Legislazione – MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 168

Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio
della professione di tecnologo alimentare

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina
delle misure compensative per l’esercizio della professione di tecnologo
alimentare ai sensi degli articoli
5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

 

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

 

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23, comma 2,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo almeno due volte
l’anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso il Consiglio dell’ordine
nazionale dei tecnologi alimentari, fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter, e 23,
comma 2-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’esame, da
svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in
una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di
riconoscimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione
di cui all’articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di
esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni
stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le
prove e le materie di esame tra quelle elencate nell’allegato A al presente
decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. La prova scritta, che ha luogo in una o più
giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste
nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto
di riconoscimento di cui al comma 1.

5. L’eventuale prova pratica, della durata massima
di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche
della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di
riconoscimento di cui al comma 1.

6. La prova orale verte sulle materie indicate nel
decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull’ordinamento e la deontologia
professionale e può vertere sugli elaborati scritti del candidato.

7. Il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari predispone un programma relativo alle materie d’esame indicate
nell’allegato A che è trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica
certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.

 

Art. 3

Commissione d’esame

 

1. Presso il Consiglio dell’ordine nazionale dei
tecnologi alimentari è istituita una commissione d’esame per lo svolgimento
della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque
membri supplenti, compreso il presidente.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri
supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al
comma 1 iscritti all’albo dei tecnologi alimentari con almeno dieci anni di
anzianità. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è
effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate
nell’allegato A al presente decreto. La nomina di un membro effettivo e di un
membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Corte di
cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte di appello di Roma
che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

3. La commissione è costituita con decreto del
Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta
dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, con
maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale, delibera con la
presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di
cinque componenti per la validità della seduta, compreso il presidente. In caso
di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti
componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
commissione è presieduta dal componente effettivo con maggiore anzianità di
iscrizione all’albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal
componente, designato dal Consiglio di cui al comma 1, avente minore anzianità
di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse
da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti
della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio di cui al comma 1
sono a carico del predetto Consiglio.

 

Art. 4

Vigilanza sugli esami

 

1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta
vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista dall’articolo 3, in
conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge 18 gennaio
1994, n. 59.

 

Art. 5

Svolgimento dell’esame

 

1. Il richiedente presenta al Consiglio dell’ordine
nazionale dei tecnologi alimentari domanda di ammissione all’esame redatta
secondo lo schema di cui all’allegato B del presente regolamento, unitamente a
copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformità alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di
identità.

2. Entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del
presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data
fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova
orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a
sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario
delle prove è data immediata comunicazione all’interessato, all’indirizzo di
posta elettronica certificato indicato nella domanda, almeno sessanta giorni
prima della prova, nonché alla Direzione generale degli affari interni del
Ministero della giustizia.

 

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

 

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni
componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono
ammessi coloro che hanno riportato alla prova scritta o alla prova pratica una
votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera superato l’esame
da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della
prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di
cui al periodo precedente si applica anche quando è prevista la sola prova
orale.

2. Dell’avvenuto superamento dell’esame la
commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione
all’albo.

3. In caso di esito sfavorevole o di mancata
presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale
non può essere ripetuta prima di sei mesi.

4. Il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell’esito
della prova attitudinale.

 

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio di
adattamento

 

1. Il tirocinio di adattamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206 deve avere una durata adeguata commisurata alle
accertate esigenze dell’adattamento e comunque, una durata massima di tre anni.
Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le
materie tra quelle di cui all’allegato A del presente decreto che sono state
indicate nel decreto di riconoscimento di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di
esercizio dell’attività professionale di un libero professionista, con
anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a dieci anni.

3. La scelta del professionista è effettuata dal
richiedente nell’ambito dell’elenco di cui al successivo articolo 8 ed è
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista
scelto.

4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di
adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione,
favorevole o sfavorevole, dell’attività complessivamente svolta dal tirocinante
e ne rilascia copia all’interessato.

5. Il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell’adempimento dei
doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del
Consiglio dell’ordine regionale cui è iscritto il professionista di cui al
comma 3 del presente articolo. Il professionista, presso il quale il
richiedente svolge il tirocinio, ricevuta copia della delibera di inizio del
tirocinio dal presidente del Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari, comunica al presidente del Consiglio dell’ordine regionale le linee
generali cui si atterrà durante il tirocinio.

 

Art. 8

Elenco dei professionisti

 

1. Il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari istituisce un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il
tirocinio di adattamento.

2. Tale elenco, composto da tecnologi alimentari che
esercitano la professione da almeno dieci anni è aggiornato annualmente su
designazione dei Consigli regionali dell’ordine, previa dichiarazione di
disponibilità dei professionisti stessi.

3. Una copia dell’elenco è trasmessa ad ogni
Consiglio regionale dell’ordine.

 

Art. 9

Obblighi del tirocinante

 

1. Il tirocinante esegue diligentemente le
disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle
notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza, in quanto compatibile
del codice deontologico dei tecnologi alimentari.

 

Art. 10

Registro dei tirocinanti

 

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento
adottato ai sensi dell’articolo
16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, intendono
svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel
registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell’ordine
nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d’ordine attribuito al tirocinante, il
suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e
numero di codice fiscale;

b) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui
al comma 1;

c) la data di decorrenza dell’iscrizione;

d) il cognome e nome del professionista presso il
quale si svolge il tirocinio, l’ordine regionale, il numero di iscrizione, il
numero di codice fiscale, l’indirizzo del luogo di lavoro e il numero di
iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8;

e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del
tirocinio;

f) la data di compimento del periodo di effettivo
tirocinio;

g) la data del rilascio del certificato di compiuto
tirocinio;

h) la data della cancellazione con relativa motivazione.

