Il provvedimento espulsivo, intimato in violazione del divieto imposto dal Governo, deve ritenersi nullo, con conseguente applicazione della tutela reale c.d. “forte”.

Nota a Trib. Mantova 11 novembre 2020, n. 112

Francesco Belmonte

La violazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotto durante la crisi epidemiologica, è sanzionata con la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, ai sensi dell’art. 18, co. 1-3, Stat. Lav. e dell’art. 2, D.LGS. n. 23/2015.

A stabilirlo è il Tribunale di Mantova 11 novembre 2020, n. 112 in relazione ad una fattispecie concernente il licenziamento economico di un apprendista adottato nel mese di giugno 2020.

In particolare, la lavoratrice (impiegata in un’azienda che svolge attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e bigiotteria, con mansioni di “aiuto commessa”), a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, era stata posta inizialmente in CIG (dal mese di marzo e fino alla fine di maggio) ed in seguito collocata in ferie. Successivamente, la dipendente veniva licenziata (il 9 giugno 2020) per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. n. 604/66) in ragione della chiusura della sede operativa di Ostiglia (MN) in cui era impiegata e per la “successiva cessazione dell’attività dell’azienda”.

Avverso il provvedimento espulsivo, la lavoratrice ha proposto ricorso, eccependo la nullità dell’atto datoriale per violazione dell’art. 46 del D.L. Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. in L. 24 aprile 2020, n. 27), applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di controversia; evidenziando, in via subordinata, che il licenziamento impugnato era motivato in maniera generica “e non era sorretto da g.m.o.”, in quanto l’attività aziendale non era cessata e “sia la sede di Ostiglia che le altre sedi in provincia di Verona e Brescia sono tutt’ora aperte”.

Il Tribunale, investito della questione, ha ritenuto il ricorso fondato sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

  • Il “blocco” generalizzato dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ma anche collettivi) è stato inizialmente introdotto dall’art. 46 D.L. cit. – fino al 17 maggio 2020 – e più volte prorogato dai successivi c.d. Decreti Rilancio (art. 80, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), Agosto (art. 14, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modif. dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.) e, da ultimo – fino al 31 gennaio 2021 – dal D.L. Ristori (art.12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137);
  • tale “blocco” costituisce una tutela speciale e temporanea, volta a preservare la stabilità dei rapporti di lavoro, del “mercato e del sistema economico ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico”.

Dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina in questione, discende la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con il divieto imposto dal Governo – «derivando la nullità “espressamente” dall’art. 1418 c.c.» – con conseguente applicazione della sanzione ripristinatoria contemplata, in ragione della data di assunzione dei lavoratori, dall’art. 18, co. 1-3, Stat. Lav. (per i “vecchi” assunti) e dall’ art. 2, D.LGS. n. 23/2015 (per i “nuovi” assunti”).

Nullità dei licenziamenti economici durante la pandemia
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