convertono nella violazione dell’art. 132,
comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per
carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti,
Cass. n. 23940 del 2017);

– d’altro canto, in seguito alla riformulazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del
2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto
di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si
sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo
civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.;

– tale obbligo è violato qualora la motivazione sia
totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto
inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della
decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in
tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..
22598 del 25/09/2018;

– nel caso di specie, appare evidente, con riguardo
al primo motivo, che, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, parte
ricorrente mira, in realtà ad ottenere una nuova valutazione fattuale della
vicenda, inammissibile in sede di legittimità;

– va rilevato, invero, che la censura ricorrente si
appunta sulla ritenuta insussistenza di elementi probatori addotti a sostegno
della discriminazione lamentata dallo stesso sia relativamente all’attribuzione
di mansioni asseritamente dequalificanti sia con riguardo alla rotazione in
CIG, sulla base della espressa eccezione formulata in primo grado dalla
società;

– deve ritenersi che, avendo la Corte reputato
insussistente la prova dell’intento discriminatorio con riguardo alla rotazione
della CIG e, cioè, avendo ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio gravante
sulla parte – sulla base dell’orientamento vigente in materia nella
giurisprudenza di legittimità – non possa rinvenirsi una omessa motivazione su
un fatto decisivo della controversia;

– va, in ogni caso, rilevato che la Corte ha
ritenuto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei testi R. e C., che la
mancata assegnazione del P. a commesse in atto e, comunque, il fatto che egli
ruotasse meno degli altri lavoratori, dipendeva dalla circostanza che il
ricorrente, a differenza di coloro che venivano richiamati più di frequente,
non disponeva delle competenze tecniche richieste dalle convenzioni e, inoltre,
godeva di un trattamento economico superiore al limite individuato dalle
convenzioni medesime;

– di tale circostanza la Corte ha poi trovato
conferma anche nella convenzione per l’affidamento diretto di attività
stipulata dal Comune di L’Aquila in data 10 gennaio 2011 da cui si evince che
non sussistevano professionalità sovrapponibili a quella del P. che, peraltro,
godeva, appunto, di un trattamento retributivo superiore rispetto a quello
oggetto di convenzione;

– deve, quindi escludersi qualsivoglia ipotesi di
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, mentre, d’altra
parte, il ricorso per, cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e
tassativamente previste dall’art. 360, primo comma,
cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili
in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di
impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria
adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle
predette ipotesi;

– conseguentemente, qualora volesse ritenersi
lamentata l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine alla
domanda proposta, va rilevata l’impossibilità dell’operazione, atteso che,
sebbene non sia indispensabile che si faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., è, tuttavia necessario
che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante
dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il
gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si
limiti ad argomentare sulla violazione di legge (sul punto, SU n. 17931 del
24/07/2013);

– a conclusioni non dissimili si perviene avendo
riguardo alla questione del demansionamento, in ordine al quale la Corte ha
ritenuto di non condividere la tesi secondo cui dall’assegnazione dell’incarico
di Responsabile Ufficio Monitoraggio e Controllo, previa revoca del precedente
incarico di Responsabile Progetto Acquisizione Dati Sistri;era derivata, tout
court, secondo il primo giudice, la dequalificazione, essendo tutta l’attività
della società bloccata dopo il sisma del 2009, sia per l’inagibilità della sede
che per la mancanza di commesse da parte della Regione e degli Enti locali, che
aveva indotto la società alla cassa integrazione;

– in particolare, con riguardo alla seconda censura,
va rilevato che essa omette totalmente di considerare la parte della
motivazione (p. 5), ove la Corte di appello spiega le caratteristiche del nuovo
incarico e la sua compatibilità con la qualifica e chiarisce anche che dal
precedente incarico il P. era stato allontanato su richiesta della società
interessata al progetto;

– prescindendo dalla motivazione sull’intento
discriminatorio, irrilevante in questa sede, va d’altro canto sottolineato come
la Corte territoriale abbia escluso, in fatto, la sussistenza di una
discriminazione, motivando in maniera approfondita sul perché avesse ritenuto
non condivisibile l’iter argomentativo del giudice di primo grado, avendo
reputato essersi verificata una illogica sovrapposizione fra la vicenda del
mutamento di mansioni e quella del collocamento in cassa integrazione con la
conseguente strumentalità della seconda rispetto alla prima, ma, soprattutto,
avendo ritenuto il complesso di mansioni attribuite al P. perfettamente
rientrante nella declaratoria della qualifica di quadro di cui all’art. 33 del CCNL di settore;

– è evidente che tale valutazione, del tutto
fattuale, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità;

– con riguardo, poi, segnatamente, alla terza
censura, secondo cui la Corte avrebbe omesso di considerare che il ricorrente,
sospeso per la seconda volta dal lavoro nel giugno 2010, non è più rientrato in
azienda, a differenza degli altri dipendenti, è evidente come la censura si
palesi inammissibile in quanto – in contrasto con gli specifici oneri di
deduzione – non è chiarito se, come e quando tale circostanza sia stata portata
alla cognizione del giudice di secondo grado, cui si imputa di averla ignorata,
né è chiarito se essa sia decisiva a fronte di sentenza che esamina
attentamente la natura delle poche commesse in essere e, sulla base di
documenti e prove testimoniali, esclude che le medesime richiedessero le
competenze professionali possedute dal ricorrente.

– le ultime considerazioni della Corte d’appello,
segnatamente riguardanti l’impossibilità di assegnare al dipendente altre
mansioni confacenti con il proprio inquadramento, alla luce degli elementi
probatori raccolti, consentono di reputare inconfigurabile anche la lamentata
violazione di legge atteso che, con il quarto motivo, si fa valere la
violazione di norme di diritto con riguardo all’art.
115 cod. proc. civ., in ordine all’asserito difetto di elementi probatori
atti a dimostrare l’impossibilità di adibire il P. ad un nuovo impiego, anche a
tempo determinato;

– va premesso, al riguardo, che, in tema di ricorso
per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale
istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché
si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non
dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali,
o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle
prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli
senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione
(cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014
n. 13960);

– risulta di palmare evidenza, alla luce delle
suesposte considerazioni, l’inconfigurabiIità del vizio lamentato e la
sostanziale richiesta di rivalutazione nel merito, non ammessa in sede di
legittimità;

– il ricorso deve, quindi, essere dichiarato
inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 -bis dell’articolo 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in
favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in
complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese
generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. n.
115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 – bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28216
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