 

Art. 11

Iscrizione

 

1. L’iscrizione nel registro dei tirocinanti si
ottiene a seguito di istanza presentata al Consiglio dell’ordine nazionale dei
tecnologi alimentari, redatta secondo lo schema di cui all’allegato C del
presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio
impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della
incompatibilità prevista dall’articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto di riconoscimento adottato ai
sensi dell’articolo 16, comma 6,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformità
alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) attestazione di disponibilità del professionista
ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di
svolgimento dell’attività professionale;

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera, in
alternativa, a richiesta dell’interessato, le fotografie sono autenticate
dall’ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono
elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l’impegno a dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal
verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio
dell’ordine nazionale mediante posta elettronica certificata oppure può essere
presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di
consegna diretta pressa gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del
Consiglio dell’ordine nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata
apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme
dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la
regolarizzazione.

 

Art. 12

Delibera di iscrizione

 

1. Il presidente del Consiglio dell’ordine nazionale
dei tecnologi alimentari provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera
del Consiglio dell’ordine nazionale.

3. La segreteria del Consiglio dell’ordine nazionale
provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata
mediante posta elettronica certificata all’interessato, al professionista ed al
Consiglio regionale dell’ordine presso cui il professionista è iscritto, nonché
al Ministero della giustizia.

4. Il mancato accoglimento della domanda di
iscrizione deve essere motivato.

 

Art. 13

Modalità di svolgimento e valutazione
del tirocinio

 

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui
l’interessato svolge il tirocinio compila una sezione dell’apposito libretto di
tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari, in cui dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione
relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al
presidente del Consiglio regionale che vi appone il visto.

2. Entro quindici giorni dal compimento del
tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio dell’ordine nazionale e al
Consiglio regionale dell’ordine, il libretto di tirocinio ed apposita relazione
sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria
valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente
del Consiglio dell’ordine nazionale rilascia un certificato di compiuto
tirocinio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio
dell’ordine nazionale provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga
di confermare la valutazione del professionista emette provvedimento motivato
di diniego di certificato di compiuto tirocinio: qualora ritenga, al contrario
di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette
provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio
nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio può essere ripetuto.

 

Art. 14

Sospensione e interruzione del
tirocinio

 

1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi
di ogni evento che ne impedisce l’effettivo svolgimento per una durata
superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che
ne impediscono l’effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della
sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il
tirocinio informa il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari
della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di
cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio dell’ordine nazionale delibera la
sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l’interruzione del tirocinio
sono dichiarate dal Consiglio dell’ordine nazionale con provvedimento
comunicato mediante posta elettronica certificata all’interessato e al
professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni.

 

Art. 15

Cancellazione dal registro dei
tirocinanti

 

1. Il Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi
alimentari delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti
casi:

a) rinuncia all’iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non
colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

d) rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c)
del presente articolo, la delibera del Consiglio dell’ordine nazionale di
cancellazione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata
mediante posta elettronica certificata all’interessato e al professionista
presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni, salvo che la
delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di
interruzione del tirocinio.

 

Art. 16

Sospensione dal registro dei
tirocinanti

 

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per
uno dei delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio
dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari delibera la sospensione dell’iscrizione
dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera di cui al comma 1 è comunicata
mediante posta elettronica certificata all’interessato e al professionista
presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni.

 

Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Allegato A

ELENCO
DELLE MATERIE

(articolo
2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

 

1. PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI

2. OPERAZIONI UNITARIE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE

3. MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI
FERMENTATI

4. MACCHINE E IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE

5. CHIMICA DEGLI ALIMENTI

6. ANALISI CHIMICA, FISICA E SENSORIALE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI

7. TECNOLOGIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

8. TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI

9. GESTIONE DELLA QUALITA’

10. IGIENE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI ALIMENTARI

11. TECNOLOGIA DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

12. NUTRIZIONE UMANA

 

 

Allegato B

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME

(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari

 

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………….
nato/a il ………………………. a ……………………………
………………………………………………; cittadino/a residente
in
……………………………………………………………………………………………………………………
in possesso dei titolo professionale di ……………………………………………………………………………….
rilasciato da
…………………………………………………………………………………………………………………..
a compimento di un corso di studi di
……………………………………………….. anni, comprendente le
materie sostenute presso l’Università
………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………….,
iscritto nell’albo professionale di …………………………………..
dal ………………………….. (1) ed in possesso del decreto
dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data
………………………….

domanda

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 o 23 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di poter partecipare alla prova
attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento
di cui sopra.

 

___________________________

Data e Firma

 

(1) Ove sussiste il requisito.

 

Allegato C

SCHEMA DI ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI TIROCINANTI

(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari

 

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………….
nato/a il ………………………. a ……………………………
………………………………………………; cittadino/a residente
in
……………………………………………………………………………………………………………………
in possesso dei titolo professionale di
……………………………………………………………………………….
rilasciato da
…………………………………………………………………………………………………………………..
a compimento di un corso di studi di
……………………………………………….. anni, comprendente le
materie sostenute presso l’Università
………………………………………………………………………………..
con sede in
…………………………………………………………………….,
iscritto nell’albo professionale di …………………………………..
dal ………………………….. (1) ed in possesso del decreto
dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data
………………………….

domanda

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 o 23 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di essere iscritto al registro dei
tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento
di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di
adattamento presso: …………………………………………………………………………………………………………

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista
dall’articolo 7, comma 3, del regolamento (rapporto subordinato con il
professionista scelto per il tirocinio).

 

_____________________

Data e Firma

 

(1) Ove sussiste il requisito.

 

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2020, n. 310.

Legislazione – MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 168
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