La Direttiva n. 96/71 in tema di distacco transnazionale dei lavoratori si applica al settore del trasporto su strada.
Nota a Corte di Giustizia UE 1° dicembre 2020, C‑815/18
Maria Novella Bettini
Secondo la normativa comunitaria, “un lavoratore che esercita un’attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada – nell’ambito di un contratto di noleggio tra l’impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un’impresa situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l’interessato lavora abitualmente – è un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in questione, un legame sufficiente con tale territorio”. Risulta, pertanto, applicabile a tale lavoratore l’art. 3 della Direttiva n. 96/71 che garantisce al lavoratore distaccato le medesime condizioni di lavoro applicate nello Stato membro in cui opera con riguardo ai principali istituti, quali: “a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima delle ferie annuali retribuite; c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; … d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione”.
Questa, l’interpretazione della Corte di Giustizia UE (1° dicembre 2020, C‑815/18) sugli artt. 1, par. 1 e 3, e 2, par. 1, Direttiva n. 96/71, con riguardo all’applicabilità agli autisti di due società collegate, dislocate rispettivamente in Germania e in Ungheria, delle tutele accordate ai lavoratori della capogruppo, con sede nei Paesi Bassi, dal ccnl “Trasporto merci” olandese, in applicazione delle disposizioni sul distacco dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 96/71.
Tra le due società e la casa madre vigevano contratti di noleggio che impegnavano i rispettivi lavoratori in trasporti di cabotaggio, ossia i trasporti nazionali di merci su strada effettuati conto terzi, a titolo temporaneo in uno Stato membro ospitante da e verso Erp, nei Paesi Bassi, anche se la maggior parte dei trasporti avvenivano al di fuori dei Paesi Bassi.
Sulla questione, la Corte precisa che:
– la Direttiva n. 96/71 (art.1, par.1, 2 e 3) deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle imprese stabilite in uno Stato membro che distaccano lavoratori nel territorio, sempre di uno Stato membro, per qualsiasi prestazione di servizi transnazionali, indipendentemente dal settore economico al quale una simile prestazione si ricollega, ivi compreso, pertanto, il settore del trasporto su strada. Tale interpretazione è confermata dall’art. 2, par. 1, della Direttiva n. 96/71, che (senza qualsivoglia restrizione quanto al settore di attività) definisce il “lavoratore distaccato” come colui che, “per un periodo limitato, svolge un lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente”;
– nello specifico, il lavoratore (autista nel settore del trasporto su strada) che, nell’ambito di un contratto di noleggio (tra l’impresa presso cui è impiegato, situata in uno Stato membro, e un’impresa ubicata in un altro Stato membro), effettui trasporti di cabotaggio (nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio egli lavora abitualmente), in linea di principio è “considerato distaccato nel territorio dello Stato membro nel quale tali trasporti sono effettuati”;
– quanto alla necessità di un “legame sufficiente”, la sua esistenza va valutata nell’ambito di una serie di elementi complessivamente considerati, quali: a) la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio; b) il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale opera il prestatore; c) e la parte che le suddette attività rappresentano nell’insieme del servizio di trasporto. In particolare, “rilevano attività perimetrali, quali carico e scarico merci e manutenzione e pulizia del mezzo, ove siano svolte dall’autista e non da terzi”, mentre non sussiste un legame sufficiente con lo Stato membro di destinazione nel caso in cui l’autista si limiti a transitare nel territorio di tale Stato membro ((v., in tal senso, CGUE 19 dicembre 2019, C‑16/18, punto 31);
– se lo svolgimento del lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con il territorio, non basta a far ritenere che il lavoratore sia stato distaccato nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi della Direttiva n. 96/71, il fatto che un autista del trasposto internazionale su strada (che un’impresa situata in uno Stato membro ha messo a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro) riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa;
– per configurare un distacco, in via generale, è altresì irrilevante la durata del trasporto di cabotaggio (è però fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 3, par. 3, Direttiva cit.);
– “l’esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non rileva, in quanto tale, ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori”;
– l’applicazione generale di un contratto collettivo va valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile. In base all’art. 3, par. 8, Direttiva n. 96/71, per “contratti collettivi (…) dichiarati di applicazione generale si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate”. Va inoltre considerato erga omnes un contratto collettivo di lavoro che “non è stato dichiarato di applicazione generale, ma alla cui osservanza è subordinato, per le imprese che vi rientrano, l’esonero dall’applicazione di un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro” (v. art. 3, par. 1 e 8, Direttiva n. 96/71, cit.)