Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29572

Inps, Pagamento dell’indennità di maternità, Decreto
inguntivo, Tardiva proposizione del ricorso in opposizione, Prescrizione

 

Rilevato che

 

L’Inps proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di
Patti avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di I.S. per il pagamento
dell’indennità di maternità; all’udienza destinata alla comparizione delle
parti il difensore dell’Istituto veniva rimesso in termini per la notificazione
dell’atto introduttivo alla controparte;

il Giudice di primo grado, disattesa l’eccezione di
improcedibilità dell’opposizione sollevata da I. S. in ragione della tardiva
proposizione del ricorso in opposizione e della impossibilità di operare la
rimessione in termini, decideva nel merito la controversia disattendendo
l’eccezione di prescrizione della pretesa e condannando l’Inps al pagamento
delle spese di giudizio;

la Corte d’appello, a seguito di impugnazione
dell’Inps, ritenuta maturata la prescrizione, revocava il decreto opposto;

avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso
per cassazione I.S. sulla base di unico motivo;

l’Inps si è costituito con procura in calce al
ricorso notificato;

la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti — unitamente al decreto di fissazione dell’udienza — ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.;

 

Considerato che

 

La parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 415 c.p.c. e 291 c.p.c., oltre che degli artt. 111 e 24 della
Costituzione, osservando che il decreto ingiuntivo era stato notificato il
28/4/2016 e che l’atto di opposizione, depositato il 26/5/2016, non era stato
notificato per l’udienza fissata del 21/9/2016, ma solo in seguito alla
rimessione in termini concessa in udienza;

va rilevato che, come affermato da Cass. S.U. n. 20604 del 30/7/2008, nel rito del
lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto
nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del
decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, deve essere esteso anche
al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro,
stante l’inapplicabilità in tal caso, anche in forza del principio della
ragionevole durata del processo, degli artt. 291
e 421 c.p.c., senza che possa addursi in senso
contrario il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui al
decreto di fissazione dell’udienza;

il richiamato principio è stato ribadito e
ulteriormente specificato (si veda per tutte Cass.
n. 6159 del 14/03/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado
d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per
il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale
omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento,
entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento
giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro
di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di
consentire l’instaurazione del contraddittorio.”) e ad esso questa Corte
intende dare continuità;

conseguentemente, risultando del tutto omessa la
notificazione prima dell’udienza fissata, il ricorso va accolto e, ai sensi
dell’art. 382 ultimo comma, la sentenza cassata senza rinvio, non potendo il
processo essere proseguito;

le spese del giudizio di appello e quelle di legittimità
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ferme le spese
liquidate in primo grado in favore della I.;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata
senza rinvio. Condanna l’Inps al pagamento in favore di I.S. delle spese del
giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate per ciascuno di essi
in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali
nella misura del 15% e accessori di legge, confermando le spese liquidate in
favore della ricorrente nel giudizio di primo grado.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29572
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: