È legittimo demansionare il lavoratore per sopraggiunta inidoneità solo se questa è riferibile a qualsiasi altra mansione del livello di appartenenza del lavoratore stesso.
Nota a Cass. (ord.) 11 novembre 2020, n. 25394
Flavia Durval
La sopravvenuta inidoneità di un lavoratore alla precedente mansione non è sufficiente a giustificare il demansionamento, dovendo il datore di lavoro dimostrare che l’inidoneità riguardi tutte le mansioni aziendali del livello di inquadramento.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord.) 11 novembre 2020 n. 25394 (conf. ad App. Venezia n. 493/2015) in un caso di dequalificazione per inidoneità.
Secondo i giudici, dalla documentazione in atti non si poteva evincere la inidoneità allo svolgimento di tutte le mansioni riconducibili al livello in cui era inquadrato il lavoratore, posto che le valutazioni mediche riportate si riferivano a singole tipologie di mansioni che non esaurivano la complessiva gamma delle mansioni ricomprese nel livello di inquadramento.
Ciò, in linea con la decisione della Corte di merito che aveva rilevato la mancanza di documenti medici attestanti la inidoneità della lavoratrice allo svolgimento di mansioni di 3° livello, per le quali la declaratoria contrattuale richiedeva “generiche conoscenze professionali” e nell’ambito della quale rientravano, a titolo esemplificativo, tra le varie ipotesi, anche gli addetti a servizi di segreteria e/o a lavori di ufficio con conoscenza e utilizzo di strumenti informatici, ai servizi contabili ed amministrativi semplici ed al centralino. Ed aveva altresì osservato che non vi era prova della impossibilità di adibire la ricorrente in mansioni confacenti al livello posseduto tenuto conto delle dimensioni dell’azienda che annoverava ben 1300 dipendenti.