Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28125

Tributi, IRPEF, Competenze erogate dal fondo di previdenza
complementare, Forma previdenziale integrativa di natura contrattuale, Regime
tributario

 

Rilevato che

 

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente
L.M. ha impugnato il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso delle
ritenute IRPEF sulle competenze erogate al contribuente nel 2006 dal Fondo
complementare Pensioni della Banca Commerciale Italiana («Fondo C.»),
lamentando l’omesso calcolo della franchigia del 4%, applicata ai contributi
previdenziali obbligatori, sulle competenze maturate sino all’anno 2000 a
termini dell’art. 17, comma 2 d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella versione pro tempore applicabile.

La CTP di Parma ha rigettato il ricorso e la CTR
dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 5 novembre 2018, ha rigettato nel
merito l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che alle
competenze erogate dai fondi di previdenza complementare non si applica il
regime tributario pro tempore vigente per la previdenza obbligatoria. Ha, in
particolare, ritenuto la Commissione Regionale che l’iscrizione al Fondo in
oggetto costituisce forma previdenziale integrativa e non obbligatoria, posto
che l’iscrizione al Fondo non è prevista da una specifica norma di legge, bensì
da una disposizione contrattuale.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente
affidato un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa
applicazione di legge in relazione all’art. 17, comma 2 e all’art. 48, comma 2, lett. A TUIR
ratione temporis (attuali artt. 19
e 51 TUIR), nella parte in cui
la sentenza impugnata ha ritenuto che l’iscrizione al Fondo C. fosse
volontaria, così escludendo l’applicazione della franchigia del 4% dal calcolo
delle ritenute prevista per i contributi previdenziali obbligatori. Deduce il
ricorrente come l’iscrizione al fondo fosse obbligatoria a termini del
contratto di lavoro a suo tempo sottoscritto dal contribuente, essendo
l’iscrizione al fondo condizione per l’assunzione presso l’istituto di credito;
ritiene, inoltre, che le competenze percepite dal contribuente, diverse dal
TFR, alla cessazione dal rapporto di lavoro siano soggette a tassazione
separata a termini dell’art. 16,
lett. s) TUIR.

2 – Il ricorso è infondato.

2.1 – Secondo una costante interpretazione di questa
Corte (in termini proprio rispetto al caso dell’iscrizione al Fondo di
previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana), la
prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il
personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in
forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento
pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 TUIR,
reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente
ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo
regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne
consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita
dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa
i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 TUIR (nel
testo applicabile pro tempore), gli unici contributi previdenziali e/o
assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati
in ottemperanza a disposizioni di legge (da ultimo Cass., Sez. VI, 10 settembre
2020, n. 18713; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n.
1521; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13101;
Cass., Sez. V, 12 ottobre 2012, n. 17535;
Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11156).

2.2 – L’imponibile delle prestazioni erogate dai
fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari
include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro
natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione C., in quanto iscritto
all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza),
concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo
volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica), essendo
fiscalmente esenti a norma dell’art.
48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51 TUIR) soltanto i contributi
previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni
di legge» (Cass., Sez. VI, 1° luglio 2020, n. 13353; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7103; Cass.,
Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3330; Cass., Sez.
VI, 5 marzo 2018, n. 5144; Cass. n. 11156/2010,
cit.; Cass., Sez. U., Sentenza n. 22 giugno 2011, 13669).

2.3 – Per l’effetto, proprio per il fatto che – come
deduce lo stesso ricorrente – l’iscrizione al fondo di previdenza complementare
in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e
non anche nella legge ed è, quindi, facoltativa, la base imponibile delle
prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita
dall’intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal
lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a
formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a
diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di
applicazione della franchigia per cui è causa) sono quelli di carattere
obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33827).

2.4 – La sentenza impugnata non si è sottratta ai
suesposti principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese
regolate dal principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del
controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a
carico del ricorrente, ai sensi dell’art.
13 comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. 24
dicembre 2012, n. 228, per il versamento degli ulteriori importi a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se
dovuti.

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