Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2020, n. 36463
Infortunio sul lavoro, Redazione delle procedure di sicurezza
– Informazione ai lavoratori, Comportamento abnorme del lavoratore, Prova
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Venezia, in data 8 novembre
2018, ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche in regime
di equivalenza) la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale
di Venezia, in data 5 ottobre 2017, aveva condannato S.C. alla pena ritenuta di
giustizia per il reato p. e p. dagli artt. 40 e
590, commi 1, 2 e 3, cod.pen., contestato come
commesso in Venezia il 3 febbraio 2012 in danno di M.S..
1.1. Oggetto del processo é un infortunio sul lavoro
occorso allo S., il quale, mediante una gru idraulica, stava eseguendo la
traslazione, da un pontone allo specchio acqueo adiacente, di un palo in
plastica lungo 5 mt. e avente diametro di 30 cm., che era stato imbracato con
una fune a catena; il palo veniva sollevato in verticale ma, a un tratto, si
sfilava e cadeva addosso alla cabina di guida; l’urto provocava ai danni dello
S. le lesioni descritte in rubrica, nonostante questi indossasse l’elmetto di
protezione.
Il C. risponde dell’infortunio nella sua qualità di
datore di lavoro dello S., quale legale rappresentante della società C.D.M..
Occorre precisare che i profili di colpa specifica a
lui in origine contestati erano stati esclusi dal giudice di primo grado, il
quale aveva rilevato che le procedure di sicurezza erano state redatte e
portate a conoscenza dei dipendenti; del pari era stata esclusa la rilevanza
causale sull’accaduto della presenza di un imbrattamento d’olio sul palo.
Viceversa, era stato ritenuto decisivo – e non
contrastante con il principio di correlazione tra accusa e sentenza – il
transito, in prossimità del pontone, di un natante di servizio della ditta
facente capo all’imputato, che avrebbe costretto lo S. ad adottare una manovra
non corretta per lo spostamento del palo, trovandosi ridotto lo spazio di
manovra: su tale peculiare condizione lavorativa la persona offesa non aveva
ricevuto adeguata formazione, salvo quella di terminare i lavori nel minor
tempo possibile. Il contributo causale dello S. nell’incidente veniva stimato
nel 50%.
1.2. La Corte di merito, dopo avere escluso che la
condotta dello S. integrasse una fattispecie di comportamento abnorme, ha
evidenziato che vi era comunque la prova che l’impianto idraulico del braccio
di sollevamento era intriso di olio e ha confermato che il transito
dell’imbarcazione di servizio aveva ostacolato la manovra di sollevamento,
costringendo lo S. a una manovra pericolosa, l’unica concretamente possibile;
la persona offesa aveva così assunto un rischio che l’imputato non aveva
previsto, dovuto alle condizioni di interferenza e di cattivo funzionamento del
macchinario che avevano determinato l’incidente: condizioni rispetto alle quali
lo S. non poteva autonomamente sospendere il lavoro, senza una previa indicazione
in tal senso da parte del datore di lavoro.
Anche il difettoso funzionamento della gru,
segnalato dallo S. e noto all’impresa, non poteva essere gestito dalla persona
offesa.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il C., con
atto che consta di tre motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo motivo, ampiamente ripropositivo
di stralci della sentenza di primo grado e del successivo atto d’appello, il
ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Dopo avere
ricordato che il Tribunale aveva escluso la rilevanza causale della presenza di
olio a causa di una perdita dalla gru, il ricorrente sottolinea che,
nell’appellare la sentenza di primo grado, egli aveva posto all’attenzione
della Corte lagunare il fatto che il C. non poteva avere disposto l’affiancamento
dell’imbarcazione al pontone (indicato come causa dell’infortunio) in quanto
non era presente in cantiere; e che lo S., quale caposquadra e preposto di
fatto, era nelle condizioni di interrompere l’attività lavorativa in presenza
della situazione di pericolo, ed anzi avrebbe fatto ormeggiare l’imbarcazione
di servizio a fianco del motopontone ove egli operava, così da determinare
l’ostruzione dello spazio per la manovra di traslazione del palo (manovra
errata, per la quale infatti lo SPISAL sanzionava lo S.). A fronte di tali
lagnanze, prosegue il ricorrente, la Corte dì merito si é limitata ad escludere
l’abnormità del comportamento della persona offesa e a ripetere che
quest’ultima non era nelle condizioni di interrompere autonomamente l’attività
lavorativa, senza in alcun modo considerare quanto evidenziato nell’atto
d’appello in ordine alla sua qualità di preposto. Perciò la motivazione della
sentenza impugnata é affetta da nullità, non essendosi confrontata con i motivi
rassegnati nell’atto d’appello.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
vizio di motivazione con riguardo al fatto, debitamente documentato, che non
risponde a verità quanto sostenuto dalla Corte di merito in ordine
all’impellenza dell’attività lavorativa, che avrebbe indotto lo S. a non
interrompere la propria attività: in realtà, osserva il deducente, per
l’ultimazione dei due pontili rimasti da realizzare (dei 4 oggetto
dell’appalto) vi era ancora un mese e venti giorni a disposizione, mentre i
primi due erano già stati ultimati in 4 giorni.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia
violazione di legge, e segnatamente del combinato disposto degli artt. 19 lettera e) e 299 d.lgs. 81/2008, nuovamente
sotto il profilo dell’omessa valutazione della qualità di preposto in capo allo
S.: qualità che gli avrebbe imposto di interrompere la sua attività lavorativa
a fronte della situazione di pericolo in cui egli si era trovato a operare.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso é fondato e
assorbente, nei termini e per le ragioni di cui appresso.
