Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2020, n. 29006
Lavoro, Molteplici contratti di consulenza, Sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Accertamento
Rilevato che
R.A., già collaborante con la R. s.p.a. in forza di
numerosi contratti di lavoro autonomo per consulenze, succedutisi dal 12.9.05
all’8.1.13, conveniva in giudizio la società al fine di accertare che tra le
parti si era instaurato un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con qualifica di impiegata di l° livello, chiedendo la condanna
della stessa al pagamento delle relative differenze retributive e contribuzione
all’Enpals.
Radicatosi il contraddittorio il Tribunale di Roma,
con sentenza 15.4.13, rigettava il ricorso compensando per metà le spese di
lite e ponendo a carico della ricorrente il residuo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la A.;
resisteva la R. s.p.a.
Con sentenza depositata il 16.2.17, la Corte
d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accertava l’esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a far
data dal 12.9.05 con inquadramento della lavoratrice nel IV livello di cui al
c.c.n.I. R., condannando quest’ultima al ripristino del rapporto ed al
pagamento della somma di € 39.481,92 a titolo di differenza retributive sino al
31.8.12, oltre accessori, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal
22.1.13 alla sentenza d’appello, detratto quanto percepito a tale ultimo
titolo, con accessori di legge, oltre alla regolarizzazione contributiva ed al
pagamento delle spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
la R. s.p.a., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la
lavoratrice con controricorso.
Considerato che
1 – Con il primo motivo la società ricorrente
denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alle
questioni della riqualificazione dei contratti (da autonomi, e non a termine, a
subordinati) ed alla legittimità o meno dei termini apposti a tali contratti.
Il motivo è infondato, non sussistendo alcun vizio
di omessa pronuncia da parte della sentenza impugnata, avendo essa
implicitamente disatteso le doglianze attraverso l’articolato accertamento in
fatto dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(cfr. in tal senso Cass. n. 2410019),
ritenuto dissimulato da molteplici contratti di consulenza nell’arco di sette
anni, circostanza idonea a costituire adeguata risposta alla questione posta
della legittimità o meno di tali contratti.
2 – Con secondo motivo la R. s.p.a. denuncia ancora
la nullità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull’eccezione,
proposta sin dal primo grado e riproposta in appello, della risoluzione del
rapporto per mutuo consenso alla scadenza dei singoli contratti.
Il motivo è inammissibile.
Come osservato da Cass. n. 504020, qualora la
sentenza impugnata non affronti specificamente la questione della risoluzione
tacita del rapporto per effetto del comportamento concludente delle parti,
costituisce onere di parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, dimostrarne la avvenuta e rituale
deduzione nei gradi di merito (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008,
Cass. n. 22540 del 2006); la parte ricorrente si è sottratta a tale onere in
quanto ha richiamato solo genericamente le conclusioni formulate in secondo
grado (cfr. ricorso per cassazione, pag. 37, ove si dice solo che l’eccezione è
stata puntualmente reiterata in grado di appello).
3 – Con terzo motivo la società denuncia la
violazione o falsa applicazione dell’art. 32, commi 5 e 6, della L. n.
18310, ovvero dell’art. 28,
comma 2, del d.lgs n. 8115, lamentando che la Corte di merito avrebbe
dovuto applicare nella specie il regime sanzionatorio previsto dall’art. 32 cit. non potendosi
ritenere l’applicazione di tale regime limitato ai soli contratti a termine e
non già anche ai contratti di lavoro autonomo contenenti una data iniziale e
finale della prestazione.
Il motivo è infondato riguardando la disciplina
invocata i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dell’art. 32 L. n.
18310, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo
neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett. d) del citato comma 4.
Questa Corte, del resto, ha affermato
l’applicabilità del regime sanzionatorio in questione solo all’ipotesi di
contratto di lavoro autonomo a progetto ritenuto illegittimo (Cass. n. 2410019, Cass.
n. 2851019)
Tale soluzione trova un riferimento nella lett. d) dell’art. 32 co. 4,
soprattutto per quanto riguarda l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo
in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, mentre Cass. n.
2020916 ritiene inapplicabile l’art.
32 restando ad esso estranea la fattispecie di un rapporto di lavoro
autonomo accertato (ab origine, per fictio iuris) di lavoro subordinato e a
tempo indeterminato, celato (come nel caso in esame) sotto lo schermo ripetuto
di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
1152, nel testo risultante dalla L. 24.12.12
n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.