Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2020, n. 28414

Procedura di selezione interna di conferimento di incarico,
Illegittimità, Risarcimento del danno patrimoniale, Differenze retributive,
Inidoneità attitudinale

 

Fatti di causa

 

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza
resa pubblica il 2/3/2017, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava
la domanda proposta da I.C. nei confronti della s.p.a. S. società gestioni
sanitarie, intesa a conseguire pronuncia di illegittimità della procedura di
selezione interna di conferimento dell’incarico di caposala e dell’atto finale
di graduatoria, il conseguente inquadramento nel livello Ds. e la condanna
della società al risarcimento del danno patrimoniale nella misura delle differenze
retributive spettanti nonché del pregiudizio alla professionalità.

La Corte di merito, in estrema sintesi, perveniva
alla reiezione della domanda proposta dalla lavoratrice, valorizzando la
inidoneità attitudinale della predetta, obiettivata dalla specifica
attestazione resa dalla società specializzata P. s.r.l. Deduceva pertanto che,
in assenza di una sia pur minima possibilità di vedersi attribuito l’incarico
in questione, in ragione del mancato possesso dei requisiti richiesti, doveva
ritenersi assente l’interesse ad agire della lavoratrice.

Avverso tale decisione I.C. interpone ricorso per
cassazione affidato a due motivi.

Resiste la società intimata con controricorso
successivamente illustrato da memoria ex art. 378
c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1175 e 1128 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c. nonché omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il
giudice del gravame per non aver disposto alcun confronto critico del risultato
della scheda redatta dalla società P. con i titoli posseduti ed i corsi
frequentati, idonei a dimostrare che la valutazione delle altre due concorrenti
era falsata, l’atto finale di graduatoria essendo contrario a correttezza e
buona fede e non conforme ai parametri di imparzialità e trasparenza cui deve
essere informato l’agire della parte datoriale nell’espletamento della
procedura selettiva; detta violazione si sarebbe risolta, in sintesi, nel
mancato svolgimento di alcun confronto critico fra la summenzionata scheda
valutativa ed i titoli posseduti dalla concorrente.

Si censura poi, analiticamente, il contenuto del
rapporto redatto dalla società specializzata, non risultando comprensibili i
parametri adottati dell’esperto valutatore per l’attribuzione alle altre due
candidate, e del punteggio specificamente assegnato per ogni voce di
riferimento, ponendosi in dubbio anche la attendibilità della selezione e la
adeguatezza del personale valutatore.

2. Il motivo è privo di pregio.

La Corte di merito, nel proprio incedere
argomentativo, ha avuto modo di porre in rilievo, nelle premesse, che la
procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di caposala, constava
di due fasi ineludibili: l’esame dei curricula dei partecipanti, ed un
colloquio da professionisti esterni all’azienda.

Ha quindi proceduto alla disamina del bando di
selezione, congruamente qualificato in termini di offerta al pubblico.

Il bando di concorso indetto, nell’ambito dei
rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la
promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore
del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce infatti
un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di
destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che
l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione
al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi
concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della
stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Di
conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e
secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di
ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi
obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e
sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione
del concorso (ex plurimis, vedi Cass. 19/4/2006 n.
9049).

La Corte di merito, muovendo da tali corrette
premesse in diritto, ha rimarcato come, nello specifico, la procedura fosse
stata rettamente espletata, non sortendo l’esito auspicato dalla lavoratrice
per effetto della verifica in senso negativo, in ordine alla sussistenza del
requisito della idoneità attitudinale all’esercizio del ruolo di coordinamento
del personale infermieristico connesso alla posizione di caposala.

La statuizione non confligge con i dati della lex
specialis contenuta nel bando di selezione, né con i criteri di correttezza e
buona fede che presiedono alla interpretazione degli stessi; laddove è stata
rimarcata la carenza di uno dei requisiti, quello attitudinale, contemplato nel
bando che disciplinava la procedura selettiva e coessenziale al conferimento
dell’incarico per il quale detta procedura era stata predisposta, la Corte di
merito, nello scrutinio dell’agire della società ricorrente, si è infatti
conformata al motivato parere espresso dalla società destinataria
dell’incarico.

In tal senso, la doglianza formulata – che palesa un
evidente difetto di specificità in violazione dei dettami di cui all’art. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c. (vedi Cass.
13/11/2018 n. 29093), non riportando il tenore delle griglie di valutazione
oggetto di critica, ed i titoli prodotti dalla vincitrice del concorso –
mediante la prospettazione di un vizio di violazione di legge, tende ad
accreditare una difforme valutazione dei dati documentali acquisiti
(segnatamente della scheda da cui era emersa l’insussistenza del requisito
attitudinale in capo alla lavoratrice), non ammissibile nella presente sede di
legittimità.

3. E’ bene rammentare che il giudizio di cassazione
è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di
merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in
quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale
ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non
consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (ex
plurimis, vedi Cass. 6/3/2019 n. 6519).

Va inoltre rimarcato che, in tema di ricorso per
cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta
a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la
cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex
aliis, vedi Cass. 11/1/2016 n. 195).

Il discrimine tra le distinte ipotesi di violazione
di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie
normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto
che solo quest’ultima censura, e non .anche la prima, è mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa.

Sotto tale profilo, non può tralasciarsi di
considerare che la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata
(Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.
Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679)
nell’affermare che: il novellato testo dell’art.360
n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che
concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, ché abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere
decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo
esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del
giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali:
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
sufficienza della motivazione.

4. Orbene, nello specifico, non può sottacersi che
le critiche articolate dalla difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di
una censura di legittimità giacché, sotto l’apparente deduzione del vizio di
violazione e falsa applicazione di legge, di omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, di motivazione apparente, degradano in realtà verso
l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici
da cui è originata l’azione con rivisitazione dell’articolato compendio
probatorio, non consentite in sede di legittimità (vedi per tutte Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476).

In breve, la complessiva censura traligna dal
modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo
presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, andando a
confutare anche il profilo di adeguatezza del personale valutatore e dei
parametri da esso adottati, non censurando puntualmente quella definita in
sentenza, ma proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori
raccolti inidonea ad inficiarne la fondatezza.

La Corte di merito, per quanto sinora detto,
all’esito di una approfondita ricognizione delle acquisizioni probatorie
devolute alla sua cognizione, ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo
scrutinio, escludendo che fosse desumibile dagli atti la ricorrenza del profilo
attitudinale contemplato dal bando che disciplinava la procedura selettiva, con
argomentazioni congrue e conformi a diritto, certamente non ascrivibili al
paradigma normativo definito dalla summenzionata disposizione codicistica,
nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte e qui ribadita.

La statuizione resiste, dunque, alla censura
all’esame.

5. Il secondo motivo concerne violazione e falsa
applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c.

Sulla premessa dell’incongruenza della esclusione
della ricorrente, e dell’allegato dimostrato possesso dei requisiti, si deduce
sia assolutamente sussistente l’interesse all’accoglimento del ricorso ed alla
attribuzione della posizione rivendicata, che il giudice del gravame avrebbe
ingiustamente escluso.

6. Il motivo, che riposa sul presupposto della
illegittima esclusione della ricorrente dal conferimento dell’incarico, oggetto
della prima ragione di doglianza, resta logicamente assorbito dalla reiezione
di detto motivo.

Alla stregua delle superiori argomentazioni, il
ricorso va, pertanto, respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente
giudizio segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo
liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13 DPR 115/2002 della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2020, n. 28414
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