La motivazione resa dalla Corte di merito riconduce
la responsabilità del C., da un lato, alla perdita di olio dalla gru (alla
quale il Tribunale non aveva riconosciuto alcun rilievo causale); dall’altro,
al fatto che le condizioni di pericolo venutesi a determinare a causa della
presenza dell’imbarcazione di servizio non sarebbero state previste
dall’imputato, che avrebbe perciò omesso di dare allo S. le necessarie
informazioni e istruzioni; dall’altro ancora, al fatto che lo S. non sarebbe
stato autorizzato a interrompere autonomamente l’attività lavorativa in
presenza delle suddette condizioni di pericolo.
Orbene, le censure del ricorrente dedotte con l’atto
d’appello non avevano considerato il primo dei tre aspetti appena richiamati
(atteso che il Tribunale non vi aveva annesso rilevanza eziologica sul prodursi
dell’evento) ed avevano in effetti affrontato gli altri due aspetti: sotto il
primo profilo, in relazione alla carenza di elementi per affermare che lo
spostamento dell’imbarcazione di servizio in posizione pericolosa fosse dovuto
alla condotta negligente del C., che non era sul posto; sotto il secondo profilo,
in relazione all’assenza di ragioni di urgenza che impedissero allo S. – quale
preposto di fatto – di sospendere la lavorazione.
In realtà, la Corte lagunare non fornisce adeguata
motivazione in ordine a nessuno dei tre punti in esame.
Quanto alla presenza di olio sul posto, derivante
dalla perdita nell’impianto, la Corte di merito non fa che richiamare tale dato
ontologico del tutto pacifico, ma – pur a fronte del percorso argomentativo
seguito dal Tribunale, che aveva escluso che tale aspetto avesse rilevanza
causale – omette di spiegare i motivi per i quali tale elemento aveva concorso
a determinare l’infortunio, limitandosi a menzionarlo genericamente quale
fattore concorrente nel prodursi dell’evento, unitamente alla presenza in loco
dell’imbarcazione di servizio.
A tale ultimo proposito – e siamo al secondo punto –
deve osservarsi che la Corte di merito, pur dando atto della manovra scorretta
da parte dello S. nel sollevare il palo, asserisce unicamente, senza ulteriori
spiegazioni, che le condizioni di pericolo collegate alla presenza del natante
dovevano essere inquadrate dal C. in una procedura di sicurezza, che egli non
aveva previsto e che pertanto lo S. non era in condizioni di attuare; nessun
chiarimento é stato fornito in ordine alle ragioni della presenza
dell’imbarcazione e degli spostamenti della stessa e, soprattutto, di chi li
aveva disposti. Sul punto si rimanda a Sez. 3, n. 38209 del 07/07/2011, Negri e
altro, Rv. 251294, in cui si é affermato che il datore di lavoro non risponde
per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove
la condotta non sia esigibile per l’imprevedibilità della situazione di
pericolo da evitare.
Quanto al terzo punto, ossia quello attinente alla
facoltà dello S. di sospendere la lavorazione, la Corte distrettuale nega tale
facoltà, che sarebbe attribuita in via esclusiva al datore di lavoro in
relazione alle «ricadute anche di carattere economico sulla società esecutrice
dei lavori e di possibile ritardo»; in tal modo però, oltre a non confrontarsi
con le lagnanze dell’imputato formulate nell’atto d’appello con riguardo alla
posizione di preposto di fatto attribuibile allo S. (e al suo conseguente
dovere di «astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo», art. 19,
lettera E, d.lgs. 81/2008), trae conclusioni apodittiche circa pretese
ragioni d’urgenza – delle quali l’odierno ricorrente aveva documentato
l’insussistenza – che avrebbero impedito allo S. di sospendere l’attività.
E’, dunque, fondato il richiamo del ricorrente al
principio secondo cui é affetta da nullità per difetto di motivazione la
sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui
si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo
grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza
rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con
l’atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta e altro, Rv.
271700); nella specie, anzi, la Corte di merito non si é limitata a ripetere i
motivi posti a base della sentenza di primo grado ma ha attribuito rilevanza
causale a un aspetto (la perdita di olio dalla gru) che secondo il Tribunale
non aveva tale rilevanza (e sul quale, perciò, l’appellante non aveva
specificamente interloquito), senza però in alcun modo illustrare le ragioni di
tale convincimento.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano
all’evidenza assorbiti.
3. A fronte di ciò, e considerata la fondatezza del
ricorso, deve aversi riguardo alla maturata prescrizione del reato, commesso
nel febbraio del 2012, pur considerando i periodi di sospensione.
Di tal che la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio, perché il reato é estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per prescrizione.